TREDICESIMA SESSIONE

(Sessione autunnale, Mosca, 14-15 novembre 2006)

                                                                                                                                                                

Risoluzione 223 (2006) [1]

sulle

nuove forme di controllo delle collettività locali


Il Congresso,

1. Visti:

a. l’Articolo 8 della Carta europea dell’autonomia locale (di seguito “la Carta”);

b. la Raccomandazione 20 (1996) del Congresso sul monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale;

c. la Raccomandazione (98) 12 del Comitato dei Ministri sulla verifica degli atti delle collettività locali;

d. il Rapporto esplicativo CPL (13) 4, presentato da Guido Rhodio (PPE/CD, Italia, L);

2. Constata che, globalmente, la diffusione dei principi generali della Carta ha permesso di ridurre il livello di ingerenza del governo centrale, e che sta diventando sempre più abituale che gli atti delle collettività locali siano soggetti a forme sistematiche di verifica e di monitoraggio, realizzate nell’ambito di procedure interne, atte a garantire il rispetto di norme autoimposte dalle stesse collettività locali;

3. Ritiene, tuttavia, che ci siano motivi di temere che, in certi paesi, continuino i controlli di opportunità e che si manifestino e si moltiplichino nuove forme di controllo, destinate essenzialmente a verificare i risultati della gestione e dell’utilizzo ottimale delle risorse, in nome dell’economia e dell’efficacia;

4. Riconosce che, paradossalmente, tale fenomeno implica forse piuttosto un rafforzamento generale dell’autonomia locale, e non la sua diminuzione, nella misura in cui delle funzioni più importanti sono affidate alle collettività locali e il potere centrale si preoccupa quindi maggiormente di garantirne l’efficacia (e un certo livello di uniformità), in materia di erogazione di servizi ai cittadini;

5. Osserva nondimeno che, nei paesi dove esistono tali motivi di preoccupazione, questo fenomeno può portare ad istituire controlli finanziari o settoriali supplementari, per influenzare delle decisioni politiche locali, o a prevedere forme di supervisione (o di audit esterno) destinate a determinare se le risorse sono utilizzate in maniera ottimale, il che può avere conseguenze politiche;

6. Si oppone, ogni qualvolta si verifichi tale situazione, a ogni tendenza ad aumentare il ricorso ai controlli di opportunità che vadano oltre la verifica della legalità degli atti e delle spese delle collettività locali;

7. Ritiene che l’audit esterno delle collettività locali non dovrebbe sminuire l’autonomia locale, quando si tratta del controllo dell’utilizzo ottimale delle risorse;

8. Esprime preoccupazione per il fatto che, in modo analogo, un’estensione del ruolo del livello regionale, tra il livello centrale e quello locale, possa, in certi casi, determinare accresciuti controlli di opportunità esercitati dai governi regionali sulle collettività locali;

9. Pertanto, è del parere che:

a. lo spirito e la lettera dell’Articolo 8 della Carta europea dell’autonomia locale debbano essere rispettati scrupolosamente dai governi centrali e regionali;

b. l’introduzione del livello intermedio di governo regionale non debba essere utilizzata come scusa per rafforzare i controlli amministrativi;

c. l’audit esterno debba essere effettuato da enti qualificati previsti dalla legge nazionale o regionale, che siano realmente indipendenti dallo Stato centrale o dal governo regionale;

d. l’audit esterno e le pratiche relative all’utilizzo ottimale delle risorse non dovrebbero essere utilizzati come mezzo di pressione a fini politici, ma unicamente a fini di consulenza e di informazione in materia di gestione;

e. le suddette pratiche non dovrebbero ridurre il libero esercizio del mandato elettorale degli eletti locali, né incidere negativamente sulle scelte pubbliche effettuate dagli organi eletti nell’esercizio delle loro responsabilità.

10. Invita la Commissione istituzionale a prendere in considerazione gli elementi di cui sopra al momento di esaminare l’applicazione dell’Articolo 8 della Carta europea dell’autonomia locale da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa.



[1] Discussa et approvata dalla Camera dei poteri locali il 14 novembre 2006, e adottata dalla Commissione permanente del Congresso il 15 novembre 2006 (vedi doc. CPL(13)6, progetto di risoluzione presentato da I. Pereverzeva (Federazione di Russia, L,SOC), in nome di G. Rodio (Italia, L, EPP/DC), relatore).