Raccomandazione 45 (1998)1 sulla situazione dell'autonomia locale e regionale nella repubblica della Bulgaria
Il Congresso,
1. Riferendosi alla relazione interinale preparata dal Dott. Cuatrecasas nel 1996 e alla sua Risoluzione 58 (1997) sulla stesura di una relazione definitiva circa la situazione della democrazia locale in Bulgaria;
2. Dopo aver inviato in Bulgaria una delegazione composta dei suoi due corelatori, Dott. De Sabbata e Dott. Cuatrecasas, di un esperto consulente e della Segreteria, il 3-6 dicembre 1997 e l'11-14 marzo 1998, e dopo aver preso conoscenza della loro relazione;
3. Esprime alle autorità bulgare - a tutti i livelli di competenza - la propria riconoscenza per l'accoglienza riservata alla sua delegazione e per lo spirito di apertura, di dialogo e di collaborazione dimostratole;
4. Constata con soddisfazione che questo stesso spirito è presente anche all'interno del Paese e che una collaborazione si è instaurata fra le associazioni di enti locali della Bulgaria e segnatamente fra l'associazione nazionale, da un lato, e le autorità centrali dall'altro (Governo e Parlamento);
5. Esprime l'augurio che questa cooperazione possa venir approfondita e svilupparsi sempre di più, tanto da permettere alla Bulgaria di affrontare serenamente le prossime scadenze e di consolidare in tal modo definitivamente le libertà e le autonomie locali;
6. Prende nota con interesse dei progressi realizzati dalla Bulgaria in questi ultimi anni, nel settore della democrazia locale ed esprime l'auspicio che le riforme continuino in futuro, con lo stesso rigore e la medesima costanza, ivi compreso nel campo dell'autonomia regionale;
7. Constata tuttavia il perdurare di talune strutture, procedure o modi di fare, retaggio del passato, che non sono più compatibili con la nuova situazione venuta a crearsi e con l'impostazione europeistica del Paese e che di conseguenza andrebbero rapidamente modificate;
8. E' persuaso che la Bulgaria meriti di essere meglio aiutata che in passato, sia a livello bilaterale che europeo, a completare il suo processo di transizione sociale, economica e politica, anche per mezzo di una cooperazione europea intercomunale e interregionale più vasta ed efficiente.
A. Ritiene opportuno formulare, per le autorità competenti della Repubblica bulgara, le seguenti considerazioni e raccomandazioni:
1. Per quanto concerne il controllo sulle azioni e sugli organi degli enti locali:
1.1 esaminare approfonditamente la legislazione e i metodi in vigore circa le varie forme di controllo da parte del governo regionale e dei dicasteri dell'amministrazione centrale, alla luce dei principi enunciati dall'articolo 8 della Carta europea dell'autonomia locale per, in particolare:
- rafforzare i provvedimenti atti ad ostacolare ogni tipo di utilizzazione eccessiva o sviata del controllo della legalità (art. 8-2);
- soppesare l'intervento dell'autorità di controllo a seconda dell'importanza sia dell'infrazione alla legge, sia degli interessi da tutelare (principio di valutazione proporzionale, Art. 8-3);
- razionalizzare le procedure di ricorso giurisdizionale per garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 11 della CEAL (Carta europea dell'autonomia locale);
- allinearsi alla prassi normale nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa per quanto concerne la compatibilità tra le funzioni di governatore regionale, da un lato, e quelle di membro di una giunta comunale o di sindaco, dall'altro;
1.2 Esaminare i poteri di sospensione degli eletti locali da parte dei Procuratori della Repubblica, nonché le procedure di ricorso, in modo da garantire agli eletti locali l'effettivo e assoluto rispetto dell'articolo 7 della CEAL (libero espletamento del mandato di eletto) e in particolare:
- prevedere la perdita dello statuto di eletto esclusivamente a seguito di una condanna ad una pena severa e dopo l'entrata in vigore di una sentenza definitiva (inappellabile);
- limitare la sospensione degli eletti locali unicamente nel caso in cui vengano ipotizzate infrazioni gravi, oppure reati ritenuti pericolosi, e assicurarsi che l'ordine di tale sospensione emani comunque da un tribunale;
- esigere l'assoluto rispetto delle scadenze;
- prevedere un controllo giudiziario "esterno" alla Procura della Repubblica per ogni decisione di sospensione da parte del pubblico ministero;
- avviare una procedura giudiziaria idonea per quanto riguarda la sospensione degli eletti locali;
2. Per quanto concerne le competenze e le finanze locali:
2.1 Approvare una linea direttrice chiara sulla questione del settore delle "competenze condivise" fra lo Stato e i comuni, da trasporre nell'ambito di una legge quadro (principi) e nella creazione di adeguate strutture e procedure di negoziato, in modo da permettere di colmare lo squilibrio attualmente esistente fra i diritti e le responsabilità, di conseguire un'equa suddivisione dei poteri e di risolvere qualsiasi questione di applicazione pratica;
2.2 Ottenere un miglior adeguamento fra le risorse finanziarie degli enti locali e delle missioni che sono loro affidate, specie nel settore delle "competenze condivise";
2.3 Modificare il rapporto fra le risorse proprie e i trasferimenti dello Stato a vantaggio delle prime;
2.4 Garantire ai comuni un patrimonio immobiliare conforme - sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo - alle esigenze del funzionamento finanziario e amministrativo;
3. Per quanto attiene alla regionalizzazione:
3.1 Approfondire la riflessione in corso circa la creazione di strutture di autonomia regionale, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Carta europea dell'autonomia regionale e rivolgersi al Congresso - e in particolare la sua Camera delle Regioni - per qualsivoglia consulenza in questo settore;
3.2 In attesa dei risultati di una riforma legislativa rilevante, volta a creare un secondo livello di autonomia che disponga di organi decisionali democraticamente costituiti:
- ideare entro breve un metodo di programmazione economica e territoriale, basato sul principio di sussidiarietà;
- chiarire i rapporti fra "assetto territoriale" e "sviluppo regionale";
- definire, con l'aiuto dei comuni interessati, schemi regionali di sviluppo all'interno delle attuali unità amministrative territoriali;
- affidare ai rappresentanti statali a livello delle unità amministrative regionali l'incarico di facilitare, con mezzi idonei, il coordinamento fra l'insieme dei programmi di sviluppo elaborati dai comuni; tale coordinamento rappresenta la chiave di volta di qualsiasi perequazione intercomunale (articolo 9-5 della CEAL);
- prevedere la creazione di fondi regionali di sviluppo;
- non tralasciare la questione della cooperazione interregionale e dei programmi di sviluppo geografico (mar Nero, Danubio, zone montane e pianeggianti, ecc.).
4. Per quanto riguarda l'appoggio all'azione dei comuni e delle loro associazioni, invitarli:
- a prevedere una programmazione che tenga conto del principio di sussidiarietà (programmi comunali, schemi regionali e schema nazionale);
- a creare al più presto associazioni ben strutturate all'interno di ogni attuale unità amministrativa regionale;
- a portare avanti i programmi di sviluppo interregionale;
- a prepararsi sin d'ora a fornire un oculato contributo al dibattito sullo sviluppo regionale e sulla regionalizzazione, nell'ambito di discussioni con la partecipazione del maggior numero possibile di rappresentanti degli enti locali, di esperti e di cittadini avveduti.
B. Raccomanda ai poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa
1. Di favorire e di appoggiare qualsiasi forma di cooperazione intercomunale ed interregionale fra gli Stati europei e la Bulgaria;
2. Di impegnare le loro associazioni in una più stretta cooperazione con associazioni bulgare affini e segnatamente con l'associazione nazionale bulgara.
3. Di fornire una speciale assistenza per risolvere i problemi relativi alla gestione delle grandi città della Bulgaria e di promuovere il processo di regionalizzazione.
C. Raccomanda all'Assemblea parlamentare di coinvolgere a tutti gli effetti la Bulgaria nell'ambito delle attività aventi a che fare con la cooperazione fra i Paesi del Mediterraneo e del mar Nero.
D. Raccomanda al Comitato dei Ministri di dare il proprio pieno appoggio - tenendo conto delle considerazioni e delle raccomandazioni di cui sopra - al processo democratico attualmente in corso in Bulgaria e in particolare all'autonomia locale e regionale, attraverso il Programma Lode.
E. Raccomanda che le istituzioni europee competenti e in modo particolare l'Unione europea rafforzino il loro contributo di nautura finanziaria e di altro tipo a favore dei programmi di sviluppo regionale in Bulgaria, come per esempio quello relativo alla valorizzazione del bacino del Danubio, compreso l'asse Danubio-Reno e della regione del Mar Nero.
1 Discussa dal Congresso e adottata il 28 maggio, 3a seduta (ved. doc. CG (5) 3, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. G. De Sabbata e dal Sig. L. Cuatrecasas, Relatori).