Raccomandazione 49 (1998)1 sulla situazione della democrazia locale e regionale el Regno Unito

Il Congresso,

1. Visto il mandato che l'Ufficio di presidenza del Congresso ha conferito ai relatori incaricati della preparazione del rapporto sulla situazione della democrazia locale e regionale nel Regno Unito (Henry Frendo e Hans-Ulrich Stoeckling) e ha riconfermato il 3 febbraio 1998 nell'ambito delle riunioni congiunte dei Gruppi di Lavoro sulla situazione della democrazia locale negli Stati membri e sulla regionalizzazione in Europa;

2. Considerando la propria Risoluzione 58 (1997) sulla situazione della democrazia locale nei paesi membri e in particolare i paragrafi 17 e 18 che pongono l'accento su alcuni aspetti della situazione dell'autonomia locale nel Regno Unito;

3. Richiamando la propria Risoluzione 31 (1996) sui principi da seguire per l'azione del Congresso in occasione della preparazione dei rapporti sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione al Consiglio d'Europa;

4. Richiamandosi in particolare al paragrafo 11 della Risoluzione 31 (1996) in cui il Congresso chiede che, entro un lasso di tempo ragionevole, tutti gli Stati membri siano oggetto di un rapporto particolareggiato sulla situazione della democrazia locale e regionale;

5. Considerando pertanto che la presente indagine sulla democrazia locale e regionale nel Regno Unito rientra nel contesto dell'impegno globale del Congresso, volto ad esaminare la situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione al Consiglio d'Europa;

6. Consapevole del fatto che il Regno Unito è uno dei membri fondatori del Consiglio d'Europa e che dispone, in generale, di un alto livello di amministrazione locale, i cui principi e il cui funzionamento possono tuttavia differire in parecchi punti dalla situazione giuridica e dalla pratica nel resto dell'Europa, date le specificità del sistema giuridico britannico;

7. Constatando con soddisfazione che il Regno Unito ha firmato la Carta europea dell'autonomia locale [STE 122] il 3 giugno 1997, ossia nel corso dell'ultima Sessione del Congresso e che l'ha ratificata il 24 aprile 1998, con entrata in vigore il 1 agosto 1998;

8. Compiacendosi inoltre del fatto che il Regno Unito abbia accettato l'insieme dei principi della Carta e che il suo testo sia già stato citato a più riprese in parecchi documenti del Governo relativi alle riforme, quali la delega dei poteri al Parlamento scozzese;

9. Augurandosi che la Carta continuerà ad ispirare le riforme previste dal Governo, e in particolare il nuovo disegno di legge sull'amministrazione locale che potrebbe venir elaborato il prossimo anno;

10. Riconoscendo che il sistema giuridico britannico è molto diverso da quello della maggior parte dei sistemi giuridici del continente, poiché non dispone di una Costituzione scritta e si basa in gran parte sulla common law e su leggi specifiche, piuttosto che su una legislazione di carattere generale, il che comporta inevitabilmente certe difficoltà nell'applicazione dei testi europei di portata generale, quali la Carta europea dell'autonomia locale. La messa in opera di tali testi deve pertanto essere interpretata in senso lato, concentrando l'attenzione più sullo spirito che sulla ricerca di una rigida applicazione della lettera del testo. Occorre ugualmente tener conto di una forte tradizione di democrazia locale, malgrado si siano potuti osservare seri regressi nel corso di questi ultimi anni, anche nel modo in cui l'amministrazione locale viene percepita dai mass media, dagli uomini politici e dal pubblico in genere, fatto che puo' talvolta causare, per esempio, una scarsa partecipazione dei cittadini alle elezioni locali;

11. Riconoscendo e apprezzando in questo contesto le vaste ambizioni in materia di riforme e di democratizzazione dello Stato in genere e degli enti locali in particolare, avviate l'anno scorso;

12. Considerando pertanto che le osservazioni fatte nella presente Raccomandazione devono essere considerate come un contributo al dibattito attualmente in corso nel Regno Unito, allo scopo di evidenziare le migliori soluzioni possibili, anche in base alle esperienze di altri paesi europei;

