Risoluzione 153 (2003)1 sull’occupazione e i gruppi vulnerabili

Il Congresso,

1. Dopo aver esaminato la relazione sul tema « Occupazione e gruppi vulnerabili : ruolo degli enti locali e regionali », che distingue tre categorie di gruppi vulnerabili, ossia le persone con disabilità, gli ex disoccupati creatori d’impresa, gli immigrati e le minoranze etniche, presentata alla presente sessione dai Relatori, la Sig.ra Luisa Laurelli (Italia) della Camera dei Poteri locali e la Sig.ra Cigdem Mercan (Turchia) della Camera delle Regioni;

2. Ricordando che alla sua 5a Sessione plenaria il Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE) ha adottato la Risoluzione 72 (1998) e la Raccomandazione 52 (1998) sul tema « le regioni e l’occupazione: contributo alla coesione sociale in Europa », corredate da una relazione preparata dal Sig. Van Cauwenberghe intitolata « una politica attiva delle regioni in materia di occupazione e di sviluppo socio-economico ». In seguito, alla sua 6a Sessione plenaria, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 81 (1999) e la Raccomandazione 62 (1999) sui poteri locali e l’occupazionalità;

3. Ricordando la Dichiarazione di Malta sull’accesso ai diritti sociali, adottata alla Conferenza sull’accesso ai diritti sociali, che si è svolta a Sant Julians, Malta, il 14 e 15 novembre 2002 e dal Comitato dei Ministri alla sua 825 a riunione il 22 gennaio 2003, che invita i governi e gli altri partner politici, sociali e professionali a sviluppare e ad attuare delle politiche destinate a promuovere l’accesso ai diritti sociali, in particolar modo lottando attivamente contro la discriminazione nei confronti degli utenti con un’attenzione particolare per i gruppi vulnerabili;

4. Invita le autorità regionali a continuare a svolgere il loro ruolo di promotori e di tramite tra la dimensione nazionale e quella locale per l’adozione e l’attuazione di politiche relative all’accesso all’occupazione dei gruppi vulnerabili, mirando a:

a. eliminare i fattori legislativi che ostacolano la comunicazione e il coordinamento verticale;

b. sostenere delle iniziative per l’integrazione dei gruppi più vulnerabili (portatori di handicap, disoccupati di lunga durata che desiderano esercitare un’attività professionale autonoma, immigrati e minoranze etniche);

c. favorire delle strategie e delle misure volte ad evitare gli squilibri territoriali e quelli di genere;

d. garantire sufficienti risorse per i servizi locali, in vista di una pianificazione e di impegni assunti sul lungo periodo;

e. favorire e sostenere i processi di coordinamento tra gli attori interessati;

f. definire ed applicare delle norme di qualità e dei modelli di valutazione, condizioni necessarie per ottenere dei fondi, di qualunque tipo essi siano;

g. elaborare e favorire dei sistemi che consentano all’informazione di circolare dal basso verso l’alto;

h. creare degli osservatori indipendenti per controllare la buona applicazione dei provvedimenti.

5. Invita le autorità locali ad offrire un maggior sostegno all’accesso all’occupazione per i gruppi vulnerabili:

a. imparando a conoscere meglio i gruppi vulnerabili e mettendo a punto delle misure adattate alle loro necessità, che tengano ugualmente conto degli aspetti legati al rispetto dell’uguaglianza tra i sessi;

b. favorendo ed ottenendo l’impegno sociale di tutti gli attori: la partecipazione in quanto strumento essenziale del coordinamento a livello territoriale;

c. promuovendo e facilitando il dialogo tra i vari gruppi vulnerabili e le loro organizzazioni;

d. utilizzando dei meccanismi di pianificazione comuni;

e. definendo degli obiettivi e mettendo a punto delle attività;

f. trasmettendo alle autorità locali e regionali le necessità e le domande dei gruppi vulnerabili e delle loro organizzazioni;

g. sostenendo le iniziative destinate ai gruppi più vulnerabili e favorendone la partecipazione, come pure quella delle loro organizzazioni;

h. promuovendo e sostenendo il movimento associativo dei gruppi vulnerabili, in particolare di quelli che hanno meno l’abitudine di organizzarsi;

i. agevolando l’accesso alle misure e ai programmi concreti e migliorando la divulgazione delle decisioni e semplificandone le condizioni e le procedure;

j. mettendo a punto dei sistemi di controllo e di valutazione in funzione degli obiettivi generali, anziché di quelli di ogni organizzazione;

k. elaborando degli strumenti di valutazione trasparenti di cui si possano servire gli utenti;

l. divulgando e scambiando dei dati su esperienze positive;

6. Invita la Commissione della Coesione sociale

a. a continuare ad esaminare i problemi legati al ruolo delle autorità locali e regionali nella promozione dell’accesso ai diritti sociali, in particolare per i gruppi vulnerabili e non soltanto in materia di accesso all’occupazione ;

b. a concentrarsi, in un primo tempo, sui problemi degli immigrati e dei rifugiati, in particolare nelle zone maggiormente sensibili, come il bacino mediterraneo, in quanto tale questione ha un nesso diretto con la relazione attualmente in preparazione sui “flussi migratori e la coesione sociale, ruolo degli enti locali e regionali”;

c. a garantire la diffusione più ampia possibile dei risultati della relazione sul tema « occupazione e gruppi vulnerabili: ruolo degli enti locali e regionali » e della raccomandazione in materia, come pure della presente risoluzione.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 22 maggio 2003, 3a seduta (ved. doc. CG (10) 7, progetto di Risoluzione presentato dalle Sig.re L. Laurelli e C.Mercan, relatori).