15a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 27-29 maggio 2008

Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 255 (2008)[1]

Il Congresso,

1. In conformità con la propria Carta, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007 e segnatamente con le nuove disposizioni relative al tipo di mandato dei membri del Congresso e a un’equilibrata rappresentanza di genere;

2. Tenendo conto del fatto che le delegazioni nazionali sono rinnovate ogni due anni e in questo caso all’apertura di questa 15ª sessione plenaria;

3. Per quanto riguarda le nuove procedure di designazione, presentate nel documento CG(15)24:

a. rinnova la richiesta alle autorità dell’Albania di aggiornare la loro procedura, in modo da tenere conto della creazione delle regioni nel paese;

b. rinnova la richiesta alle autorità dell’Azerbaigian di rivedere la loro procedura, per tenere conto dell’obbligo di consultare le tre associazioni nazionali di poteri locali, ai fini della composizione della delegazione, conformemente all’Articolo 3.1 della Carta;

c. approva la modifica dell’allegato 1 della procedura per la Federazione russa, che precisa quali associazioni nazionali sono ora consultate per la designazione delle candidature alla Camera dei poteri locali;

d. approva la nuova procedura della Svezia, che tiene conto della recente creazione dell’Associazione svedese delle autorità locali e delle regioni, la quale, d’ora in poi, presenterà delle proposte per la composizione della delegazione presso il Congresso;

e. approva la nuova procedura della Turchia, che tiene conto sia del criterio definito all’articolo 2.2d della Carta, relativo all’obbligo di una percentuale minima del 30% del sesso sotto-rappresentato, che della creazione dell’Unione dei comuni turchi e dell’Unione dei servizi provinciali, consultate d’ora in poi per la composizione della delegazione;

f. approva la nuova procedura del Regno Unito, notando, in particolare che tiene ormai conto del criterio definito all’articolo 2.2d della Carta, che impone una percentuale minima di almeno il 30% del sesso sotto-rappresentato;

g. chiede a tutti gli Stati membri di aggiornare la loro procedura ufficiale in materia di  designazione dei rappresentanti, a seguito dell’adozione della Carta del Congresso e della revisione del regolamento interno del Congresso e delle sue Camere, in particolare per quanto riguarda i punti menzionati al precedente paragrafo 1 e la soppressione della prima disposizione transitoria, prima della prossima sessione nel corso della quale ci sarà il rinnovo delle delegazioni;

4. Per quanto riguarda la composizione delle delegazioni nazionali della presente 15a Sessione, presentata nell’elenco I:

a. si congratula con l’insieme degli Stati membri per avere rispettato le disposizioni dell’articolo 2.2d della Carta del Congresso relativo alla partecipazione di una percentuale di almeno il 30% del sesso sotto-rappresentato;

b. si rammarica nondimeno del fatto che alcuni paesi non abbiano rispettato lo spirito della Carta in merito alla percentuale di rappresentanti del sesso sotto-rappresentato al momento della ripartizione dei seggi tra Rappresentanti e Supplenti;

c. per il momento, esprime riserve in merito alla conformità all’articolo 2.1 della Carta per quanto riguarda il mandato:

i. di due membri della delegazione della Federazione russa designati presso il Consiglio della Federazione dal Capo dell’esecutivo delle entità della Federazione e incarica l’Ufficio di presidenza di esaminare in dettaglio il loro mandato e di presentare una relazione prima della fine del 2008; accetta fino a quel momento i poteri di questi rappresentanti;

ii. del Commissario della Regina (Governatore di Provincia) dei Paesi Bassi e incarica ugualmente l’Ufficio di presidenza di esaminare in dettaglio tale mandato e di presentare una relazione entro la fine del 2008; accetta fino a quel momento i poteri di questo rappresentante;

d. incarica la Commissione istituzionale di esaminare, nell’ambito dei suoi lavori sulla situazione della democrazia locale e regionale in Portogallo, la validità della designazione di rappresentanti delle « Freguesias » (unità amministrative secondarie) alla Camera dei poteri locali e chiede all’Ufficio di presidenza di presentare una relazione sulla questione; accetta nel frattempo i poteri di questi rappresentanti;

e. accetta, a guisa di compromesso, che le delegazioni nazionali di certi paesi senza regioni ai sensi della Raccomandazione 56 (1999) designino unicamente dei Supplenti alla Camera delle regioni e informa gli altri paesi interessati di tale possibilità;

f. prende nota della lettera inviata dall’Assemblea della Provincia autonoma della Voivodina, ma ritiene che non ci sia stata una flagrante violazione dei criteri della Carta e giudica soddisfacente l’equilibrio in seno alla Camera delle regioni tra i rappresentanti della Voivodina, unica vera regione del paese, e quelli del resto del territorio della Serbia, rappresentato a tale Camera da eletti di grandi comuni, in virtù dell’articolo 2.4 della Carta del Congresso e secondo la procedura ufficiale di designazione definita dal paese;

g. prende nota della lettera inviata dal Presidente dell’Unione dei sindaci dell’Anatolia sudorientale riguardante l’equilibrio politico e geografico della delegazione nazionale della Turchia e incarica l’Ufficio di presidenza di esaminarla in dettaglio, in cooperazione con i relatori della Commissione istituzionale e di presentare una relazione al Congresso entro la fine dell’anno;

h. approva la composizione della delegazione di Cipro, ma ribadisce l’auspicio espresso nella Risoluzione 170 (2004) affinché i rappresentanti eletti della comunità cipriota turca facciano parte della delegazione e decide nel frattempo di continuare a invitare due rappresentanti della comunità cipriota turca a partecipare alle sessioni, alle riunioni della Commissione permanente e eventualmente a quelle delle commissioni statutarie del Congresso per dei punti specifici, conformemente alla pratica già in vigore (a seguito della decisione iniziale dell’Ufficio di presidenza del Congresso del 3 novembre 2004, confermata dalla Risoluzione 234(2007));

i. si rammarica del fatto che certe delegazioni nazionali comportino dei seggi rimasti vacanti, fatto che priva tali paesi di una rappresentanza completa ai lavori del Congresso;

j. sottolinea che alcuni di tali seggi rimasti vacanti dovranno obbligatoriamente essere occupati da rappresentanti femminili, nel rispetto dei criteri dell’articolo 2.2d della Carta;

k. nota che dopo la presente sessione dovranno intervenire dei cambiamenti in seno a certe delegazioni nazionali, a seguito di elezioni locali e/o regionali svoltesi a date vicine a quelle della sessione e ricorda il termine massimo di sei mesi previsto all’articolo 2.6 della Carta, trascorso  il quale i membri che hanno perso il loro mandato elettivo non potranno più sedere al Congresso;

5. Approva, fatte salve le osservazioni e le richieste formulate nella presente Risoluzione e rivolte ad alcuni paesi membri, le nuove procedure di designazione e i poteri dei nuovi membri delle 47 delegazioni nazionali.



[1]Dibattuta e adottata dal Congresso il 27 maggio 2008, 1° seduta (ved. documento CG(15)2RES, progetto di risoluzione presentata da A. Knape, Svezia (L, PPE/DC) e G. Krug, Germania (R, SOC), relatori).