Risoluzione 150 (2003)1 sulla verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Il Congresso,

1. Tenuto conto della sua Risoluzione 130 (2002) sulla verifica delle procedure di designazione e dei poteri dei nuovi membri delle delegazioni nazionali e d’invita ti speciali presso il Congresso ;

2. Si felicita per l’arrivo della delegazione nazionale di Serbia-Montenegro al Congresso in seguito all’ingresso di questo paese come 45° Stato membro del Consiglio d’Europa (numero dei seggi fissato a 7) ;

3. Si rammarica per l’assenza della delegazione della Georgia presso il CPLRE dal 2 dicembre 2002, ovvero sei mesi dopo lo svolgimento delle elezioni locali, dato che non sono state notificate al Congresso le modifiche da apportare a tale delegazione in seguito a queste elezioni ;

4. Per quanto riguarda le procedure di designazione :

a. gli rincresce che le autorità dell’Azerbaijan non siano state in grado, come era stato richiesto nelle Risoluzioni 107 (2001) e 130 (2002), di chiarire la loro procedura in materia di consultazione delle strutture associative e /o istituzionali, conformemente all’articolo 3.1 della Carta e chiede alle autorità di questo paese di porre rimedio a tale situazione entro e non oltre la fine dell’anno 2003 ;

b. gli rincresce che le autorità della Georgia non siano state in grado di fornire al Congresso i chiarimenti richiesti sulla nuova procedura di designazione proposta, in particolare per quanto riguarda le strutture associative e/o istituzionali consultate conformemente all’articolo 3.1 della Carta, e di conseguenza non ha approvato la nuova procedura trasmessa al Congresso il 7 marzo 2003 ;

c. approva il cambiamento apportato alla procedura di designazione dell’Ucraina, conformemente alla richiesta formulata nella Risoluzione 130 (2002) al fine di renderla conforme all’articolo 2.4 della Carta del Congresso, e prende nota della sua entrata in vigore dal prossimo rinnovo delle delegazioni, prima della Sessione plenaria 2004;

d. approva il cambiamento apportato alla procedura di designazione della Federazione Russa ;

e. approva la riconduzione della procedura di designazione per la Serbia-Montenegro che diventa ormai la procedura di designazione della delegazione nazionale di questo paese membro;

f. invita tutti i paesi che non l’abbiano ancora fatto a utilizzare il modulo preparato dalla Segreteria del Congresso per presentare la loro procedura nazionale di designazione ;

5. Per quanto riguarda la composizione delle delegazioni nazionali e il rispetto dei criteri della Carta e in particolare un’equa rappresentanza delle donne e degli uomini presenti negli organi delle collettività locali e regionali dello Stato membro :

a. reitera la sua osservazione generale che tale criterio è preso in considerazione in modo insufficiente al momento della composizione delle delegazioni e considera che le associazioni dei poteri locali e regionali consultate per la designazione delle delegazioni debbano vigilare maggiormente all’inclusione delle donne nelle delegazioni, nonostante il loro scarso tasso di partecipazione alla vita pubblica a livello locale e regionale ;

b. esclusi notoriamente la Finlandia , la Norvegia, San Marino e la Svezia, deplora il numero ancora insufficiente di donne presenti in molte delegazioni nazionali e in particolare in quei paesi muniti di numerosi seggi, come segnatamente la Francia, la Germania, l’Italia, la Romania, la Federazione Russa, la Turchia, e tra cui molti non hanno tenuto conto in tale ambito delle richieste formulate dal Congresso nella sua Risoluzione 130 (2002) ;

c. deplora in particolare l’assenza di donne nella delegazione della Grecia e il tasso estremamente basso di donne nella delegazione della Polonia, e chiede risolutamente a questi paesi di porre rimedio a tale situazione al momento della designazione dei seggi rimasti vacanti ed entro e non oltre il 1° gennaio 2004 ; 

d. prende nota del fatto che le autorità dell’Ucraina si sono impegnate a migliorare il numero di donne nella loro delegazione in occasione del prossimo rinnovo, prima della Sessione plenaria 2004 ;

