Risoluzione 106 (2000)1 sulla valutazione della democrazia locale e regionale negli stati membri a partire da novembre 1998 : contributo del congresso alla procedura di monitoraggio del comitato dei ministri in materia di democrazia locale

Il Congresso, su proposta della sua Commissione istituzionale,

1. in risposta al Comitato dei ministri che gli chiedeva:

- di proseguire le sue attività relative alla stesura di rapporti su ogni singolo paese circa la situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli stati membri e di intensificare le sue attività volte ad assicurare il rispetto effettivo dei principi della Carta europea dell’autonomia locale da parte di tutti gli stati membri 2;
- di fornigli, entro novembre 2000, informazioni circa i progressi compiuti nell’ambito di tali attività3;

2. tenuto conto della Risoluzione statutaria (2000) 1 del Comitato dei ministri sul cplre che, al paragrafo 2.3, ha formalmente riconosciuto le attività summenzionate, ritenendole attività statutarie del Congresso;

3. ricordando che nel corso degli anni 1999-2000, esso ha elaborato rapporti specifici sulla situazione della democrazia locale e regionale nei seguenti stati membri: Finlandia, Germania, Paesi Bassi e San Marino (1999), Estonia, Francia, Moldavia, “ex-Repubblica iugoslava di Macedonia” e Repubblica ceca (2000)4, e che sulla base di tali rapporti esso ha adottato un certo numero di raccomandazioni5 la cui attuazione a livello nazionale è presentata dai rappresentanti degli stati interessati in occasione delle mini-sessioni del Congresso6;

4. ricordando peraltro che durante lo stesso periodo, esso ha elaborato un quarto Rapporto generale di controllo politico dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale riguardante le risorse finanziarie delle autorità locali in relazione alle loro competenze, che questo rapporto esamina inoltre il tema dell’applicazione del principio di sussidiarietà7 (sul quale il Comitato dei ministri ha anche adottato una raccomandazione [r 95 (19)]) e che sulla base di questo rapporto ha adottato una raccomandazione e una risoluzione specifiche8;

5. tenuto conto dei rapporti, raccomandazioni e risoluzioni summenzionati:

- si rallegra per l’interesse mostrato dal Comitato dei ministri per la questione della democrazia locale nell’ambito della propria procedura sul rispetto degli impegni assunti dagli stati membri (detta procedura di monitoraggio) in materia di democrazia;

- prende atto del numero significativo di riforme legislative operate negli stati esaminati e apprezza la vivacità della riflessione istituzionale sull’autonomia territoriale in Europa e l’importanza crescente che le autorità centrali riconoscono alla democrazia locale e regionale;

- rileva che la Carta europea dell’autonomia locale continua a suscitare grande interesse e che sette stati membri del Consiglio d’Europa l’hanno ratificata nel periodo coperto dalla presente risoluzione, vale a dire il Regno Unito, la Romania e la Russia nel 1998, la Lituania e la Repubblica ceca nel 1999, nonché l’Albania e la Slovacchia nel 2000;

6. tiene tuttavia a ricordare che per quanto riguarda:

- la dimensione dei comuni, in un certo numero di stati la questione dei raggruppamenti e dell’eventuale fusione continua a porsi in modo ricorrente e che le autorità centrali non sempre tengono sufficientemente conto dell’eventuale impatto delle loro riforme sulle strutture democratiche delle collettività locali;

- la definizione delle competenze delle collettività locali, in numerosi stati membri le legislazioni settoriali non precisano a sufficienza le differenti responsabilità dei poteri centrali da una parte, e di ciascun livello delle collettività interessate dall’altra, e che ciò rischia di compromettere l’efficacia dell’amministrazione;

- i finanziamenti delle collettività locali, l’articolo 9 della Carta europea dell’autonomia locale non viene sempre rispettato, in quanto:

a. nella maggior parte dei paesi in esame, le risorse proprie provenienti da una fiscalità locale effettiva, il cui tasso può essere fissato dalle autorità locali, sono molto limitate;

b. nei confronti delle risorse proprie, la proporzione dei trasferimenti è troppo elevata. Si tratta di una situazione che può aggravarsi ulteriormente per l’entità che assumono le sovvenzioni specifiche in rapporto alle dotazioni generali;

c. l’adeguamento delle risorse finanziarie delle collettività locali alle loro competenze è lasciato alla decisione dei legislatori e alle variazioni annue delle leggi di bilancio, e persino all’apprezzamento dei governi. Di conseguenza, la maggior parte delle collettività locali europee non dispone di mezzi finanziari adeguati alle attività svolte;

7. per quanto riguarda la promozione della Carta europea dell’autonomia locale e la sua effettiva applicazione da parte degli stati membri, esso auspica una intensificazione delle proprie attività di controllo politico e riafferma peraltro la sua intenzione di organizzare:

