Raccomandazione 42 (1998)1 sulla sicurezza nucleare e la democrazia locale e regionale

Il Congresso,

1. Avendo preso nota della relazione riguardante "La sicurezza nucleare e la democrazia locale e regionale", presentata dai Sigg. Knape e Leinen, Relatori;

2. Rammentando che il Principio 13 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo stabilisce che "gli Stati devono sviluppare le legislazioni nazionali in materia di responsabilità e di indennità per le vittime dell'inquinamento e di altri danni ambientali; devono ugualmente cooperare con maggiore sollecitudine e determinazione per sviluppare sempre più il diritto internazionale relativo alla responsabilità e all'indennità in caso di effetti negativi di danni ambientali causati in zone situate oltre i limiti della loro giurisdizione da attività condotte entro la loro giurisdizione o sotto il loro controllo";

3. Rammentando che il Consiglio d'Europa ha intrapreso delle attività specifiche per mettere in applicazione il Principio 13 della Dichiarazione di Rio, adottando la "Convenzione sulla responsabilità civile per danni causati da attività pericolose per l'ambiente" (Lugano, 1993);

4. Richiamandosi agli Articoli 14 e 15 del Capitolo III della Convenzione di Lugano, che prevedono in modo specifico che chiunque potrà aver accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso dei pubblici poteri o di enti con responsabilità pubbliche nel campo ambientale e sotto il controllo dei pubblici poteri, su semplice richiesta e senza dover dimostrare la validità del proprio interesse;

5. Ribadendo che l'importanza essenziale delle amministrazioni locali e regionali è riconosciuta dal principio di sussidiarietà, che sottolinea che le decisioni e le azioni dovrebbero essere adottate al livello adeguato, il più vicino possibile al cittadino, conformemente ai principi stabiliti nella Carta europea dell'autonomia locale;

6. Richiamandosi all'Articolo 4 della Carta europea dell'autonomia locale, che stabilisce che "il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici è uno dei principi democratici condivisi da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa";

7. Ricordando l'Articolo 10 della Raccomandazione R (96) 12 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che considera che la tutela ambientale richiede necessariamente la partecipazione attiva di tutti i cittadini;

8. Ricordando che gli Articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevedono il diritto ad un equo processo e a un ricorso effettivo;

9. Prendendo atto che la Terza Conferenza ministeriale "Ambiente in Europa", svoltasi nell'ottobre del 1995 ha approvato le "Linee direttive per la partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia ambientale" e ha sottolineato l'importanza di mettere a punto una Convenzione regionale sulla partecipazione pubblica e notando altresi' che le suddette Linee direttive riconoscono il ruolo specifico delle amministrazioni locali e regionali nell'applicazione dei principi in esse contenuti;

10. Notando con soddisfazione che il Gruppo di Lavoro della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite incaricato di preparare la Convenzione sull'accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente e la partecipazione del pubblico nel processo decisionale in materia ambientale ha consultato il CPLRE in merito al progetto di Convenzione;

11. Sottolineando il fatto che l'intera collettività ha il diritto di sentirsi pienamente coinvolta nelle questioni relative allo sviluppo, all'ambiente e alla sanità a tutti i livelli della politica locale e regionale e dei processi decisionali;

12. Convinto che l'accesso dei cittadini a tutte le informazioni riguardanti le questioni ambientali e sanitarie è un diritto e non un privilegio;

13. Consapevole del dibattito ancora attuale nelle società democratiche circa i rischi e i vantaggi dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, dibattito che non ha unicamente informato la popolazione, ma la ha divisa, e su cui il CPLRE non desidera prendere posizione;

14. Convinto, ciononostante, che sussistono legittime e serie preoccupazioni per la salute pubblica suscitate dalla possibilità di radiazioni ambientali, provocate non solo dalla produzione di energia nucleare, ma anche e soprattutto in caso di radiazioni dopo un incidente nucleare, di fuoriuscite provenienti da depositi di scorie nucleari e di trattamento e di rigenerazione di combustibile nucleare;