13. Riconoscendo ciononostante le difficoltà legate al fatto che il riconoscimento dell'autonomia locale non puo' basarsi su un testo costituzionale, poiché un tale testo non esiste nel Regno Unito e che, in linea di massima, il diritto britannico non sembra ammettere nessun limite al potere sovrano delle leggi varate dal Parlamento;

14. Tenendo debito conto delle conclusioni presentate dai relatori a seguito delle loro visite a Londra ed Edimburgo dal 15 al 17 dicembre 1997 e dal 26 al 27 marzo 1998;

15. Ringraziando i rappresentanti britannici del Parlamento, del Governo, degli enti locali, delle università, delle ONG e di altri organismi per l'eccellente cooperazione fornita all'attività dei relatori, e in modo particolare la Sig.ra Hilary Armstrong, Ministro degli enti locali, i rappresentanti del Local Government International Bureau e quelli della Convention of Scottish Local Authorities;

16. Constatando con soddisfazione che il Governo britannico ha adottato importanti provvedimenti in materia di decentramento, segnatamente con l'istituzione di un Parlamento scozzese dotato di ampie competenze che si estendono al campo legislativo, di una Assemblea del Galles e di un'autorità strategica per Londra, comprendente ugualmente un sindaco eletto;

17. Esprimendo l'auspicio che il trasferimento di poteri e competenze proseguirà anche in Inghilterra, dove occorrerebbe, laddove gli interessati lo desiderassero, trasformare gli organismi che erano stati previsti per lo sviluppo regionale in autorità territoriali costituite democraticamente, in base agli orientamenti contenuti nel progetto di Carta europea dell'autonomia regionale;

18. Constatando con viva soddisfazione i risultati positivi delle trattative sull'Irlanda del Nord e plaudendo all'istituzione di un'Assemblea regionale in questa parte del paese, nonché alla creazione di Consigli di cooperazione transfrontaliera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda;

19. Considerando che il notevole risultato ottenuto dalle trattative sulla crisi esistente ormai da lunghi anni in Irlanda del Nord corrisponde all'opinione già espressa dal Congresso, secondo la quale la stabilità e la pace in Europa potrebbero essere rafforzate concedendo un certo livello di autonomia regionale a determinate regioni e creando degli organismi incaricati della cooperazione regionale transfrontaliera;

20. Conscio del fatto che l'amministrazione locale in Gran Bretagna registra attualmente gravi ritardi nel settore finanziario, dovuti, per esempio, al fatto che dipende (per l'80% del suo bilancio) da dotazioni dei bilanci nazionali e ad altre misure, quali il " rate capping" (aliquota massimale stabilita per le imposte locali); questa situazione limita notevolmente il margine di manovra degli enti locali quando devono fissare il campo d'intervento delle loro attività ed esercitare il loro potere discrezionale;

21. Constatando con soddisfazione che il Governo britannico attuale ha manifestato a più riprese il desiderio di migliorare il funzionamento della democrazia locale, in particolare sul piano finanziario, ma anche ampliando le competenze dei poteri locali, rafforzando il loro ruolo in materia di definizione di politiche destinate alla guida della collettività, oltre alle loro attività tradizionali di fornitori di servizi, dotandoli quindi di un potere di predisporre iniziative a livello locale, al fine di creare condizioni più favorevoli per i cittadini in settori quali la coesione sociale, l'ambiente, ecc...

22. Esprimendo il suo compiacimento per la tendenza che mira a rafforzare la responsabilità dei poteri locali nei confronti del cittadino - piuttosto che nei confronti di altre istituzioni - e considerandola una tappa essenziale verso l'instaurazione di una democrazia vicina al cittadino;

23. Convinto che i cosiddetti enti "quangos" (organizzazioni non governative semi autonome) dovrebbero essere soppressi e i loro compiti dovrebbero venir affidati all'amministrazione locale, qualora esercitino delle funzioni che potrebbero e dovrebbero essere poste sotto il controllo di enti locali che hanno la legittimità democratica (come sarà il caso per il Parlamento scozzese e l'Assemblea del Galles);

