Risoluzione 130 (2002) 1 sulla verifica delle procedure di designazione e dei poteri dei nuovi membri delle delegazioni nazionali e di invitati speciali presso il Congresso

Il Congresso,

1. Considerando la propria Risoluzione 107 (2001) sulla verifica delle procedure di designazione e dei poteri dei nuovi membri delle delegazioni nazionali e delle delegazioni di invitati speciali presso il CPLRE ;

2. Esprime soddisfazione per l’arrivo della nuova delegazione della Bosnia Erzegovina presso il Congresso, a seguito dell’adesione di questo paese al Consiglio d’Europa (il numero di seggi per tale delegazione è stato fissato a cinque) ;

3. Si compiace del rinnovo della designazione della delegazione di invitati speciali della Repubblica Federale di Jugoslavia, che era stato approvato dalla Commissione permanente il 22 marzo 2002;

4. In merito alle procedure di designazione dei membri delle delegazioni:

a. nota con soddisfazione che la maggior parte dei paesi membri ha ormai unificato e chiarificato la propria procedura, utilizzando il formulario preparato dal Segretariato del Congresso, precisando i nomi delle strutture associative e/o istituzionali consultate e chiarendo i casi particolari di utilizzazione della prima disposizione transitoria della Carta;

b. invita i paesi che non lo avessero ancora fatto ad utilizzare il suddetto formulario per notificare la propria procedura di designazione;

c. prende nota della nuova procedura trasmessa dalle autorità dell’Azerbaijan, invitandole nondimeno a chiarificare non appena possibile, come richiesto nella Risoluzione 107 (2001), se essa sia adesso conforme all’articolo 3.1 della Carta del Congresso che esige, al momento della composizione della delegazione nazionale, la consultazione delle strutture associative e/o istituzionali appropriate;

d. esprime soddisfazione per il fatto che le autorità cipriote abbiano preso in considerazione la domanda che aveva formulato l’Unione dei comuni rurali di Cipro di essere rappresentata nella delegazione del loro paese;

e. nota che le autorità della Georgia, a seguito delle elezioni amministrative nel loro paese, il 2 giugno 2002, non sono state in grado di rivedere la loro procedura di designazione per renderla conforme alla Carta, come richiesto nella Risoluzione 107 (2001), ma che si impegnano a farlo prossimamente in consultazione con i nuovi eletti e con le loro associazioni e chiede alle autorità del paese di notificare tale procedura rivista entro la fine del 2002 ;

f. nota con soddisfazione che le autorità slovene, conformemente a quanto richiesto nella Risoluzione 107 (2001) hanno riesaminato la loro procedura di designazione, in modo che siano rappresentate nella delegazione le due associazioni di poteri locali esistenti attualmente in Slovenia;

g. si compiace del fatto che "l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia" abbia notificato una nuova procedura conforme all’articolo 3.1 della Carta, che prevede la consultazione delle associazioni nazionali di poteri locali al momento della composizione della delegazione nazionale, invitando nondimeno le autorità del paese a chiarificare tale procedura per quanto riguarda la possibile utilizzazione della prima disposizione transitoria della Carta del Congresso;

5. Si rammarica per l’assenza della delegazione nazionale di San Marino presso il Congresso durante questa 9a Sessione plenaria ed invita le autorità del paese a notificare al più presto al Congresso la composizione della delegazione;

6. Per quanto riguarda l’equa rappresentanza femminile e maschile negli organi degli enti locali e regionali in seno alle delegazioni nazionali (articolo 2.d della Carta) :

a. in modo generale, ritiene che il suddetto criterio sia preso in considerazione in maniera molto insufficiente al momento della composizione delle delegazioni nazionali, tranne l’eccellente esempio di quattro paesi le cui delegazioni contano il 50 % di rappresentanti femminili;

b. esprime rammarico in particolare per l’assenza di rappresentanti femminili nelle delegazioni del Belgio, di Cipro e della Romania e chiede fermamente a questi paesi di porre rimedio a tale situazione entro il 1° gennaio 2003;

c. considera che, in modo generale, le associazioni di poteri locali e regionali degli Stati membri coinvolte nella procedura di designazione dei membri delle delegazioni nazionali debbano incoraggiare la partecipazione di rappresentanti femminili nelle delegazioni nazionali, malgrado il loro scarso tasso di partecipazione alla vita pubblica a livello locale e regionale in numerosi paesi, come lo si constata alla lettura delle risposte notificate dalle delegazioni nazionali;

d. si rammarica del numero molto insufficiente di rappresentanti femminili nelle delegazioni nazionali di numerosi paesi, compresi quelli che dispongono di numerosi seggi, quali la Francia, la Germania, l’Italia, la Polonia, la Federazione di Russia e l’Ucraina, e chiede ai suddetti paesi di porre rimedio a tale situazione al più tardi entro la prossima Sessione plenaria;

