Risoluzione 107 (2001)1 sulla verifica delle procedure di designazione e dei poteri dei nuovi membri delle delegazioni nazionali e degli invitati speciali presso il CPLRE

Il Congresso,

1. Considerando:

a. la Risoluzione 89 (2000) sulla verifica delle procedure di designazione e della composizione delle delegazioni nazionali e di invitati speciali presso il CPLRE ;

b. la relazione dell'Ufficio di Presidenza [CG/Bur (7) 92 rev] alla Commissione permanente nel marzo 2001 sul seguito dato da ogni delegazione nazionale alle richieste formulate nella Risoluzione e le risposte date dopo l'adozione della suddetta relazione;

c. il parere sull'interpretazione della prima disposizione transitoria della Carta del Congresso approvato dalla Commissione Permanente alla riunione del 9 marzo 2001, entrato in vigore a partire dalla presente sessione [CG/CP (7) 25 rev] (vedi allegato) ;

2. Esprime soddisfazione per l'arrivo delle nuove delegazioni nazionali dell'Armenia e dell'Azerbaijan in seno al Congresso a seguito dell'adesione di questi due paesi al Consiglio d'Europa (il numero di seggi per queste delegazioni è stato stabilito rispettivamente a 4 e 6);

3. Si compiace della nuova composizione della delegazione di Invitati speciali della Bosnia- Erzegovina, che comprende dei membri di vari enti del paese e nota che la procedura ufficiale di designazione dei membri prevede la consultazione delle associazioni di enti locali;

4. Per quanto riguarda le procedure di designazione dei membri delle delegazioni:

a. nota con soddisfazione che, conformemente alle richieste formulate dal Congresso nella sua Risoluzione 89 (2000), le autorità dell'Albania e della Lituania hanno fatto pervenire al Congresso nuove procedure di designazione dei membri che soddisfano i criteri enunciati nella nuova Carta del Congresso;

b. si rammarica del fatto che “l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia” non abbia ancora notificato al Congresso una nuova procedura ufficiale di designazione dei membri conforme all'articolo 3.1 della nuova Carta del Congresso che esige la consultazione delle associazioni nazionali di enti locali al momento della composizione della delegazione nazionale:

c. invita le autorità della Georgia e dell'Azerbaijan a conformare le loro procedure ufficiali di designazione dei membri all'articolo 3.1 della nuova Carta del Congresso che esige la consultazione delle associazioni nazionali di enti locali al momento della composizione della delegazione nazionale;

d. invita le autorità slovene a rivedere la composizione della delegazione slovena presso il Congresso, affinché le due associazioni di enti locali esistenti attualmente in Slovenia, ossia l'Assemblea delle Città e dei Comuni della Slovenia e l'Associazione dei Comuni della Slovenia, nessuna delle quali gode per il momento dello statuto di associazione nazionale, siano rappresentate in seno alla delegazione nazionale, (tale modifica dovrà intervenire entro la 9a sessione del Congresso (2002) ;

e. invita ugualmente le autorità cipriote a tenere conto della richiesta formulata dall'Unione dei comuni rurali di Cipro di essere rappresentata nella delegazione del loro paese;

f. invita in modo generale, per quanto riguarda la procedura, tutte le delegazioni nazionali che non l'avessero ancora fatto ad unificare la loro procedura di designazione dei membri in un unico documento, ad utilizzare il modulo preparato dal Segretariato del Congresso per qualsiasi notificazione ufficiale, avendo cura di precisare chiaramente i nomi delle strutture associative e/o istituzionali consultate ai fini della composizione delle delegazioni nazionali e a fornire le suddette informazioni rispettando le scadenze, in modo da consentire all'Ufficio di Presidenza del Congresso di elaborare in migliori condizioni le decisioni relative alle delegazioni nazionali;