24. Considerando che il ruolo della Corte dei Conti per l'Inghilterra e il Galles (Audit Commission for England and Wales) e per la Scozia (Accounts Commission) è perfettamente accettabile quando esercita un controllo in merito alla legalità degli atti dell'amministrazione locale e alla regolarità dei conti, mentre diventa più difficilmente accettabile quando riguarda il carattere appropriato degli atti dell'amministrazione locale (tranne nei casi in cui i consiglieri e i funzionari locali agiscano in violazione della legge) e in special modo la questione relativa al buon rapporto "qualità-prezzo" o, in futuro, quella della "migliore qualità dei servizi " ecc;

25. Nell'esprimere il proprio compiacimento per l'adozione di un'impostazione globale a favore di una "migliore qualità dei servizi " - per la quale la posta in gioco è la fornitura di servizi ai cittadini - il Congresso considera che tale questione rientra nell'ambito delle decisioni di politica globale dell'amministrazione locale e che, di conseguenza, i poteri locali dovrebbero in linea di massima essere gli unici enti incaricati dell'attuazione di una tale impostazione. Il che significa che l'amministrazione locale dovrebbe essere libera di scegliere i propri partner per garantire la "migliore qualità dei servizi" e che nessuna sanzione governativa dovrebbe essere applicata in questo campo, poiché la sola sanzione finale sarà quella degli elettori, che dovranno essere invitati ad esprimere il loro parere ad intervalli regolari;

26. Raccomanda al Governo ed al Parlamento del Regno Unito di continuare a portare avanti le principali riforme in materia di amministrazione locale, in base alla presente Raccomandazione e al suo allegato, che contiene maggiori precisioni in merito alle osservazioni dei relatori, e in modo particolare di:

i. stabilire un quadro giuridico sul quale l'amministrazione locale possa basarsi in maniera chiara e conferirle una competenza generale perché possa agire per il bene dei cittadini e degli altri abitanti - ivi compresa, in particolare, quella di dirigere la collettività;

ii. chiarire la distinzione tra i poteri propri dell'amministrazione locale e quelli che le vengono delegati dal Governo nazionale;

iii. aumentare in modo sensibile le competenze finanziarie dell'amministrazione locale, sviluppandone gli introiti propri rispetto alle dotazioni dello Stato, abolendo certe pratiche, come quella del "rate capping" (aliquota massimale
stabilita per le imposte locali) e riportando a livello locale il potere di riscuotere delle imposte su delle attività commerciali ed industriali;

iv. conferire ai poteri locali una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini;

v. ridurre i poteri di organismi esterni per quanto riguarda la gestione delle amministrazioni locali in settori quali il buon rapporto "qualità/prezzo" o la "migliore qualità dei servizi" ;

vi. vigilare affinché i sindaci/i consiglieri eletti, ecc..che devono lavorare a tempo pieno possano percepire una retribuzione decente per la loro attività, senza doversi trovare in una posizione falsa rispetto agli alti funzionari alle loro dipendenze;

vii. far si' che i principi della Carta europea dell'autonomia locale accettati dal Regno Unito vengano integrati nel diritto nazionale e vengano considerati vincolanti da parte delle giurisdizioni britanniche;

27. Auspica che il Governo britannico accetti, tra breve, di firmare e ratificare altre convenzioni del Consiglio d'Europa nel campo della democrazia locale e regionale e in particolare:

- la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali [STE 106] e i suoi protocolli addizionali [STE 159 e STE 169];

- la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale [STE 144];

- la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie [STE 148];

28. Offre la sua assistenza alle autorità interessate del Regno Unito su forma di una discussione più approfondita in merito alle riforme previste o ai disegni di legge per attuare la riforma, ogni qualvolta cio' potesse rivelarsi utile;

29. Raccomanda al Comitato dei Ministri di predisporre i mezzi finanziari necessari qualora le autorità del Regno Unito decidessero di avvalersi spesso di tale proposta fatta dal Congresso.

Annesso
PROPOSTE IN VISTA DELLA PROMOZIONE DI RIFORME IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE LOCALE E REGIONALE NEL REGNO UNITO

Fondamento legale dell'autonomia locale
30. Sarebbe auspicabile che la Carta Europea dell'Autonomia Locale non fosse considerata come una semplice dichiarazione d'intenti ma che sia resa applicabile dalla giurisdizione britannica compreso nel quadro del controllo giurisdizionale. Sebbene sia inteso che il Parlamento Britannico è sovorano e che le collettività locali sono per questo considerate come degli "enti creati dalla legge" che una legge del Parlamento puo' sopprimere in ogni momento sarebbe auspicabile che delle iniziative possano essere intraprese in conformità all'art 2 della Carta europea dell'autonomia locale al fine di accordare a questo principio una riconoscenza giuridica e quasi costituzionale in una futura legge sull'autonomia locale del Regno Unito.