7. Per quanto riguarda la rappresentanza in seno alla Camera delle Regioni:

a. pur rallegrandosi del fatto che le autorità ucraine abbiano designato un rappresentante della Repubblica di Crimea in seno alla Camera delle Regioni, come richiesto nella Risoluzione 107 (2001), le invita a rivedere la loro procedura al più tardi entro la prossima Sessione plenaria, in modo da garantire la completa conformità con l’articolo 2.4 della Carta del Congresso, nel quale viene precisato che i membri della Camera delle regioni devono essere dei rappresentanti di entità situate ad un livello intermedio tra lo Stato e gli enti locali;

b. esprime rammarico per il fatto che le autorità albanesi abbiano designato in seno alla Camera delle regioni due membri in possesso soltanto di un mandato elettivo locale, per cui hanno diritto unicamente ad un voto consultivo in seno a tale Camera, mentre l’Albania dispone di autentiche regioni, ed invita le autorità del paese a porre rimedio a tale situazione entro la prossima Sessione plenaria, domandando loro inoltre di aggiornare la loro procedura in modo da tener conto dell’istituzione del nuovo livello regionale nel loro paese;

8. Per quanto riguarda l’equilibrio geografico delle delegazioni nazionali (articolo 2.a della Carta):

a. nota che l’equilibrio geografico della delegazione della Finlandia è stato alquanto compromesso dalla volontà di accordare prioritariamente un posto all’insieme dei partiti politici presenti a livello locale e regionale, e chiede alle autorità del paese di accordare, in vista del prossimo rinnovo della delegazione, un’importanza sufficiente sia ai criteri di equilibrio geografico, che a quelli di equilibrio politico in seno alla delegazione;

b. chiede alle autorità francesi di modificare la loro delegazione nazionale prima della prossima Sessione plenaria al fine di garantire, tra i membri designati presso la Camera dei poteri locali, una ripartizione più equa tra i rappresentanti delle zone urbane e quelli delle zone rurali;

c. nota che la delegazione proposta inizialmente dalle autorità lettoni non è equilibrata dal punto di vista geografico, ma si compiace del cambiamento da esse stesse proposto, che consentirà di ristabilire l’equilibrio, migliorando nel contempo la rappresentanza femminile in seno alla delegazione e prende nota che tale cambiamento avrà effetto subito dopo la 9a Sessione plenaria;

9. Per quanto riguarda l’appartenenza politica dei membri del Congresso:

a. invita la delegazione della Federazione di Russia a fornire al Congresso, entro il 15 settembre 2002, le informazioni sulle appartenenze politiche che mancano ancora per alcuni membri della delegazione;

10. Per quanto riguarda la natura dei mandati elettivi dei membri del Congresso:

a. nel notare che alcuni paesi utilizzano ancora la prima disposizione transitoria della Carta del Congresso, ricorda a tali paesi, ma ugualmente a tutti gli Stati membri, l’interpretazione della prima disposizione transitoria della Carta approvata dalla Commissione permanente il 9 marzo 2001, entrata in vigore all’8a Sessione plenaria e allegata alla Risoluzione 107 (2001), e richiama la loro attenzione sul fatto che la suddetta disposizione verrà nuovamente esaminata allo scadere del periodo di sei anni dopo il mese di marzo 2000 ;

b. ricorda alle delegazioni interessate che in virtù dell’articolo 4.3 del Regolamento interno del Congresso, i rappresentanti che hanno perso il loro mandato elettivo non possono conservare la qualità di membro del Congresso trascorsi i sei mesi dopo la perdita del loro mandato;

11. Si rammarica del fatto che numerosi paesi non siano ancora stati in grado di rispettare i tempi richiesti per trasmettere la loro procedura di designazione e la composizione della loro delegazione, il che ritarda il loro esame da parte dei Relatori e dell’Ufficio di presidenza del Congresso e rischia soprattutto di nuocere alla partecipazione dei membri designati ai lavori del Congresso;

12. Approva, tenendo conto delle domande formulate nella presente Risoluzione e rivolte a un certo numero di delegazioni, le procedure di designazione e i poteri dei membri delle 43 delegazioni nazionali, nonché della delegazione della Repubblica federale di Jugoslavia, dotata dello statuto di invitato speciale presso il Congresso.

1 Discussa ed adottata dal Congresso il 4 giugno 2002, 1a seduta (vedi Doc. CG (9) 2, progetto di risoluzione presentato dai Sigg. H. Skard e L. Kieres, relatori).