14a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, il 30 maggio – 1 giugno 2007

Status delle città capitali

Raccomandazione 219 (2007)[1]

Il Congresso, esaminata una proposta della Camera dei poteri locali,

1. Considerando:

a. l’articolo 2, comma 1.b. della Risoluzione (2000) 1 del Comitato dei Ministri relativa al Congresso dei poteri locali e regionali, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso è di sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte al fine di promuovere la democrazia locale;

b. l’articolo 2, comma 3, della stessa risoluzione, che stabilisce che il Congresso deve vigilare affinché siano attuati in maniera efficace i principi della Carta europea dell’autonomia locale (di seguito « la Carta »);

c. numerose raccomandazioni e rapporti sulla situazione della democrazia locale negli Stati membri del Consiglio d’Europa;

d. la motivazione (CPL(14)4REP) sullo status delle città capitali, presentata da Emin YERITSYAN (Armenia, PPE/DC) e preparata con l’assistenza di un gruppo di esperti indipendenti, sulla base del contributo fornito dal Professor Zoltan SZENTE, Ungheria;

2. Sottolinea che le città capitali, in quanto entità municipali con un ruolo di primo piano nella maggior parte dei paesi, devono godere del diritto all’autonomia locale, esercitato attraverso organi costituiti democraticamente, in conformità con la Carta [2];

3. Ritiene che la gestione di una città capitale da parte di autorità designate dal potere centrale o da autorità locali a livello sotto-comunale, senza un esecutivo comunale eletto a livello della città capitale, non sia conforme con i principi fondamentali della Carta;

4. Riconosce che la situazione in materia di status giuridico delle città capitali è molto diversa da un paese all’altro e che tale diversità non è in contraddizione con i principi e le disposizioni della Carta, che può essere applicata in vari modi, in funzione delle tradizioni nazionali, delle condizioni politiche e del clima sociale;

5. Ritiene, in considerazione dei problemi specifici posti alle città capitali, che sia giustificato accordare loro uno status costituzionale o giuridico speciale, che riconosca, per esempio, alla loro amministrazione delle competenze di livello regionale o provinciale o il potere di adottare un ordinamento particolare;

6. Deve constatare con rammarico che il sistema di finanziamento delle città capitali è talvolta strumentalizzato, quando le tendenze politiche dell’amministrazione della capitale entrano in conflitto con quelle del governo centrale;

7. Constata che a livello delle suddivisioni amministrative delle città capitali, i principi della Carta troppo sovente non vengono applicati in modo soddisfacente;

8. Ritiene che il fatto che esistano suddivisioni amministrative nelle città capitali non può compensare l’assenza di una struttura amministrativa autonoma, tanto più che tali suddivisioni sono anch’esse spesso sotto il rigido controllo del governo centrale;

9. È convinto che la condivisione di informazioni sulle esperienze dei vari Stati membri circa lo status delle loro città capitali sarebbe estremamente utile per quegli Stati in cui è in corso una modifica dello status della loro capitale[3];

10. Alla luce delle precedenti osservazioni, il Congresso:

a. Raccomanda agli Stati membri rappresentati dalle competenti autorità nazionali, federali e/o federate:

i.              di creare le condizioni necessarie per istituire un’amministrazione municipale eletta democraticamente nella capitale, particolarmente in quei paesi in cui non esiste tale autonomia a livello della capitale, fissando per legge i principi dell’amministrazione autonoma della capitale;

ii.             di insistere particolarmente sulle garanzie legali e materiali dell’autonomia della nuova amministrazione della capitale negli Stati membri in cui è stato avviato il processo di messa in atto di un’amministrazione comunale eletta democraticamente nella capitale;

iii.            di fare partecipare al processo decisionale l’amministrazione che governa le capitali, quanto sono sul punto di ottenere uno status speciale, garantendo la possibilità di una consultazione preliminare, conformemente all’articolo 4.6 della Carta (possibilità che dovrebbe essere garantita per ogni nuova legislazione che abbia un’incidenza sulle città capitali);

iv.            di provvedere a una ripartizione chiara e trasparente delle competenze tra il livello comunale e le eventuali circoscrizioni all’interno dell’amministrazione locale delle città capitali;

v.             di riconoscere lo status di organo amministrativo alle capitali negli Stati membri in cui ancora non esiste;

vi.            di dare alle capitali i mezzi indispensabili per aumentare i loro redditi, per fare funzionare la loro amministrazione e per svolgere le funzioni proprie di una capitale nazionale;

vii.           di vigilare affinché i centri sub-urbani delle città capitali dispongano di risorse finanziarie sufficienti per esercitare le loro competenze proprie o delegate;

viii.          di adottare le misure necessarie per impedire una strumentalizzazione politica del sistema di finanziamento delle città capitali, in particolare le riduzioni in materia tributaria o altre forme di restrizioni finanziarie;

ix.            di garantire delle modalità di cooperazione tra il governo centrale e l’amministrazione della città capitale, indipendentemente dalle loro eventuali divergenze politiche;

b. Raccomanda alle autorità locali delle città capitali degli Stati membri del Consiglio d’Europa di prendere nota della presente raccomandazione e della sua motivazione e di incoraggiarne l’attuazione;

c. Invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa:

i.          a trasmettere la presente raccomandazione e le sue motivazioni alle autorità degli Stati membri del Consiglio d’Europa;

ii.          a trasmettere la presente raccomandazione e le sue motivazioni, per informazione, al Comitato direttivo sulla democrazia locale e regionale (CDLR;

iii.         a riconoscere la necessità di fornire una cooperazione intergovernativa in materia, in particolare tramite il Centro di competenze sulla riforma dell’amministrazione locale, e di fornire l’assistenza tecnica specializzata del Congresso ai paesi nei quali le città capitali non godono di uno status speciale o non dispongono di un’amministrazione autonoma;

d. Invita l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a prendere in considerazione i commenti e le raccomandazioni indicati qui sopra per le proprie attività in materia di democrazia locale e al momento del monitoraggio del rispetto degli impegni e obblighi assunti dagli Stati membri del Consiglio d’Europa.



[1] Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 31 maggio 2007, ed adotta dal Congresso il primo giugno 2007, 3° seduta (ved. documento CPL(14)4RECREV, progetto di risoluzione presentato da E. Yeritsyan (Armenia, L, PPE/DC), relatore).

[2] Si veda articolo 3 della Carta e corrispondente paragrafo della relazione esplicativa.

[3] Si veda altresì la Raccomandazione 133 (2003) del Congresso sulla gestione delle città capitali, che raccomanda « contatti frequenti e regolari tra città capitali, in particolare affinché procedano a scambi di buone prassi di gestione ».