18ª SESSIONE

Strasburgo, 17-19 marzo 2010

Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 295 (2010)[1]

1. Riferendosi alla propria Carta, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007 (Risoluzione statutaria CM/Res (2007)6, il Congresso richiama l’attenzione delle autorità sulle disposizioni degli articoli 2.1 e 2.2 della Carta, ai fini della composizione delle delegazioni nazionali dei paesi membri.

2. Per quanto concerne le procedure di designazione e in particolare in previsione della Sessione di ottobre 2010, in cui si procederà al rinnovo delle delegazioni, il Congresso:

a. chiede ai governi di aggiornare la loro procedura ufficiale di designazione, per renderla conforme alla Carta del Congresso e al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere;

b. rammenta in particolare agli Stati membri che la procedura ufficiale di designazione deve d’ora innanzi precisare espressamente le funzioni e le condizioni di revoca dei membri del Congresso il cui mandato non è conferito nell’ambito di elezioni dirette;

c. indica che, se del caso, deve essere allegato alla procedura un elenco degli enti locali che coprono un vasto territorio e che esercitano competenze spettanti sia ai comuni, che alle regioni;

d. comunica di avere incaricato la propria Commissione istituzionale di formulare un parere sulla riforma dell’organizzazione territoriale che ha avuto luogo in Lettonia il 1° luglio 2009 e sulla sua incidenza sulla delegazione del Congresso e, più particolarmente, sui membri lettoni della Camera delle regioni, precisando se sia opportuno aggiungere la Lettonia all’elenco dei 14 paesi senza suddivisione regionale;

3. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni nazionali, il Congresso:

a. si congratula con l’insieme degli Stati membri per avere rispettato le disposizioni dell’articolo 2.2d. della Carta del Congresso, riguardanti la partecipazione di almeno il 30% del sesso sottorappresentato;

b. si rammarica tuttavia che tale obiettivo sia stato raggiunto da certe delegazioni unicamente lasciando vacanti dei seggi in seno alla delegazione, seggi che devono essere obbligatoriamente assegnati a membri di sesso femminile;

c. si rammarica inoltre del fatto che alcuni paesi abbiano essenzialmente assegnato dei seggi di sostituti ai membri del gruppo sottorappresentato, mentre lo spirito dell’articolo 2.2d della Carta del Congresso mira a ottenere una ripartizione equilibrata tra Rappresentanti e Sostituti;

d. ritiene che il numero elevato di seggi rimasti vacanti priva numerosi Stati membri della possibilità di un’effettiva partecipazione ai lavori del Congresso e si augura che le autorità statali dei suddetti paesi possano procedere al rinnovamento o completare le loro delegazioni quanto prima;

e. ribadisce l’auspicio espresso nella propria Risoluzione 170 (2004) sulla verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione, mirante a ottenere che dei rappresentanti eletti della comunità turco cipriota siano integrati nella delegazione cipriota e, per intanto, decide di continuare a invitare due rappresentanti della comunità turco cipriota a partecipare alle sessioni e alle riunioni della Commissione permanente, conformemente alla pratica già in vigore (a seguito della decisione iniziale dell’Ufficio di presidenza del Congresso del 3 novembre 2004, confermata nella Risoluzione 234 (2007)), nonché, eventualmente, alle riunioni delle commissioni statutarie del Congresso per dei punti specifici;

f. ricorda alle autorità di tutti gli Stati membri che le proposte di modifica delle delegazioni nazionali devono essere trasmesse al Congresso immediatamente dopo lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali, corredate dall’insieme delle informazioni pertinenti, per consentire di valutare il rispetto dei criteri dell’articolo 2 della Carta del Congresso, e in particolare: i risultati ottenuti dai vari partiti politici in occasione delle ultime elezioni locali e/o regionali, l’appartenenza politica dei nuovi membri e il buon equilibrio geografico della delegazione nel contesto nazionale;

g. accetta che le delegazioni nazionali di certi paesi che non dispongono di regioni (ai sensi della Raccomandazione 56 (1999)) possano designare unicamente dei Sostituti alla Camera delle regioni;

h. informa le autorità di Belgio, Serbia, e « ex-Repubblica jugoslava di Macedonia» che dovrebbero designare un Capo delegazione, ai fini di una buona rappresentatività delle loro rispettive delegazioni nazionali;

i. deplora il fatto che, contrariamente allo spirito della Carta del Congresso, il termine massimo di sei mesi entro il quale un membro che abbia perso il proprio mandato di eletto locale o regionale può mantenere la qualità di membro all’interno della delegazione non sia applicato solo in via eccezionale, ma sia ormai utilizzato come norma, il che ostacola il rinnovo delle delegazioni e il coinvolgimento dei membri che dispongono di un mandato in buona e debita forma;

4. Per quanto concerne la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, il Congresso:

a. ricorda che l’articolo 5 della Risoluzione statutaria del Congresso CM/Res (2007)6 prevede che « ciascun membro del Congresso ha diritto ad almeno un seggio nelle commissioni, compresa la Commissione permanente », e informa le delegazioni che, d’ora innanzi, sarà rivolta un’attenzione particolare a questo punto, al fine di evitare che nessun membro sia privato della possibilità di partecipare ai lavori del Congresso. Si veda ad esempio Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, Islanda, Italia, Liechtenstein, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svizzera, « ex-Repubblica jugoslava di Macedonia» e Turchia;

b. auspica inoltre che sia rispettato lo spirito della Carta e che vengano assegnati al sesso sottorappresentato dei seggi di titolari nelle Commissioni statutarie, e non unicamente dei seggi di sostituti e indica che dedicherà un’attenzione particolare alla questione;

5. In considerazione delle osservazioni formulate qui sopra e fatte salve le richieste specifiche rivolte a certi paesi membri, il Congresso approva le nuove procedure di designazione e i poteri dei nuovi membri delle 47 delegazioni nazionali.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 17 marzo 2010, 1a seduta (vedi documento CG(18)2, relatori: A. Knape, Svezia
(L, PPE/CD) e G. Krug, Germania (R, SOC)).