Raccomandazione 61 (1999)1 relativa al ruolo dei mediatori/difensori civici a livello locale e regionale nella difesa dei diritti dei cittadini

Il Congresso,

1. Ricordando i testi principali adottati dal Comitato dei Ministri ed in particolare.

2. La Raccomandazione n° 13 (1985) relativa all’istituzione del Difensore civico;

3. La Risoluzione n° 8 (1985) sulla cooperazione tra i difensori civici degli Stati membri e tra questi ed il Consiglio d’Europa;

4. La Raccomandazione n° 14 (1997) relativa alla creazione di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo;

5. La Risoluzione n° 11 (1997) sulla cooperazione tra le istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo degli Stati membri e tra queste ed il Consiglio d’Europa;

6. Tenuto conto della Raccomandazione principale n° 23 e del paragrafo 72 della Relazione finale del Comitato di esperti;

7. Avendo preso conoscenza dei lavori effettuati dal Consiglio d’Europa nell’ambito delle « Tavole rotonde con i difensori civici europei » tenutesi a Firenze (7 - 8 novembre 1991), Limassol (8-10 maggio 1996), Lisbona (16 - 17 giugno 1994) e Malta (ottobre 1998);

8. Tenendo conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13 – 15 novembre 1997) su « Un’istituzione per la tutela dei diritti più vicina ai cittadini : il Difensore civico a livello locale e regionale »;

9. Ritiene che i rapporti tra i cittadini ed i pubblici poteri stiano diventando complessi e difficili e che possano quindi creare una situazione di crescente conflittualità mentre, allo stesso tempo, i cittadini si trovano in una posizione di debolezza nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

10. Constata che la crescente complessità degli apparati amministrativi, i fattori che ostacolano le buone relazioni tra la cittadinanza e la burocrazia e le difficoltà pratiche incontrate dai cittadini nel far ricorso alle giurisdizioni amministrative, rappresentano, attualmente, la preoccupazione maggiore dei pubblici poteri ed in particolare delle autorità locali e regionali;

11. Sottolinea che i cittadini dei paesi europei tendono sempre più a disinteressarsi della gestione della cosa pubblica ed a prendere le distanze dalle autorità e dalle pubbliche amministrazioni;

12. Ritiene che i cittadini europei in genere esigono un migliore funzionamento della pubblica amministrazione, nonché la creazione di vie d’accesso semplici ed affidabili alle procedure dell’amministrazione e di mezzi di ricorso adeguati ;

13. Attira l’attenzione sul fatto che, in diversi Stati, le istituzioni giudiziarie sono spesso sovraccariche e non sono in grado di verificare adeguatamente e, all’occorrenza, di sanzionare efficacemente i casi di cattiva amministrazione;

14.  È convinto che l’istituzione del Mediatore/Difensore civico (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) contribuisca, da una parte, a rafforzare il sistema di tutela dei diritti dell’uomo e, dall’altra, a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli utenti;

15. Dichiara di voler sostenere ed approfondire qualsiasi azione volta a migliorare la tutela dei cittadini ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni ;

16. Constata che diversi Stati membri del Consiglio d’Europa hanno creato l’Ufficio del Difensore civico e che alcune Città e Regioni europee hanno istituito Difensori civici locali e regionali ;

17. Alla luce dell’esperienza acquisita in questi paesi, e convinto che l’intervento del Difensore civico, soprattutto locale e regionale, possa contribuire notevolmente:

- a prevenire il ricorso a procedure giudiziarie lunghe e costose e, di conseguenza, a ridurne il numero come pure la distanza che oggi separa i cittadini dagli enti pubblici;

- a facilitare la ricerca dell'equità, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti della minoranze e l’attenzione dei bisogni dei cittadini;

- ad accrescere la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, la qualità dei servizi forniti, in poche parole, la buona amministrazione.

18. Si rammarica del fatto che, nella maggior parte dei paesi membri del Consiglio d’Europa, i cittadini non siano sufficientemente informati dell’esistenza di questa istituzione e della possibilità di crearla ;

19. Secondo i desideri espressi dai partecipanti alla Conferenza di Messina, ed in particolare da quelli appartenenti a Stati che ancora non dispongono di questa forma di protezione del cittadino, i quali hanno chiesto che essa venga istituita nel loro paese, soprattutto a livello locale e regionale ;

20. E tenuto conto dei Principi che reggono l’istituzione del Difensore civico adottati con la Risoluzione n° 80 (1999) e ad essa annessi ;

Raccomanda

I. Ai governi degli Stati membri che non dispongono di questa istituzione :

21. Di appoggiare la creazione di Uffici del Difensore civico a livello nazionale, come pure nelle Città e nelle Regioni, e di fare sì che le autorità locali e regionali possano, tramite mezzi giuridici e finanziari adeguati, contribuire anche a migliorare la tutela dei cittadini e delle minoranze, il rispetto del diritto, la gestione degli affari pubblici ed il funzionamento delle amministrazioni.

II. Ai governi degli Stati membri che già dispongono di questa istituzione a livello nazionale :

22. di promuoverne la creazione anche a livello locale e regionale e di informare adeguatamente i cittadini sulla natura e sulle potenzialità di questa istituzione.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 17 giungo 1999, terza seduta (ved. Doc. CG (6) 9, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. M. Haas, Relatore).