15. Preoccupato dal fatto che il trasporto di materie radioattive e di combustibile irradiato al di fuori degli impianti è escluso dal campo d'applicazione della Convenzione comune dell'AIEA (Agenzia internazionale dell'energia atomica) sulla sicurezza della gestione del combustibile irradiato e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive, malgrado i rischi immensi provocati dal trasporto delle materie radioattive;

16. Considerando che, nel passato, i dibattiti e il processo decisionale riguardanti gli impianti nucleari sono stati portati avanti senza ricercare il consenso delle popolazioni locali direttamente interessate: i poteri locali e regionali erano raramente consultati nell'ambito delle decisioni politiche da prendere riguardanti tali impianti e le popolazioni locali hanno avuto raramente la possibilità di partecipare effettivamente alla presa di decisioni;

17. Sottolineando il fatto che l'informazione e la partecipazione dei cittadini sono necessarie per accrescere la qualità delle decisioni prese, il livello del sostegno accordato a tali decisioni, la piena valutazione e l'accettazione obiettiva di eventuali rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, nonché per delle risposte efficaci in caso di emergenza,

Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare i Governi degli Stati membri a:

18. Rafforzare i processi democratici di partecipazione alla pianificazione e al funzionamento degli impianti nucleari, in modo da coinvolgere tutti i gruppi sociali interessati, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;

19. Tener pienamente conto delle opinioni dei poteri locali e regionali nel processo decisionale in modo da soddisfare le seguenti esigenze :

a. Trasparenza; tutte le informazioni disponibili e le proposte relative al sito, la costruzione, lo sfruttamento e lo smantellamento degli impianti nucleari dovrebbero essere precise, esatte, affidabili e dovrebbero venir presentate con assoluta imparzialità ai poteri locali e regionali interessati, compresi quelli dei paesi vicini potenzialmente esposti, come pure dei paesi interessati dal trasporto di materiale radioattivo. Sia gli operatori che le autorità di controllo dovrebbero avere l'obbligo di presentare tutte le rilevanti informazioni;

b. Partecipazione: il processo decisionale per stabilire il sito di un impianto nucleare dovrebbe interessare tutta la popolazione locale e gli altri cittadini coinvolti. Qualunque sia la decisione giurisprudenziale attuale, su cui si basano i procedimenti seguiti in un determinato paese, i poteri locali e regionali dovrebbero essere in grado di esprimere il loro parere, che dovrebbe essere preso in considerazione da parte dall'autorità cui spetta la decisione finale. Tutti gli elementi di informazione necessari per prendere la decisione dovrebbero essere messi a disposizione dell'autorità locale o regionale. L'installazione di centrali nucleari e di impianti per lo smaltimento delle scorie dovrebbero subire uno studio di valutazione sull'impatto ambientale, che, se utilizzato in modo corretto, offre la possibilità d'informare il pubblico, di accrescerne la partecipazione e di prendere in esame le eventuali soluzioni alternative;

c. Sostegno finanziario: i poteri locali e regionali interessati da progetti esistenti o potenziali relativi all'ubicazione, la costruzione, il funzionamento di un impianto nucleare dovrebbero avere il diritto di usufruire di un sostegno finanziario preliminare da parte del governo centrale, che consenta loro di incaricare i propri esperti di esaminare i progetti e di partecipare al processo decisionale che segue qualsiasi accettazione iniziale;

d. Valutazione economica: l'ubicazione o la costruzione di un nuovo impianto dovrebbe essere subordinata ad un'analisi economica regionale e a un progetto di piano di sviluppo che preveda la possibilità di commenti da parte della popolazione. Per gli impianti già esistenti e per quelli futuri bisognerebbe stabilire un piano economico ed occupazionale, volto ad evitare una dipendenza eccessiva dalla centrale nucleare. In tal modo si limiterebbero le ripercussioni negative qualora l'impianto fosse poi chiuso;