5. Per quanto riguarda la presenza femminile in seno alle delegazioni nazionali:

a. nota che due rappresentanti femminili fanno parte della delegazione del Liechtenstein in qualità di supplenti e che le delegazioni dell'Estonia e dell'Irlanda contano oramai ciascuna una donna in quanto supplemente e nota altresi' che una donna è stata designata in seno alla delegazione rumena in occasione del rinnovo della delegazione;

b. nota con rammarico l'assenza di donne nelle delegazioni nazionali di Malta, e ormai anche dell'Austria e del Belgio;

c. chiede fermamente a questi paesi di includere quanto prima, e al più tardi entro la prossima Sessione plenaria (2002), delle rappresentanti femminili nelle loro delegazioni;

d. ricorda che, conformemente all'articolo 2.d della Carta del Congresso, la composizione della delegazione di ogni Stato membro presso il CPLRE dovrebbe comportare un'equa rappresentanza femminile e maschile;

e. ritiene che, in modo generale, le associazioni di enti locali degli Stati membri che sono coinvolte nella procedura di designazione dei membri delle delegazioni nazionali debbano incoraggiare la partecipazione delle donne nelle delegazioni nazionali malgrado il loro tasso di partecipazione poco elevato alla vita pubblica a livello locale e regionale in parecchi paesi, come lo si è constatato alla lettura delle risposte date dalle delegazioni nazionali;

6. Per quanto riguarda la rappresentanza in seno alla Camera delle Regioni:

a. si compiace del fatto che, a seguito delle richieste del Congresso formulate nelle Risoluzioni 75 (1999) e 89 (2000), le autorità della Georgia abbiano designato un membro del Consiglio Supremo della Repubblica autonoma d’Adjara (Unione del Rinnovamento) come membro titolare presso la Camera delle Regioni;

b. esprime soddisfazione per la nomina da parte delle autorità dell'Azerbaijan di un rappresentante dell'Assemblea Suprema (Ali Majlis) della Repubblica Autonoma di Nakhitchevan in quanto membro titolare presso la Camera delle regioni e nota che un seggio di supplente presso la Camera delle regioni resta vacante e dovrebbe normalmente essere assegnato alla Repubblica autonoma di Nakhitchevan;

c. nota che i nuovi membri delle delegazioni dell'Armenia e dell'Azerbaijan (con l'eccezione del Sig.Vahid Agahasanov) saranno rappresentati presso la Camera delle Regioni e i suoi organi con voto consultivo;

d. chiede alla delegazione dell'Ucraina di fare in modo che, per la 9a sessione plenaria del Congresso, la Repubblica di Crimea sia rappresentata in seno alla Camera delle regioni, conformemente all'articolo 2.2.b della Carta del Congresso;

7. Per quanto riguarda l'appartenenza politica dei membri:

a. invita le delegazioni della Federazione di Russia e di San Marino a fornire al Congresso le informazioni sull'appartenenza politica dei membri delle loro delegazioni;

8. Per quanto riguarda la natura del mandato elettivo dei membri delle delegazioni nazionali:

a. invita tutte le delegazioni nazionali a prendere nota del parere sull'interpretazione della prima disposizione transitoria della Carta del Congresso approvato dalla Commissione Permanente alla riunione del 9 marzo 2001 ed entrato in vigore a partire dalla presente sessione [CG/CP (7) 25 rev] e a tenerne conto al momento del rinnovo delle delegazioni nazionali;

b. constata che, in assenza di informazioni complementari richieste fin dal 30 marzo 2001, i poteri della Sig.ra Adela Maria Barrero Florez, Direttore generale degli affari europei della Comunità Autonoma delle Asturie, non possono essere accettati ed invita le autorità spagnole a designare un altro supplente presso la Camera delle regioni;

c. ricorda alle delegazioni interessate che in virtù dell'articolo 4.3 del Regolamento interno del Congresso, dei rappresentanti delle delegazioni che hanno perso il loro mandato elettivo non possono conservare la loro carica di membri del Congresso oltre sei mesi dopo la perdita del loro mandato;

9. Approva, fatte salve le domande formulate in questa Risoluzione a un certo numero di delegazioni, i poteri dei nuovi membri ricevuti dopo l'ultima sessione plenaria del Congresso.