Nozione dell'autonomia locale
31. Sebbene i poteri e le competenze di tutti gli organi pubblici, compresi gli enti locali, derivano dall'autorità e la sovranità del Parlamento del Regno Unito, è stabilito che il Parlamento ha conferito dei poteri e doveri specifici e separati agli enti locali in settori importanti come l'urbanismo, l'educazione, i servizi sociali alle persone, a salute ambientale, l'alloggio e lo smaltimento dei rifiuti, permettendo cosi' agli enti locali di regolare e di gestire una parte sostanziale degli affari pubblici "sotto la propria responsabilità e nell'interese della popolazione locale" conformemente all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale.

Portata dell'autonomia locale
32. Occorrerebbe incoraggiare l'idea che l'amministrazione locale debba essere dotata di un potere generale di "guida della collettività" e non essere solo competente in materia di prestazioni di servizi. La legge dovrebbe permettere agli enti locali di avere "ampia libertà di esercitare le loro iniziative per qualsiasi questione non esclusa dalla loro competenza o attribuita ad un'altra autorità". Occorre riconoscere che non è forse agevole, nel sistema giuridico britannico, potenziare una competenza generale dell'amministrazione locale per tutti i settori che non dipendono esplicitamente da altre autorità. Tuttavia, il potere generale sopraccitato di "guida della collettività", che è parte integrante del diritto di iniziativa tendente a migliorare il benessere dei cittadini, corrisponde probabilmente, nella sua sostanza, all'idea contenuta all'articolo 4, paragrafo 2 della Carta.

33. L'articolo 4, paragrafo 3 contiene una definizione della nozione di sussidiarietà. Sarebbe certamente auspicabile includere una tale disposizione in un futuro disegno di legge relativo agli aspetti generali dell'amministrazione locale.

34. Esistono attualmente in Gran Bretagna circa 900 "quangos"(organizzazioni non governative semi autonome), di cui 654 sono collegate alla Sanità. Delle restanti 230, molte operano in settori nei quali ci si aspetterebbe piuttosto di veder agire l'amministrazione locale. Ci si puo' chiedere se una tale pratica sia conforme al principio di sussidiarietà quale viene definito nell'articolo 4, paragrafo 3 della Carta. Si osserva un'evoluzione molto positiva nel fatto che le "quangos" della Scozia e del Galles in futuro dipenderanno rispettivamente dall'autorità del Parlamento scozzese e da quella dell'Assemblea del Galles per tutti i settori di competenza di questi ultimi e verranno cosi' sottoposte a un autentico controllo democratico. Da un punto di vista di portata più generale, si deve sperare che in futuro il ruolo di queste "quangos" venga sostituito dalle autorità locali elette democraticamente.

35. Per quanto riguarda la consultazione prevista all'articolo 4, paragrafo 6, la pratica adottata recentemente nel Regno Unito di organizzare delle riunioni di partenariato tra l'amministrazione centrale e locale, con la partecipazione di un gran numero di segretari di stato deve essere indubbiamente considerata una pratica eccellente.

36. Per quanto riguarda la struttura interna dell'amministrazione locale, il disegno di legge Lord Hunt offre la possibilità di sperimentare un gran numero di nuove procedure, compresa l'elezione diretta dei sindaci, che potrebbe rafforzare la democrazia locale. E' veramente auspicabile che questa proposta venga adottata dal Parlamento e non sia invece abbandonata per mancanza di tempo.

Protezione dei limiti territoriali degli enti locali
37. Se si considera la tendenza che si sta manifestando in Inghilterra verso la regionalizzazione e verso il trasferimento dei poteri dei consigli di distretto a delle autorità unitarie, l'articolo 5 della Carta europea dell'autonomia locale deve essere preso in considerazione al momento di modificare i limiti territoriali degli enti locali. Sarebbe ugualmente valido per la Scozia se il nuovo Parlamento scozzese decidesse di modificare i limiti territoriali delle autorità unitarie attuali.

