17a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 13-15 ottobre 2009

Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 285 (2009)[1]

Il Congresso,

1. Riferendosi alla propria Carta, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007, attira l’attenzione delle autorità nazionali sulle disposizioni degli articoli 2.1 e 2.2 della Carta, relativi alla composizione delle delegazioni nazionali dei paesi membri.

2. Per quanto concerne le procedure di designazione e in particolare in previsione della Sessione di ottobre 2010, in cui si procederà al rinnovo delle delegazioni:

a. chiede ai governi di aggiornare la loro procedura ufficiale di designazione, per renderla conforme alla Carta del Congresso e al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere;

b. rammenta in particolare agli Stati membri che la procedura ufficiale di designazione deve d’ora innanzi precisare espressamente le funzioni e le condizioni di revoca dei membri del Congresso il cui mandato non è conferito nell’ambito di elezioni dirette;

c. indica che, se del caso, deve essere allegato alla procedura un elenco degli enti locali che coprono un vasto territorio e che esercitano competenze spettanti sia ai comuni, che alle regioni;

d. approva la nuova procedura della Svezia, che include punti specifici relativi al rispetto dell’equilibrio geografico, istituzionale e politico e alla necessità di includere nella delegazione rappresentanti di ambo i sessi, con una partecipazione di almeno il 30% del sesso sottorappresentato;

e. Approva la nuova procedura della Finlandia, che contiene menzioni specifiche relative alla Carta del Congresso.


3. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni nazionali:

a. si congratula con l’insieme degli Stati membri per avere rispettato le disposizioni dell’articolo 2.2d. della Carta del Congresso, riguardanti la partecipazione di almeno il 30% del sesso sottorappresentato;

b. si rammarica tuttavia che tale obiettivo sia stato raggiunto da certe delegazioni unicamente lasciando vacanti dei seggi in seno alla delegazione, seggi che devono essere obbligatoriamente assegnati a membri di sesso femminile;

c. si rammarica inoltre del fatto che alcuni paesi abbiano essenzialmente assegnato dei seggi di sostituti ai membri del gruppo sottorappresentato, mentre lo spirito dell’articolo 2.2d della Carta del Congresso mira a ottenere una ripartizione equilibrata tra Rappresentanti e Sostituti;

d. ritiene che il numero elevato di seggi rimasti vacanti priva numerosi Stati membri della possibilità di un’effettiva partecipazione ai lavori del Congresso e si augura che le autorità statali dei suddetti paesi possano rinnovare o completare le loro delegazioni quanto prima;

e. ribadisce l’auspicio espresso nella Risoluzione 170 (2004) affinché dei rappresentanti eletti della Comunità cipriota turca facciano parte della delegazione cipriota e decide, nel frattempo, di continuare a invitare due rappresentanti della comunità cipriota turca a partecipare alle sessioni e alle riunioni della Commissione permanente, conformemente alla pratica già in vigore (a seguito della decisione iniziale dell’Ufficio di presidenza del Congresso del 3 novembre 2004, confermata dalla Risoluzione 234(2007)), nonché eventualmente alle riunioni delle commissioni statutarie del Congresso per dei punti specifici;

f. prende nota del fatto che un certo numero di delegazioni nazionali (Belgio, Croazia, Serbia) dovranno essere modificate, per tenere conto delle elezioni che si sono appena svolte o si svolgeranno  prossimamente e ricorda a tali paesi che la loro nuova delegazione dovrà debitamente rispecchiare le nuove realtà politiche a livello locale e regionale del loro paese e rispettare l’articolo 2.6 della Carta del Congresso, nonché l’articolo 4.3 del Regolamento interno, che fissa a sei mesi il termine massimo entro il quale un membro che abbia perso il proprio mandato ai sensi dell’articolo 2 della Carta può mantenere la qualità di membro del Congresso;

g. ricorda alle autorità di tutti gli Stati membri che le proposte di modifica delle delegazioni nazionali devono essere trasmesse al Congresso immediatamente dopo lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali, corredate dall’insieme delle informazioni pertinenti, per consentire di valutare il rispetto dei criteri dell’articolo 2 della Carta del Congresso, e in particolare: i risultati ottenuti dai vari partiti politici in occasione delle ultime elezioni locali e/o regionali, l’appartenenza politica dei nuovi membri e il buon equilibrio geografico della delegazione nel contesto nazionale;

h. accetta che le delegazioni nazionali di certi paesi che non dispongono di regioni (ai sensi della Raccomandazione 56 (1999)) possano designare unicamente dei Sostituti alla Camera delle regioni;

i. informa le autorità di Danimarca, Serbia, e « ex-Repubblica jugoslava di Macedonia» che dovrebbero designare un capo delegazione, ai fini di una buona rappresentatività delle loro rispettive delegazioni nazionali;

j. deplora il fatto che, contrariamente allo spirito della Carta, il termine massimo di sei mesi entro il quale un membro che abbia perso il proprio mandato può mantenere la qualità di membro della delegazione non sia applicato solo in via eccezionale, ma sia ormai utilizzato come norma, il che ostacola il rinnovo delle delegazioni e il coinvolgimento dei membri che dispongono di un mandato in buona e debita forma;

k. ritiene, sentito il parere giuridico della Direzione degli affari giuridici, dipartimento di consulenza giuridica e di diritto internazionale pubblico, che il mandato di vice sindaco di un comune della Serbia è conforme all’articolo 2.1 della Carta del Congresso;


4. Per quanto concerne la ripartizione dei seggi nelle Commissioni:

a. ricorda che l’articolo 5 della Risoluzione statutaria del Congresso prevede che ciascun membro del Congresso ha diritto ad almeno un seggio nelle commissioni, compresa la Commissione permanente, e informa le delegazioni che, d’ora innanzi, sarà rivolta un’attenzione particolare a questo punto, al fine di evitare che nessun membro sia privato della possibilità di partecipare ai lavori del Congresso;

b. auspica inoltre che sia rispettato lo spirito della Carta e che vengano assegnati al sesso sottorappresentato dei seggi di titolari nelle Commissioni statutarie, e non unicamente dei seggi di sostituti e indica che tratterà questo punto con un’attenzione particolare;

4. In considerazione delle osservazioni formulate qui sopra e fatte salve le richieste specifiche rivolte a certi paesi membri, approva le nuove procedure di designazione e i poteri dei nuovi membri delle 47 delegazioni nazionali.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 13 ottobre 2009, 1a seduta (relatori: A. Knape, Svezia (L, PPE/CD) e G. Krug, Germania (R, SOC)).