ALLEGATO

Parere sull'interpretazione della prima disposizione
transitoria della Carta del Congresso
______

1. A seguito del rinnovo della delegazione italiana, nel novembre 2000, l'Ufficio di Presidenza ha esaminato la compatibilità del mandato della Sig.ra Dini (delegazione italiana) con la disposizione transitoria n° 1 della Carta del Congresso. Tale esame ha condotto l'Ufficio di Presidenza a proporre alla Commissione permanente di fornire un'interpretazione di tale disposizione transitoria, introdotta nella Carta nel marzo 2000.

2. Alla sua 702a riunione a livello dei Delegati dei Ministri, svoltasi il 15 marzo 2000, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione statutaria (2000) 1 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa e alla Carta del Congresso (di seguito: la Carta). La Carta prevede nel suo articolo 2 che “tranne eccezione prevista dalla prima disposizione transitoria della presente Carta, il CPLRE è composto di rappresentanti che devono essere designati tra le persone che dispongono di un mandato elettivo in seno agli enti locali o regionali”.

3. La Commissione permanente ritiene che al momento dell'elaborazione e dell'adozione di tale disposizione, il Comitato dei Ministri e il Congresso avevano l'intenzione di ridurre il numero di rappresentanti del Congresso privi di un mandato di responsabile diretto in seno a enti locali o regionali e di eliminare al più presto la possibilità per gli Stati membri di inviare le suddette persone per rappresentarli presso il Congresso. Cio' nonostante, per consentire a certe delegazioni nazionali di adattare la loro procedura interna di designazione dei rappresentanti presso il Congresso, era stata allora adottata una disposizione transitoria, in deroga dell'articolo 2. Ai sensi della prima disposizione transitoria, “in deroga dell'articolo 2, paragrafo 1, le persone non elette che sono in possesso di un mandato di responsabile dinanzi ad un organo locale o regionale eletto potranno essere designate in quanto rappresentanti presso il Congresso, purché possano essere revocate a titolo individuale dal suddetto organo eletto direttamente, o per sua decisione, e purché tale potere di revoca sia previsto nel diritto”.

4. Secondo la Commissione permanente, tale disposizione deve applicarsi ad un numero limitato di casi specifici, quali, ad esempio, i sindaci e i commissari olandesi, i governatori turchi, i membri spagnoli, italiani e tedeschi dei governi regionali che non dispongono di un mandato elettivo diretto, ma vengono designati sia dal governo centrale, sia dalle autorità esecutive regionali elette. Tale disposizione verrà riesaminata alla scadenza di un periodo di sei anni.

5. In considerazione dell'oggetto, dello scopo e dello spirito della Carta, la Commissione permanente precisa che per valersi di quanto previsto nella prima disposizione transitoria, un membro designato (e non eletto) di un governo regionale o locale, deve essere stato membro del suddetto governo ed aver detenuto un mandato generale in seno ad un ente locale o regionale prima di essere stato designato in quanto membro della delegazione nazionale presso il Congresso. Cio' vuol dire che l'esercizio di tale mandato generale deve rientrare nei compiti generali svolti dal candidato in quanto membro di un organo esecutivo locale o regionale. Il semplice fatto di ricoprire la carica di rappresentante di un ente locale o regionale presso il Congresso, per quanto decisa da un organo eletto, non sarà sufficiente per essere accettato come membro del Congresso. Inoltre, come viene enunciato nella prima disposizione transitoria, occorre che tale membro sia direttamente responsabile dinanzi ad un organo locale o regionale eletto e possa essere revocato a titolo individuale dal suddetto organo eletto direttamente o a seguito di una decisione di quest'ultimo e che tale potere di revoca sia previsto nel diritto.

6. In considerazione degli elementi enunciati precedentemente, la Commissione permanente approva l'interpretazione della disposizione transitoria della Carta quale è specificata nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente parere. Tale interpretazione della prima disposizione transitoria della Carta dovrà applicarsi a tutte le nomine nelle delegazioni nazionali presso il Congresso a decorrere dalla prossima sessione nel maggio 2001.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 29 maggio 2001, 1a seduta (vedi doc. CG (8) 1, progetto di risoluzione presentato dai Sigg. H. Skard e L. Kieres, relatori).