Strutture e risorse amministrative adeguate alle missioni degli enti locali
38. Sebbene non esista alcun statuto generale o programma di formazione per i funzionari degli enti locali, nulla indica che il regolamento attuale potrebbe impedire all'amministrazione locale britannica di assumere del personale qualificato in base ai principi legati al merito e alla competenza, come lo prevede l'articolo 6 del paragrafo 2 della Carta europea dell'autonomia locale.

39. Tuttavia, la pratica di infliggere delle sanzioni economiche ("surcharge"), ossia delle "multe" importanti ai funzionari che hanno causato perdite finanziarie, sia intenzionalmente, sia a seguito di una colpa grave, costituisce un problema spinoso. E' particolarmente discriminatorio il fatto che questa pratica venga applicata unicamente ai funzionari locali e ai consiglieri eletti, e non al personale che occupa posti di responsabilità pubblica o semi-pubblica ad altri livelli, quali per esempio quello degli enti dell'amministrazione centrale o delle "quangos". Si potrebbe riesaminare la situazione, magari mantenendo in un certo modo, ma a tutti i livelli interessati, la responsabilità individuale riguardante degli atti che abbiano violato palesemente la legge o delle norme finanziarie stabilite.

Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale
40. Pare che attualmente i sindaci, gli assessori e qualsiasi altro consigliere eletto che svolgano un'attività a tempo pieno presso le collettività locali guadagnino solo un quarto, o anche meno, dello stipendio degli alti funzionari che dipendono dalle stesse collettività. E' una situazione che non invoglia i consiglieri di alto livello ad accettare delle responsabilità democratiche. Possono inoltre ritrovarsi in una posizione delicata rispetto agli alti funzionari.

41. Le osservazioni relative alla pratica di "multe" si applicano tanto ai consiglieri eletti che agli alti funzionari.

Controllo amministrativo delle attività degli enti locali
42. Le ampie funzioni della Corte dei Conti per l'Inghilterra e il Galles e, seppure in modo più ridotto, quelle della Corte dei Conti per la Scozia sollevano dubbi per quanto riguarda la loro compatibilità con l'articolo 8 della Carta europea dell'autonomia locale. Sebbene si sia dimostrato che tali organi non hanno il diritto di intervenire direttamente negli affari delle amministrazioni locali e non hanno quindi un potere di "controllo" e che non sono organi diretti dello Stato, bensi' delle commissioni indipendenti create sotto l'autorità governativa, non si puo' escludere che tali organi svolgano un ruolo eccessivo in materia di controllo delle attività degli enti locali, rispetto all'articolo 8 della Carta europea dell'autonomia locale. Cio' si verifica soprattutto laddove tali organi intervengono nel settore del "buon rapporto qualità/prezzo", oppure, in futuro, della "migliore qualità dei servizi", allorquando è sufficiente la pubblicazione di relazioni sull'azione dell'amministrazione locale, per esempio durante il periodo che precede le elezioni amministrative, per avere un effetto significativo sul processo decisionale autonomo delle amministrazioni locali. In una democrazia, la sanzione finale dovrebbe essere sempre l'espressione della volontà degli elettori, a tutti i livelli. Qualsiasi politica governativa dovrebbe riporre sufficiente fiducia nel giudizio dell'elettore, per quanto riguarda la qualità della gestione. Le cose sono evidentemente diverse quando si tratta della conformità alla legge e dell'esattezza dei conti finanziari. Puo' ugualmente applicarsi all'integrità dei consiglieri o dei funzionari locali, se il loro comportamento è contrario alla legge o ai regolamenti che stabiliscono le responsabilità finanziarie, o è contrario alle regole comunemente accettate della deontologia.