- una conferenza internazionale che riunisca i rappresentanti delle istanze giudiziarie nazionali, allo scopo di esaminare le condizioni giuridiche di applicazione delle disposizioni della Carta nei paesi che l’hanno ratificata;

- una conferenza internazionale, possibilmente in cooperazione con il Comitato direttivo sulla democrazia locale e regionale (cdlr), sul problema dell’adeguamento delle risorse finanziarie alle competenze delle collettività locali, per promuovere un dialogo costruttivo sull’autonomia locale fra i rappresentanti delle autorità competenti negli stati membri del Consiglio d’Europa;

8. per quanto riguarda l’autonomia regionale, esso rimane convinto che le garanzie riguardanti il rispetto del principio di sussidiarietà a ogni livello di governo non saranno complete finché il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa non avrà adottato il progetto di Carta europea dell’autonomia regionale;

9. per quanto riguarda i paesi in cui la situazione della democrazia locale e regionale è già stato oggetto di un rapporto specifico, esso conferma la propria disponibilità

- a garantire un’assistenza a questi paesi, sotto forma di valutazione delle riforme legislative, di organizzazione di seminari, conferenze o, su richiesta delle autorità interessate,
inviando osservatori in occasione di consultazioni locali e/o regionali

- a sostenere le associazioni rappresentative dei poteri locali e regionali interessate, segnatamente per quanto riguarda la promozione transfrontaliera e la cooperazione inter-territoriale;

10. tenuto conto di quanto precede:

- esso è determinato a continuare a seguire la situazione della democrazia locale e regionale negli stati membri e l’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale, mediante l’elaborazione di rapporti specifici e l’adozione di raccomandazioni e risoluzioni destinate alle autorità centrali e territoriali interessate;

- incarica la sua Commissione istituzionale dell’attuazione di questa procedura;

- ritiene che il Comitato dei ministri possa sospendere l’esame sistematico del rispetto degli impegni degli stati membri in materia di democrazia locale e regionale in quanto, con la sua Risoluzione statutaria (2000) 1, esso ha riconosciuto al Congresso reali poteri di controllo al riguardo e quest’ultimo investirà il Comitato dei ministri per i casi che lo richiedessero;

- ritiene invece che i paesi che sono stati oggetto di un monitoraggio da parte del Congresso debbano formulare una risposta scritta alle raccomandazioni del Congresso entro due anni e che queste risposte debbano essere esaminate anche dal Comitato dei ministri.

1 Discussa e adottata dalla Commissione permanente del Congresso il 9 novembre 2000 (si veda doc. cg (7) 17, progetto di risoluzione presentato dai relatori Roppe e Olbrycht).

2 Decisione presa in occasione della 650° riunione dei delegati dei ministri – 24-25 novembre 1998.

3 Decisione presa in occasione della 659° riunione dei delegati dei ministri – 16 e 24 febbraio 2000.

4 Nel corso della sua 6° sessione, il Congresso ha esaminato i seguenti rapporti: Le finanze locali in Germania (doc: cpl (6)3 Parte II); la democrazia regionale in Finlandia (doc. cpr (6)2 Parte II); la democrazia locale e regionale nei Paesi Bassi (documento: cg (6)4 Parte II revisionato); la democrazia locale a San marino (doc. cpl (6)4 Parte II). Durante la sua 7° sessione, il Congresso ha esaminato i seguenti rapporti: la democrazia locale in Estonia (doc. cpl (7)7 Parte II); la democrazia locale e regionale in Francia (doc. cg (7)7 Parte II); la democrazia regionale in Moldavia (doc. cpr (7)4 Parte II); la democrazia locale nella “ex-Repubblica iugoslava di Macedonia” (doc. cpl(7)8 Parte II); la democrazia locale e regionale in Repubblica ceca (doc. CG (7)4 parte II).

5 Finlandia: Raccomandazione 66 (1999); Germania: Raccomandazione 64 (1999); Paesi Bassi: Raccomandazione 55 (1996); Risoluzione 77 (1999); San Marino: Raccomandazione 63 (1999); Estonia: Raccomandazione 81 (2000); Francia: Raccomandazione 78 (2000), Risoluzione 94 (2000); Moldavia: Raccomandazione 84 (2000), Risoluzione 103 (2000); “Ex-Repubblica iugoslavia di Macedonia”: Raccomandazione 82 (2000), Risoluzione 100 (2000); Repubblica ceca: Raccomandazione 77 (2000), Risoluzione 93 (2000).

6 Le dichiarazioni dei rappresentanti di questi stati figurano nei verbali delle riunioni della mini-sessione attinenti a questi problemi: documenti (cg/cp (6) pv 2) e (cg/cp (6) pv 3 prov. Parte 2).

7 Questo rapporto (doc. cpl (7) 3 Parte 2) è stato approvato dal Congresso durante la sua 7° sessione plenaria nel maggio 2000.

8 Raccomandazione 79 (2000) e Risoluzione 97 (2000).