19a SESSIONE

Strasburgo, 26-28 ottobre 2010

Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 308 (2010)[1]

1. Riferendosi alla propria Carta, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007 (Risoluzione statutaria CM/Res (2007)6), il Congresso richiama l’attenzione delle autorità sulle disposizioni degli articoli 2.1 e 2.2 della Carta, ai fini della composizione delle delegazioni nazionali dei paesi membri.

2. Per quanto concerne le procedure di designazione, il Congresso:

a. chiede ai governi che non l’avessero ancora fatto di aggiornare la loro procedura ufficiale di designazione, per renderla conforme alla Carta del Congresso e al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere;

b. rammenta in particolare agli Stati membri che la procedura ufficiale di designazione deve d’ora innanzi precisare espressamente le funzioni, condizioni e modalità di revoca dei membri del Congresso il cui mandato non è conferito nell’ambito di elezioni dirette;

c. precisa che, per i paesi con enti locali che coprono un vasto territorio e che esercitano competenze e responsabilità spettanti sia ai comuni, che alle regioni, la procedura deve riportare in allegato l’elenco di tali enti;

3. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni nazionali, il Congresso:

a. si congratula con l’insieme degli Stati membri per avere rispettato le disposizioni dell’articolo 2.2d. della Carta del Congresso, riguardanti la partecipazione di almeno il 30% del sesso sottorappresentato, notando tuttavia che l’Islanda non è stata in grado di raggiungere tale percentuale, poiché un seggio vacante nella delegazione non ha potuto essere assegnato, a seguito della catastrofe naturale sopravvenuta nel paese;

b. constata con rammarico, ancora una volta, che tale obiettivo sia stato raggiunto da certe delegazioni essenzialmente assegnando seggi di sostituti ai membri del sesso sottorappresentato, mentre lo spirito dell’Articolo 2.2d della Carta del Congresso mira a ottenere una ripartizione equilibrata dei seggi tra Rappresentanti e Sostituti;


c. ribadisce l’auspicio espresso nella propria Risoluzione 170 (2004) sulla verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione, mirante a ottenere che dei rappresentanti eletti della comunità turco cipriota facciano parte della delegazione cipriota e, per intanto, decide di continuare a invitare due rappresentanti della comunità turco cipriota a partecipare alle sessioni e alle riunioni della Commissione permanente, conformemente alla pratica già in vigore (a seguito della decisione iniziale dell’Ufficio di presidenza del Congresso del 3 novembre 2004, confermata nella Risoluzione 234 (2007)), nonché, eventualmente, alle riunioni delle commissioni statutarie del Congresso per dei punti specifici;

d. ricorda alle autorità di tutti gli Stati membri che i risultati delle elezioni ottenuti dai vari partiti politici devono essere trasmessi al Congresso immediatamente dopo lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali, insieme a tutte le informazioni necessarie per consentire di valutare il rispetto delle disposizioni dell’Articolo 2 della Carta del Congresso;

e. accetta che le delegazioni nazionali di certi paesi che non dispongono di regioni (ai sensi della Raccomandazione 56 (1999)) possano designare unicamente dei Sostituti alla Camera delle regioni;

f. deplora il fatto che, contrariamente allo spirito della Carta del Congresso, il termine massimo di sei mesi entro il quale un membro che abbia perso il proprio mandato di eletto locale o regionale può mantenere la qualità di membro all’interno della delegazione non sia applicato solo in via eccezionale, ma sia ormai utilizzato come norma, il che ostacola il rinnovo delle delegazioni e il coinvolgimento dei membri titolari di un mandato perfettamente in regola;

g. prende nota delle opinioni espresse dal Gruppo di esperti indipendenti relative alla conformità del mandato degli assessori italiani e informa le autorità italiane che gli assessori il cui mandato non soddisfa i criteri della Carta (gli assessori esterni) non potranno fare parte della delegazione italiana;

4. In considerazione delle osservazioni formulate qui sopra e fatte salve le richieste specifiche rivolte a certi Stati membri, il Congresso approva le nuove procedure di designazione e i poteri dei nuovi membri delle 47 delegazioni nazionali.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 26 ottobre, 1a seduta (relatori: A. Knape, Svezia (L, PPE/CD) e G. Krug, Germania (R, SOC)).