43. Visti gli argomenti succitati e l'articolo 8 della Carta europea dell'autonomia locale, si dovrebbe prevedere una distinzione tra il controllo amministrativo di base in materia legale e finanziaria e le consulenze in materia di gestione per quanto riguarda la qualità. Per quanto concerne le consulenze in materia di gestione, le autorità locali dovrebbero essere libere di scegliere i loro consulenti e di seguirne o meno i pareri, a seconda dei casi. Pare altrettanto difficile trovarsi d'accordo con la dichiarazione fatta dal Primo Ministro alle amministrazioni locali, quando dice:"se non volete o se siete incapaci di rispettare il modo moderno di lavorare, il Governo dovrà ricercare altri partner che riprenderanno il vostro ruolo". Benché la dichiarazione miri probabilmente, in un contesto determinato, a stimolare le responsabilità locali, potrebbe nondimeno essere ugualmente interpretata come una mancanza di sostegno ai principi fondamentali della democrazia locale.

44. E' chiaro che l'intenzione principale del Governo è quella d'incoraggiare la democrazia locale che permette di sopperire meglio ai bisogni ed alle attese degli elettori locali.
Sarebbe auspicabile che gli enti locali fossero capaci di cogliere questa occasione per affermare meglio la loro legittimità democratica, il loro spirito d'apertura e le loro reposabilità verso i cittadini.
Le autorità locali dovrebbero poter giocare un ruolo più importante a favore della creazione di consigli moderni che abbiano une visione d'avvenire e siano vicini ai cittadini e, in questo modo, possano dirigere meglio la loro comunità e garantire a tutti dei servizi locali di qualità.

45. Nel campo del controllo amministrativo, certe pratiche, quali il "rate capping" e le gare di appalto obbligatorie (allo scopo di comparare le proposte di prestazioni di servizi degli operatori privati rispetto a quelle dei servizi pubblici degli enti locali stessi) non paiono compatibili con l'articolo 8 della Carta europea dell'autonomia locale. Si apprezza dunque il fatto che il Governo sembri indicare il desiderio di abbandonare tali pratiche.

46. La distinzione tra le competenze propre degli enti locali e le competenze delegate dal Governo centrale dovrebbero essere ulteriormente specificate. Tale distinzione permettrebbe quindi al Governo centrale di esercitare un controllo sull'efficacia dell'azione dell'amministrazione locale, per quanto riguarda le competenze che le sono state delelgate, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2 della Carta.

47. A seguito dei lavori della Commissione Nolan, è stata fortemente sottolineata la necessità di un codice di buona condotta per i consiglieri degli enti locali. Tali intenti richiamano gli sforzi compiuti dal Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa in merito a obiettivi simili.Un tale codice costituirebbe una valida base per il controllo amministrativo delle attività degli enti locali (articolo 8 della Carta) e potrebbe pertanto coprire la questione della "probità", quale viene applicata attualmente dalle Corti dei conti.

Risorse finanziarie degli enti locali
48. La situazione britannica attuale, che vede l'80% degli introiti degli enti locali provenire da dotazioni del Governo centrale e soltanto il 20% da tasse ed imposte locali, puo' difficilmente essere considerata compatibile con l'articolo 9 della Carta. Le intenzioni dichiarate dal Governo britannico di migliorare i mezzi finanziari degli enti locali e dar loro maggiori risorse proprie non possono essere accolte che favorevolmente. Cio' vale in particolare per l'idea di rendere nuovamente applicabile a livello locale la riscossione delle imposte su attività commerciali ed industriali, senza peraltro omettere di stabilirne dei parametri di base a livello nazionale, onde evitare delle azioni discriminatorie da parte di enti locali, come si è potuto constatare in passato.

49. Si deve ciononostante ammettere che anche con il sistema attuale, l'80% delle dotazioni statali è di carattere generale e solo il 20% viene stanziato per dei progetti specifici. Vale inoltre la pena di notare che l'amministrazione locale è responsabile di circa il 25% delle spese pubbliche totali nazionali in Gran Bretagna.

50. L'intenzione del Governo britannico di abolire le "gare d'appalto obbligatorie" e l'"aliquota massimale stabilita per le imposte locali" indica ugualmente che si è sulla buona via. Il che non impedisce che il Governo centrale introduca delle procedure di perequazione finanziaria o altre misure equivalenti al fine di proteggere gli enti locali che sono finanziariamente più deboli, come indicato all'articolo 9, paragrafo 5 della Carta europea dell'autonomia locale.Tali procedure non dovrebbero pero' "diminuire il potere discrezionale che possono esercitare gli enti locali entro la loro sfera di responsabilità".