20. Permettere la creazione di comitati di collegamento locali, comprendenti dei rappresentanti dei poteri locali e regionali, delle reti sociali, degli operatori ed ispettori degli impianti nucleari e altri gruppi particolarmente interessati, come per esempio delle associazioni di cittadini, dei ricercatori in medicina, delle ONG esperte in materia di tutela ambientale. Tali comitati potrebbero costituire l'ambito adeguato per la partecipazione del pubblico, purché dispongano di uno statuto indipendente: il loro compito principale dovrebbe essere quello di controllare le misure di sicurezza negli impianti nucleari, di raccogliere le informazioni in materia, di informare il pubblico sulle questioni relative alla sicurezza e di partecipare alla programmazione dei dispositivi di emergenza. Dovrebbero dipendere dall'autorità dei poteri locali e regionali ed essere gestiti da rappresentanti eletti, in modo da garantire che le loro attività siano al servizio della popolazione;

21. Autorizzare dei referendum a livello locale, regionale e nazionale, che potrebbero ugualmente permettere alla popolazione di esprimere la propria volontà riguardo agli impianti esistenti o a quelli previsti;

22. Promuovere la creazione, sulla base del modello di accordo sulla cooperazione transfrontaliera allegato alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, di commissioni regionali miste, comprendenti dei rappresentanti del governo centrale, come pure delle amministrazioni regionali e locali e degli esperti nucleari, che dovrebbero riunirsi in gruppi settoriali, il che deve costituire un elemento essenziale per tutelare efficacemente le popolazioni contro i rischi nucleari e i danni provocati da emissioni radioattive e per garantire che le persone che vivono nei pressi di una frontiera abbiano accesso alle informazioni necessarie;

23. Nel caso venga proposta la costruzione di una centrale nucleare in una regione di frontiera, a invitare i poteri locali e regionali degli Stati membri confinanti a partecipare agli studi di impatto e alle pubbliche indagini relative a tale progetto, a fornire loro le informazioni particolareggiate, in modo da metterli in grado di esprimere la loro opinione sui documenti inerenti al progetto e sui programmi di protezione civile;

24. Applicare integralmente il regolamento dell'AIEA sulla sicurezza del trasporto di materie radioattive;

25. Mettere a punto, ratificare e mettere in atto la Convenzione della Commissione Economica per l'Europa sull'accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente e sulla partecipazione del pubblico nel processo decisionale in materia ambientale, che dovrebbe ugualmente rafforzare i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione nella presa di decisioni riguardanti le centrali nucleari e fornire la possibilità di un ricorso amministrativo, il cui costo sia contenuto, insieme alla facoltà di un controllo giudiziario a un livello superiore;

26. Armonizzare le politiche e le legislazioni nazionali sulla base della Convenzione sull'accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente e sulla partecipazione del pubblico nel processo decisionale in materia ambientale;

Raccomanda al Comitato dei Ministri:

27. Di cominciare ad istituire un'autentica procedura per il monitoraggio dell'applicazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente e sulla partecipazione del pubblico nel processo decisionale in materia ambientale, alla quale dovrebbero partecipare, tra l'altro, dei rappresentanti dei poteri locali e regionali d'Europa.Tale procedura dovrebbe inoltre contribuire a realizzare un monitoraggio efficace della sicureza di tutti gli impianti nucleari negli Stati membri del Consiglio d'Europa, garantendo una totale imparzialità ed una completa indipendenza nei riguardi dei produttori di energia;

Raccomanda all'Unione europea:

28. Di rendere la sua politica nucleare compatibile con i principi generali delle politiche ambientali e sanitarie, segnatamente emendando la Direttiva sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale, in modo da garantire che ne vengano limitate le deroghe, che la sua applicazione venga ampliata, e comprenda le informazioni relative alla sanità e alla sicurezza e che i settori nei quali si applica vengano precisati e comprendano l'industria nucleare.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 27 maggio 1998, seconda seduta (ved. doc. CG (5) 10, progetto di Raccomandazione presentato dai Sig.ri J.Leinen e A. Knape, Relatori).