6. Gli rincresce che dei seggi restino vacanti in seno ad alcune delegazioni nazionali, privando pertanto tali delegazioni d’una completa partecipazione ai lavori del Congresso ;

7. Per quanto riguarda la rappresentanza della Camera delle regioni :

a. deplora che le autorita albanesi non abbiano dato seguito alla richiesta formulata nella Risoluzione 130 (2002), che riguardava la revisione prima della Sessione del 2003 della loro procedura al fine di tener conto della creazione del livello regionale nel loro paese e che le invitava a designare in tale Camera solo gli eletti dotati di un mandato regionale, e chiede alle autorità di questo paese di dar seguito a tale richiesta entro e non oltre la fine dell’anno 2003 ;

b. gli rincresce che le autorità ungheresi abbiano designato alla Camera delle regioni un membro munito di un mandato elettorale locale, il che gli attribuisce unicamente il diritto a una voce consultiva in seno a tale Camera ;

c. ritiene che la designazione da parte dell’Ungheria alla Camera delle regioni di un membro di un organo eletto di un’euroregione gli dia diritto solo a una voce consultiva in seno a tale Camera, dato che un’euroregione non è un’autorità regionale del paese ;

d. gli rincresce che le autorità polacche abbiano designato alla Camera delle regioni due membri che rappresentano il livello di Powiats, ovvero al di sotto del loro livello regionale, e pertanto, conformemente all’articolo 2.4 della Carta, attribuisce loro solo una voce consultiva in seno alla Camera ;

8. Per quanto riguarda l’equilibrio geografico delle delegazioni nazionali :

a. deplora il fatto che la Francia non abbia dato seguito nei termini assegnati alla richiesta del Congresso formulata nella Risoluzione 130 (2002) di modifcare la sua delegazione nazionale prima della prossima Sessione pleniaria al fine di garantire, in seno ai membri designati alla Camera dei poteri locali, una più equa ripartizione tra i rappresentanti delle zone urbane e quelli delle zone rurali, e chiede a questo paese di porre rimedio a tale situazione il più presto possibile e al più tardi in occasione del prossimo rinnovo ;

9. Per quanto riguarda i mandati elettorali dei membri del Congresso :

a. attira l’attenzione dei paesi che fanno ancora uso della prima disposizione transitoria della Carta sul fatto che essa verrà riesaminata allo scadere di un termine di 6 anni a partire dal marzo 2000, e ricorda l’interpretazione di tale disposizione allegata alla Risoluzione 107 (2001) ;

b. constata, in base ai chiarimenti forniti dalle autorità della Bosnia-Erzegovina, che il mandato di un sostituto della loro delegazione non è conforme alla disposizione transitoria n. 1 della Carta, e chiede loro pertanto di designare un nuovo sostituto prima del 30 settembre 2003 ;

c. ricorda alle delegazioni interessate che, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento interno del Congresso, i rappresentanti che hanno perso il loro mandato elettorale non possono mantenere la qualità di membro del Congresso oltre un termine di 6 mesi dopo la perdita del loro mandato ;

d. gli rincresce che alcuni paesi tardino a modificare la loro delegazione nazionale in seguito allo svolgimento di elezioni locali e regionali e prende nota del fatto che designazioni o cambiamenti nella composizione di certe delegazioni saranno effettuate poco dopo la presente Sessione ;

10. Gli rincresce che numerosi paesi non siano stati in grado di rispettare i termini richiesti per trasmettere la loro procedura di designazione e le modifiche da apportare alla composizione della loro delegazione nazionale, il che ritarda il loro esame da parte dei Relatori e dell’Ufficio di Presidenza del Congresso e, soprattutto, nuoce alla partecipazione dei membri designati ai lavori del Congresso ;

11. Approva, con riserva delle richieste formulate nella presente Risoluzione all’attenzione di un certo numero di delegazioni, i poteri dei nuovi membri comunicati ufficialmente a partire dall’ultima Sessione plenaria per le 44 delegazioni nazionali presso il Congresso.

1 Discussa dal Congresso e adottata il 20 maggio 2003, 1a seduta (cfr. doc. CG (10) 2 Res, disegno di risoluzione presentato dai Sigg. Skard e Kieres, relatori).