51. Si deve inoltre ammettere che il Governo centrale possa desiderare di fissare un quadro generale per evitare un eccessivo aumento delle spese degli enti locali, che potrebbero andare a scapito degli equilibri economici e finanziari di base del paese. Cio' dovrebbe essere pero' stabilito da linee guida generali e non da decisioni singole riguardanti gli enti locali. Dovrebbe ugualmente rispettare l'Articolo 9, paragrafo 6 relativo alla consultazione degli enti locali sul modo nel quale le risorse ridistribuite debbano venir loro attribuite.

52. Si dovrebbe ugualmente garantire che gli enti locali abbiano accesso al mercato dei capitali, nei limiti definiti dall'Articolo 9, paragrafo 8 della Carta.

Tutela legale dell'autonomia locale
53. Pare accettato dal diritto britannico il fatto che gli enti locali abbiano il diritto di ricorso dinanzi ai tribunali, e, nei casi appropriati, abbiano diritto ad un "controllo giurisdizionale" dinanzi alle giurisdizioni di grado più elevato. Un problema puo' risiedere nel fatto che, in una situazione nella quale non esiste una Costituzione scritta, si puo' rivelare difficile per un potere locale sostenere che una disposizione specifica di una legge o di un regolamento non sia conforme ad una precisa disposizione della Costituzione. Un futuro disegno di legge sugli enti locali dovrebbe prevedere che in questo contesto ci si possa riferire ai dispositivi della Carta europea.

Impegni
54. Si dovrebbe plaudire al fatto che il Regno Unito abbia ratificato la Carta europea dell'autonomia locale nel suo insieme, senza eccezioni per delle disposizioni particolari. E' un chiaro indizio dell'alto livello di fiducia che le autorità britanniche ripongono nel loro sistema di amministrazione locale.

55. Varrebbe tuttavia la pena che le autorità britanniche si accertino che il testo della Carta europea dell'autonomia locale sia ampiamente reso noto, e sia ben conosciuto in modo particolare da parte dei tribunali e da altri organismi, quali le corti dei conti, e che i tribunali e il "controllo giurisdizionale" possano fare riferimento al testo in futuri processi.

Autorità alle quali si applica la Carta
56. La Carta non si applica ai Consigli di parrocchia, il che è giustificato, visto che non possono essere considerati degli enti locali nel vero senso della parola.

57. E' ugualmente comprensibile che la Carta non si applichi, nella situazione attuale, agli enti locali dell'Irlanda del Nord. Si spera pero' che, se il processo di pace continua, la Carta vi possa essere applicata ad uno stadio ulteriore.

58. La Carta non dovrebbe applicarsi al Parlamento scozzese e all'Assemblea del Galles. E' probabilmente il buon punto di vista. Il Congresso esprime l'auspicio che, più tardi, la Carta europea dell'autonomia regionale, allorquando sarà adottata dal Comitato dei Ministri, si applichi a queste due regioni e, si spera, anche alle regioni dell'Inghilterra. Per il momento, è unicamente prevista in Inghilterra la creazione di agenzie di sviluppo regionale che dovranno essere considerate in un certo qual senso delle "quangos" E' stato pero' notato il punto di vista del Ministro, secondo il quale tali agenzie dovranno essere considerate piuttosto come un punto di partenza e non come uno stadio finale per lo sviluppo. Si spera quindi che, nell'ambito del processo generale di trasferimento delle responsabilità intrapreso dal Governo attuale, tale agenzie possano in un secondo tempo trasformarsi in autorità regionali legittimate democraticamente, alle quali si potrebbe applicare il Progetto di Carta europea dell'autonomia regionale.

59. Il Parlamento scozzese e l'Assemblea del Galles avranno dei poteri sugli enti locali nelle loro regioni rispettive. Nel caso della Scozia, cio' comprende pieni poteri legislativi sulle amministrazioni locali. E' stato specificato che si suppone che il Parlamento scozzese debba applicare la Carta europea dell'autonomia locale nella sua legislazione interna, come d'altronde lo si desumerebbe anche dall'articolo 7 della Carta europea dell'autonomia regionale, se fosse adottata nella sua forma attuale.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 28 maggio 1998, terza seduta (ved. doc. CG (5) 7, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri H. Frendo e H.U. Stoeckling, Relatori).