Risoluzione 75 (1999)1 sulla verifica delle procedure di designazione delle delegazioni nazionali e di invitati speciali presso il cplre e sulla verifica dei poteri dei membri

Il Congresso,

1. Visti gli Articoli 2, 3 e 4.2 della Carta del CPLRE e l'Articolo 2bis del Regolamento interno del CPLRE, che reggono la composizione delle delegazioni nazionali, la procedura ufficiale di designazione dei membri e delle delegazioni di invitati speciali;

2. Visto l'Articolo 3 della Risoluzione statutaria e l'Articolo 6 della Carta del CPLRE, che prevedono una ripartizione equilibrata delle delegazioni nazionali - tra le due Camere - tra i membri titolari e i supplenti;

3. Preso conoscenza della relazione dell'Ufficio di presidenza, presentata dalla Sig.ra Dini e dal Sig. Skard, relatori;

4. Tenendo conto inoltre del fatto che il 1999 non è un anno in cui vengono rinnovati i mandati delle delegazioni e che la presente risoluzione non si propone di effettuare una valutazione generale della situazione, bensì di evidenziare i cambiamenti e i fatti intervenuti recentemente;

5. Rammenta che la composizione equilibrata delle due Camere e la ripartizione equilibrata tra i rappresentanti e i supplenti sono due condizioni preliminari indispensabili per il buon funzionamento del CPLRE e che, per questa ragione, gli Stati membri devono provvedere ad indicare esplicitamente nella loro procedura specifica nazionale di designazione la ripartizione dei rappresentanti titolari e dei supplenti tra le due Camere;

6 Richiama ugualmente l'attenzione dei paesi nei quali non esiste ancora l'autonomia regionale sul fatto che vengono applicati l'Articolo 3 della Risoluzione statutaria e l'Articolo 6 della Carta del CPLRE;

7. Si rammarica del fatto che si sia diffusa tra le delegazioni la pratica - accettata in passato a titolo eccezionale - di designare dei supplenti non appartenenti ad alcuna delle due Camere, malgrado il paragrafo 9 della Risoluzione 60 (1998), benché tale pratica non corrisponda alle regole attuali del CPLRE: si tratta dei casi seguenti: delegazioni dell'Albania, della Bulgaria, della Repubblica Ceca, dell'Islanda, del Liechtenstein, di San Marino e dell'"ex Repubblica Jugoslava di Macedonia";

8 Nota ugualmente con rammarico che tutti i membri della delegazione nazionale di Andorra, come pure certi membri delle delegazioni della Grecia, dell'Ungheria, della Lettonia, del Lussemburgo, della Moldova, della Polonia e dell'Ucraina non hanno indicato la loro appartenenza politica, ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 2 (c) della Carta del Congresso e dell'Articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento Interno ed invita le delegazioni interessate a fornire le suddette informazioni quanto prima; per quanto riguarda la Federazione di Russia, il Segretariato è stato informato dell'appartenenza dei membri ai gruppi politici del CPLRE, ma non è stata tuttora comunicata la loro appartenenza politica nazionale;

9 Deplora che la composizione della maggior parte delle delegazioni nazionali non comporti un'equa rappresentanza femminile, come lo prescrive l'Articolo 2, paragrafo 2(d) della Carta del Congresso e che inoltre nessuna rappresentante di sesso femminile faccia parte delle delegazioni di Andorra, della Grecia, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, della Polonia, del Portogallo, della Romania, e dell'"ex Repubblica Jugoslava di Macedonia"; invita pertanto tali paesi a porre rimedio a tale situazione;

10. Accetta la procedura e la delegazione nazionale della Georgia, invitando le autorità del Paese a vigilare affinché, al momento della prossima designazione, la Repubblica autonoma dell'Adzaristan, unica regione della Georgia dotata di uno statuto di autonomia regionale, venga rappresentata da un membro titolare;

11 E' convinto che una corretta applicazione dell'Articolo 2 (1) della Carta e dell'Articolo 2bis, paragrafo 2(ii) del Regolamento interno impedirebbero in futuro la designazione presso il Congresso dei governatori turchi, fintantoché la legislazione turca resterà immutata. Prende atto del fatto che, per il momento, non è stata modificata la vecchia procedura di designazione della delegazione nazionale turca;

12. Constata che resta aperta la questione relativa alla procedura di designazione dei sindaci e dei commissari della regina in seno alla delegazione olandese e che tale questione è oggetto della Raccomandazione n° 55;

13. Nota che i mandati dei Sigg. Kovacs, Ringelhann e Vago della delegazione ungherese non sono più giustificati da oltre sei mesi e di conseguenza non li considera più membri del Congresso;

14. Riserva la sua posizione per quanto riguarda la composizione - che non le è pervenuta - della delegazione dell'Armenia ed incarica il proprio Ufficio di presidenza di verificare i poteri di detta delegazione, non appena saranno ricevute le designazioni.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 15 giugno 1999, 1a seduta (ved.doc. CG (6)1), progetto di Risoluzione presentato dalla Sig.ra Dini e dal Sig. Skard, Relatori).