Risoluzione 89 (2000)1 sulla verifica delle procedure di designazione e sulla verifica della composizione delle delegazioni nazionali e di invitati speciali presso il CPLRE

Il Congresso,

1. Visti gli articoli 2, 3 e 4 e la prima disposizione transitoria della Carta del CPLRE adottata dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2000 e gli articoli da 2 a 6 del Regolamento interno del CPLRE, che disciplinano la composizione delle delegazioni nazionali, la procedura ufficiale di designazione dei membri e delle delegazioni degli invitati speciali, nonché la verifica dei poteri;

2. Visto l'articolo 4.2 della Risoluzione statutaria (2000) 1 e l'articolo 7 della Carta del CPLRE, che stabiliscono una ripartizione equilibrata delle delegazioni nazionali - tra le due camere- membri titolari e supplenti;

3. Avendo preso nota del rapporto dell'Ufficio di presidenza, presentato dalla Sig.ra Dini e dal Sig. Skard, relatori ;

4. Tenendo conto ugualmente del fatto che il 2000 rappresenta un anno in cui verranno rinnovate le delegazioni sulla base delle nuove disposizioni statutarie;

5. Si rammarica che si siano verificati dei ritardi notevoli nel ricevimento di tali procedure e degli elenchi delle delegazioni;

6. Richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 3.1 della Carta chiede agli Stati membri di prevedere nelle loro procedure nazionali “la consultazione delle strutture associative e/o istituzionali appropriate all'interno di ogni Stato membro e l'elaborazione dei principi seguiti per la ripartizione dei rappresentanti presso le due camere” ;

7. Invita i paesi le cui procedure non sono conformi alle disposizioni della Carta (Albania, Georgia, Lituania, Malta, Moldova, Portogallo, “l'ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia”, Armenia, Bosnia-Erzegovina) a rivederle in modo che possano soddisfare le esigenze dell'articolo 3 della Carta ;

8. Invita i paesi le cui procedure non rispecchiano più le realtà costituzionali attuali a procedere al più presto al loro aggiornamento;

9. Invita in modo generale i paesi, e in particolare “l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia”, ad unificare in un unico documento i vari elementi che costituiscono le loro procedure attuali, ispirandosi segnatamente al formulario fornito dal Segretariato;

10. Stabilisce al 31 dicembre 2000 il termine per l'aggiornamento delle procedure e incarica l'Ufficio di presidenza di presentare una relazione alla Commissione permanente del mese di marzo 2001 sul seguito che sarà stato dato dalle autorità nazionali;

11. Deplora, per quanto riguarda la rappresentanza femminile, che in modo generale la situazione, già criticata nella Risoluzione 75 (1999) non sia stata migliorata e che un numero significativo di delegazioni nazionali non comporti un'equa rappresentanza femminile, il che è contrario all'articolo 2, paragrafo 2.d della Carta del Congresso ;

12. Deplora in particolare che nessuna rappresentante di sesso femminile faccia parte delle seguenti delegazioni: Estonia, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Romania ;

13. Domanda in modo generale alle delegazioni di fornire al Segretariato, entro la fine del 2000, le informazioni sulla percentuale della presenza femminile in seno alle autorità locali e regionali e di modificare su tale base la percentuale delle rappresentanti femminili in ogni delegazione;

14. Incarica l'Ufficio di presidenza di presentare alla Commissione permanente del mese di marzo 2001 una relazione sul seguito dato da ogni delegazione nazionale alla domanda sopraccitata;

15. Prende nota del fatto che, conformemente all'articolo 2.4 della Carta, i seguenti paesi, non avendo delle regioni nel senso previsto dalla Raccomandazione 56 relativa al rafforzamento statutario e alla revisione della Carta del Congresso, verranno rappresentati “alla Camera delle regioni e ai suoi organi con voto consultivo”: Andorra, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Islanda, [Lituania]2, Lussemburgo, Malta, San Marino, Slovacchia, Slovenia, “l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia”. Per l'Albania, tale disposizione interessa unicamente 2 dei 4 membri presso la Camera delle regioni. Tale disposizione non incide sulla partecipazione di diritto di tali rappresentanti al Congresso in seduta plenaria e ai suoi organi;

16. Si rammarica che le seguenti delegazioni nazionali: Albania (1), Andorra (3), Belgio (3), Grecia (9), Ungheria (5), Lituania (1), Lussemburgo (4), Polonia (2), Portogallo (1), Federazione di Russia (32), San Marino (1), “l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia” (5), Ucraina (14), Armenia (4) non abbiano informato il Congresso dell'appartenenza politica dei loro membri o di una parte dei loro membri, il che non consente all'Ufficio di presidenza di esaminare la conformità di queste delegazioni con l'articolo 2, paragrafo 2.c della Carta e con l'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento interno, e le invita a presentare tali informazioni entro il 30 giugno 2000; in caso contrario, l'Ufficio di presidenza potrebbe decidere di rimettere in discussione i poteri delle suddette delegazioni;

17. Per quanto riguarda l'utilizzazione della prima disposizione transitoria della Carta:

- nota con soddisfazione che la Turchia si è astenuta dall'avvalersene al momento del rinnovo della composizione della delegazione nazionale;

- nota che i Paesi Bassi hanno ridotto il numero dei delegati interessati da detta disposizione e che la loro delegazione ha fornito ai relatori una spiegazione sulle condizioni contenute in tale disposizione;

18. Constata con rammarico che le autorità nazionali della Georgia non sono state in grado, al momento del rinnovo della loro delegazione, di garantire una rappresentanza geograficamente equilibrata presso la Camera delle regioni (non tenendo conto della critica già formulata su questo punto nella Risoluzione 75 (1999)), e invita tali autorità a porre rimedio a questa situazione entro sei mesi;

19. Invita le autorità nazionali della Lituania, conformemente agli articoli 2.4 e 3.1 della Carta, a chiarificare la situazione dei delegati presso la Camera delle regioni, in modo da consentire di precisare lo statuto dei loro membri presso la suddetta camera;

20. Pur accettando per il momento la delegazione slovena come conforme ai criteri della Carta e alla procedura nazionale, invita i relatori sulla situazione della democrazia locale e regionale in Slovenia a chiarificare la situazione delle associazioni nazionali di enti locali nel paese;

21. Approva le procedure relative alla designazione delle delegazioni e all'esame dei poteri dei delegati, fatte salve le domande formulate nella presente risoluzione.

1 Discussa ed adottata dal Congresso il 23 maggio 2000, 1a seduta (ved. Doc. CG (7) 1, progetto di risoluzione presentato dal Sig. H. Skard, relatore).

2 Con riserva che le loro funzioni elettive regionali vengano precisate ulteriormente.