Raccomandazione 154 (2004) 1 sul ruolo dei poteri locali nella lotta alla grande povertà nelle città
Il Congresso, vista la proposta della Camera dei poteri locali,
1. Avendo esaminato e considerando fondamentali i principi contenuti nel rapporto sul ruolo dei poteri locali nella lotta alla grande povertà nelle città, preparato con il supporto di un questionario rivolto a parecchie migliaia di enti locali degli Stati membri del Consiglio d’Europa;
2. Ricordando segnatamente la Risoluzione 243 (1993) della CPLRE sulla cittadinanza e la grande povertà: la Dichiarazione di Charleroi;
3. Considerando:
a. la Raccomandazione (2003)19 del Comitato dei Ministri agli stati membri sul miglioramento dell’accesso ai diritti sociali, e in particolare gli articoli 9, 10, 14 comma 3, e i comma 6-7-9 -12 -13 -15 -27 e 37 dell’Allegato alla Raccomandazione;
b. la Raccomandazione R (93) 1 del Comitato dei Ministri agli stati membri, relativa all’accesso effettivo al diritto e alla giustizia per le persone che vivono situazioni di grande povertà;
c. il Rapporto della Commissione Affari sociali, Sanità e Famiglia dell’Assemblea parlamentare (Doc. 7981 (1998)), relativo alla lotta all’esclusione sociale e al rafforzamento della coesione sociale in Europa;
d. la Raccomandazione 1196 (1992) dell’Assemblea parlamentare relativa all’estrema povertà e all’esclusione sociale : verso risorse minime garantite;
e. la Carta sociale europea riveduta e in particolare il suo articolo 30, che stabilisce il diritto di ogni persona alla protezione contro la povertà e l’esclusione sociale;
4. Considerando che:
a. gli enti locali, e in particolare le grandi e medie città, sono direttamente colpiti dal fenomeno della grande povertà;
b. gli enti locali devono spesso intervenire nella lotta contro la grande povertà urbana in partenariato con il settore sociale associativo, e in particolare caritativo, ma anche, in certi casi, con il sostegno del settore privato;
c. la maggior parte delle attività intraprese sono a favore delle donne sole, dei disoccupati di lunga durata o delle persone la cui attività produce un reddito troppo scarso, dei figli di tali famiglie, degli immigrati in difficoltà, degli emarginati o degli anziani privi di reddito;
5. Ritendendo tuttavia che:
a. numerosi enti locali in Europa, pur dovendo affrontare il problema della grande povertà urbana, non abbiano la possibilità, o i mezzi, di intervenire in materia, senza l’assistenza dello stato;
b. gli enti locali che sviluppano effettivamente delle attività, si limitino spesso ad attuare provvedimenti di emergenza, quali la distribuzione di viveri e misure provvisorie di alloggio, talvolta a scapito di politiche a più lunga scadenza;
c. l’efficacia delle politiche locali di lotta alla grande povertà urbana sembri soprattutto compromessa dalla mancanza di un coordinamento e di un accompagnamento delle azioni intraprese, e da un’insufficiente diffusione delle informazioni al riguardo;
d. la possibilità, per le città, di ispirarsi a pratiche già sperimentate da altri enti locali possa rappresentare un notevole risparmio di tempo e di energie, evitando inoltre di scegliere delle strade che potrebbero rivelarsi inefficaci;
6. Raccomanda agli stati membri del Consiglio d’Europa:
a. di garantire agli enti locali gli aiuti finanziari specifici necessari per sollevare momentaneamente degli esseri umani che non sono in grado di provvedere ai propri bisogni vitali;
b. oltre alle misure macro-economiche nel settore dell’occupazione dei gruppi sociali più vulnerabili, di sviluppare le attività di inserimento sociale mediante il settore economico, ossia il « terzo settore » detto anche « economia sociale », quale leva importante per contribuire a lottare contro la grande povertà;
c. di rivolgere un’attenzione particolare alla questione dell’abitazione, poiché costituisce tanto un fattore di inserimento sociale o professionale, quanto una misura di urgente necessità e in particolare di prevenire le misure di espulsione, sotto qualsiasi forma, mediante una legislazione e una normativa appropriata, e di sviluppare il parco di alloggi sociali disponibili nelle grandi città, ma anche nel mondo rurale, per evitare l’esodo verso i centri urbani;
7. Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa:
a. di incoraggiare gli stati membri del Consiglio d’Europa a considerarsi realmente vincolati dall’urgenza del “diritto alla protezione contro la povertà e l’esclusione sociale”, integrando l’articolo 30 della Carta sociale riveduta alla parte III, art. A comma b. della Carta;
b. di incoraggiare di conseguenza gli stati membri, in concertazione con i poteri locali, a elaborare delle strategie nazionali per la riduzione della grande povertà urbana, comprendenti misure volte a promuovere l’accesso effettivo all’occupazione, all’abitazione, alla formazione, all’educazione, alla cultura, all’assistenza sociale e medica per le persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazione di esclusione sociale o di grande povertà e per le loro famiglie;
c. di considerare che la questione della grande povertà urbana dovrebbe figurare tra gli argomenti all’ordine del giorno del prossimo 3° Vertice dei capi di stato e di governo del Consiglio d’Europa, che potrebbe a tale titolo esaminare un piano d’azione al riguardo;
8. Raccomanda al Comitato di collegamento delle OING che godono dello statuto partecipativo presso il Consiglio d’Europa:
a. di incoraggiare le organizzazioni nazionali e internazionali del settore associativo impegnate nella lotta alla grande povertà a proseguire i loro sforzi e le loro attività sul terreno, soprattutto presso le collettività locali e regionali, completandone l’opera;
b. di studiare le possibilità di istituire un sistema di monitoraggio interno adattato, che consenta di seguire gli effetti positivi delle azioni intraprese localmente.
1 Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali, il 26 maggio 2004 e addottata dalla Commissione permanente del Congresso il 27 maggio 2004, (ved. Doc. CPL (11) 5, progetto di raccomandazione presentato da E Tobler
(Svizzera, L, NI), relatore).