Risoluzione 139 (2002)1 sulle relazioni tra il pubblico, le assemblee rappresentative locali e gli organi esecutivi nel quadro della democrazia locale (il quadro istituzionale della democrazia locale)

Applicazione dell’Articolo 3.2 della Carta
basato sul 5° rapporto generale sul monitoraggio dell’applicazione
della Carta europea dell’autonomia locale

Il Congresso, vista la proposta della Camera dei poteri locali,

1. Considerando:

a. L’Articolo 3.2 della Carta europea dell’autonomia locale (qui di seguito ‘la Carta”);

b. La Raccomandazione … sulle relazioni tra il pubblico, le assemblee rappresentative locali e gli organi esecutivi nel quadro della democrazia locale e il 5° rapporto generale sul monitoraggio dell’applicazione della Carta “Quadro istituzionale della democrazia locale” (qui di seguito “5° rapporto generale”) presentato dal Sig. Anders Knape (Svezia), Relatore;

c. La Raccomandazione N° R (96) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui referendum e le iniziative popolari a livello locale e la Raccomandazione (2001) 19 sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale;

2. Esprimendo i propri ringraziamenti al Gruppo degli Esperti Indipendenti sulla Carta europea, responsabili dinanzi alla Commissione istituzionale del Congresso della sua preziosa assistenza nella preparazione del rapporto sul quadro istituzionale della democrazia locale;

3. Ricordando che la Raccomandazione sulle relazioni tra il pubblico, le assemblee locali e gli organi esecutivi nella sfera della democrazia locale e il 5° rapporto generale sono un contributo del Congresso al progetto integrato del Consiglio d’Europa “Far funzionare le istituzioni democratiche”;

4. In merito alle relazioni tra il pubblico e i poteri locali:

a. Considerando che è essenziale per un buon funzionamento della democrazia locale che venga rafforzato il legame tra le autorità locali, i rappresentanti eletti e il pubblico;

b. Riscontrando un alto livello di astensionismo per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alle elezioni locali;

c. Ricordando ai poteri locali degli Stati membri del Consiglio d’Europa che, come già indicato nella Raccomandazione del Congresso N° 61 (1999), l’esistenza a livello locale dell’istituzione dell’ombudsman o del mediatore si può rivelare di grande utilità ai fini di una buona governance, di legami più stretti tra il pubblico e le autorità locali e di una maggiore apertura ed efficacia nell’amministrazione locale;

d. Chiede ai poteri locali degli Stati membri del Consiglio d’Europa di rafforzare tale legame, istituendo e promuovendo, tra gli altri, dei consigli consultivi (per gli stranieri, i giovani, gli anziani, i bambini, ecc) e dei consigli di quartiere che rispecchino l’insieme degli interessi della comunità locale;

e. Chiede inoltre ai poteri locali di far conoscere regolarmente al pubblico nel modo più ampio possibile i dibattiti o le decisioni in corso sulle questioni riguardanti la comunità (mediante archivi ufficiali, bacheche, siti internet, stampa locale, notiziari ufficiali locali, radio e televisioni locali);

5. In merito alle relazioni tra il pubblico, l’assemblea locale e l’organo esecutivo nel quadro della democrazia locale:

a. Notando la diversità delle procedure previste dagli ordinamenti legislativi dei vari Stati membri per l’elezione e la nomina dell’esecutivo e per l’organizzazione delle relazioni tra le assemblee rappresentative e l’esecutivo;

b. Notando che nella grande maggioranza degli Stati membri, l’organo esecutivo locale viene eletto o dall’assemblea locale o direttamente dal popolo;

c. Notando inoltre che l’elezione diretta del sindaco da parte della popolazione è una procedura che si sta diffondendo sempre di più negli Stati membri del Consiglio d’Europa per nominare l’organo esecutivo;

d. Notando con soddisfazione le tendenze che si stanno delineando negli ordinamenti legislativi e nelle prassi degli Stati membri, che dimostrano come l’elezione dell’esecutivo locale stia diventando una pratica sempre maggiormente diffusa;

e. Considerando che l’elezione dell’esecutivo locale è la procedura più appropriata;

f. Considerando che in ogni circostanza e qualunque sia il modo in cui vengono eletti o designati, tutti gli organi esecutivi hanno l’obbligo di rendere conto, ad intervalli regolari, di come esercitano la loro autorità;

g. Considerando ugualmente che le assemblee rappresentative devono usufruire di garanzie previste nelle disposizioni legislative nazionali al fine di poter esercitare un controllo effettivo dell’esecutivo conformemente all’Articolo 3.2 della Carta e segnatamente che devono disporre del potere di approvare il bilancio locale, le politiche fiscali locali, di adottare i rapporti relativi al bilancio e i progetti urbanistici e di approvare le politiche locali, per l’intera durata del loro mandato;

h. Incarica la Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali di preparare un rapporto generale sulla Consultazione dei poteri locali (Articoli 4.6, 5, 9.6 e 10.2 della Carta) in quanto parte della procedura di monitoraggio politico per quanto concerne il controllo dell’applicazione della Carta;

i. Incarica la Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali, con l’assistenza del Gruppo di Esperti indipendenti sulla Carta, di esaminare ugualmente in maniera approfondita le seguenti questioni e di riferirne i risultati a tempo debito alla Camera dei poteri locali:

1 Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 5giugno 2002 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 6 giugno 2002 (ved. doc. CPL (9) 2, progetto di risoluzione presentato dal Sig. Knape, relatore)