16a SESSIONE
Strasburgo, 3-5 marzo 2009

Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 277 (2009)[1]

Il Congresso,

1. Si riferisce alla propria Carta, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007, e, in particolare, alle nuove disposizioni relative al tipo di mandato dei membri del Congresso e a una equilibrata rappresentanza di genere;

2. Per quanto riguarda le procedure ufficiali di designazione delle delegazioni nazionali, chiede agli Stati membri:

a. di aggiornare la loro procedura ufficiale di designazione, sulla base della nuova Carta adottata dal Congresso nel 2007 e della revisione del Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere, intervenuta nel 2008 (Risoluzione 256(2008));

b. di indicare espressamente i termini e le condizioni di revoca dei membri del Congresso il cui mandato non dipende da elezioni dirette, ma che sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta direttamente;

c. per la Camera delle Regioni e per i paesi con enti territoriali che coprono un vasto territorio ed esercitano competenze a livello sia locale, che regionale, di allegare alla procedura un elenco di tali enti;

3. Per quanto riguarda la composizione delle delegazioni nazionali, indicata nell’elenco I della sua 16ª sessione:

a. si congratula con l’insieme degli Stati membri per avere rispettato le disposizioni dell’Articolo 2.2d della Carta del Congresso relativo alla partecipazione di una percentuale di almeno il 30% di membri del sesso sotto-rappresentato;

b. si rammarica tuttavia del fatto che alcuni paesi non abbiano rispettato lo spirito dell’Articolo 2.2d della Carta e abbiano assegnato essenzialmente dei seggi di supplenti ai membri della delegazione del sesso sotto-rappresentato;

c. si rammarica inoltre del fatto che alcune delegazioni nazionali abbiano ancora dei seggi rimasti vacanti, il che priva tali paesi di una completa partecipazione ai lavori del Congresso;


d. sottolinea che alcuni di tali seggi vacanti dovranno obbligatoriamente essere attribuiti a  rappresentanti di sesso femminile, per permettere a tali delegazioni di rispettare le disposizioni dell’Articolo 2.2d della Carta;

e. nota che, a seguito delle elezioni del maggio del 2008, sette seggi sono rimasti vacanti per la delegazione della Serbia e invita le autorità del paese a provvedere alla designazione dei membri al più presto possibile;

f. ribadisce l’auspicio espresso nella Risoluzione 170 (2004) affinché dei rappresentanti eletti della Comunità cipriota turca facciano parte della delegazione cipriota e decide, nel frattempo, di continuare a invitare due rappresentanti della comunità cipriota turca a partecipare alle sessioni e alle riunioni della Commissione permanente, conformemente alla pratica già in vigore (a seguito della decisione iniziale dell’Ufficio di presidenza del Congresso del 3 novembre 2004, confermata dalla Risoluzione 234(2007)), nonché eventualmente alle riunioni delle commissioni statutarie del Congresso per dei punti specifici;

g. come nel passato (nel 2007 e 2008) accetta, a guisa di compromesso, che le delegazioni nazionali di certi paesi che non hanno regioni ai sensi della Raccomandazione 56 (1999) continuino a designare unicamente dei supplenti presso la Camera delle Regioni, e informa gli altri paesi interessati di tale possibilità;

h. prende nota del reclamo presentato dalla Lega nazionale delle associazioni dei sindaci della Repubblica di Moldavia per il fatto che nessuno dei suoi membri sia stato designato all’interno della delegazione nazionale e chiede alle autorità moldave, sulla base dei risultati delle prossime elezioni locali e regionali, di garantire che la Lega Nazionale venga rappresentata;

i. chiede alle autorità turche, al momento del rinnovo della delegazione dopo le elezioni locali e regionali che si svolgeranno alla fine di marzo 2009, di accordare una maggiore attenzione all’equilibrio politico e geografico della loro delegazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la designazione di rappresentanti dell’Anatolia sud-orientale;

4. Approva la posizione dell’Ufficio di presidenza del Congresso, dopo le riserve espresse nella Risoluzione 255(2008) in merito alla conformità di certi mandati con l’Articolo 2.1 della Carta del Congresso e ritiene che:

a. il mandato del rappresentante dell’amministrazione regionale designato al Consiglio della Federazione dal Capo dell’esecutivo delle entità della Federazione russa non sia conforme con le disposizioni dell’Articolo 2.1 della Carta, secondo la vigente legislazione russa, e che pertanto debbano essere rifiutati, a decorrere dal 3 marzo 2009, i poteri dei due membri designati nel maggio del 2008, e invita la Federazione russa a designare due nuovi rappresentanti al più presto possibile;

b. il mandato del Governatore della Regina dei Paesi Bassi sia in conformità con l’Articolo 2.1 della Carta e pertanto conferma i poteri del membro che detiene attualmente tale mandato;

5. Approva la posizione adottata dall’Ufficio di presidenza per quanto riguarda la mancata ratifica dei poteri del rappresentante di un comune italiano che non ha un mandato generale, né una responsabilità politica dinanzi a un’Assemblea eletta direttamente, conformemente all’Articolo 2.1 della Carta del Congresso;

6. Approva la posizione dell’Ufficio di presidenza, che ha ritenuto, a seguito della visita effettuata in Portogallo nel quadro delle attività di monitoraggio della Commissione istituzionale, che le unità amministrative secondarie, o frazioni, le freguesias, rappresentino effettivamente un livello di autonomia locale e che pertanto non ci sia incompatibilità tra le disposizioni della Carta del Congresso e la presenza di un rappresentante e di un supplente di tali entità nella delegazione portoghese presso la Camera dei poteri locali; conferma pertanto i poteri dei due membri in questione;

7. Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi nelle commissioni, invita tutte le delegazioni nazionali a rispettare la Risoluzione statutaria del Congresso, e in particolare il suo Articolo 5, che stabilisce che ogni membro del Congresso ha diritto ad almeno un seggio in una commissione, compresa la commissione permanente;


8. Rammenta a tutte le delegazioni le disposizioni dell’Articolo 2.6 della Carta, riguardante i criteri da seguire per le modifiche all’interno delle delegazioni nazionali nel periodo tra le sessioni in cui si procede al rinnovo dei membri:

a. i membri di una delegazione possono essere sostituiti in caso di morte, dimissioni o perdita del mandato e il Segretariato del Congresso deve essere informato di ogni cambiamento al più presto possibile;

b. una delegazione nazionale può essere modificata al più tardi un mese prima della sessione plenaria successiva, per tenere conto delle mutate realtà politiche a seguito di elezioni locali e/o regionali in un numero sostanziale di enti territoriali di tale Stato membro;

9. Precisa che la perdita del mandato elettivo di un membro, di cui all’Articolo 2.6 della Carta del Congresso, interviene alla data delle elezioni nel corso delle quali tale mandato è stato perso. La data per la sostituzione dei membri politicamente responsabili dinanzi a un’Assemblea eletta è considerata la data alla quale la suddetta Assemblea ritira il suo mandato;

10. Approva, tenendo conto dei commenti precedentemente formulati, e fatte salve le richieste rivolte ad alcuni paesi membri, i poteri dei nuovi membri delle 47 delegazioni nazionali.



[1]  Discussa e adottata dal Congresso il 3 marzo 2009, 1a seduta del Congresso (Relatori: A. Knape, Svezia

(L, PPE/CD) e G. Krug, Germania (R, SOC))