Risoluzione 97 (2000)1 su "le risorse finanziarie delle autorita locali rispetto alle loro competenze: un test concreto per la sussidiarieta" basato sul 4° rapporto generale sul controllo politico dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale

[Applicazione degli articoli 3.1, 4 (paragrafi 1-5) e 9 della Carta]

Il Congresso,

Vista la proposta della Camera dei poteri locali,

1. Constatando che la Carta europea dell'autonomia locale costituisce l'unico trattato internazionale di difesa dei diritti delle collettività locali in Europa e che a tutt'oggi è stata firmata e ratificata da 34 Stati membri del Consiglio d'Europa, mentre tre Stati membri l'hanno unicamente firmata e altri quattro Stati non l'hanno ancora firmata2;

2. Constatando che la Carta è stata in grado di imporsi quale riferimento giuridico e politico delle attività degli organi del Consiglio d'Europa per quanto riguarda l'attuazione della democrazia locale nei nuovi Stati membri dell'Europa centrale ed orientale e che, pertanto, l'Assemblea parlamentare ha deciso di farne una delle condizioni di adesione al Consiglio d'Europa, in modo che la Carta dovrebbe ormai poter essere ratificata dall'insieme degli Stati membri;

3. Considerando che la Carta rappresenta ugualmente un prezioso strumento per il rafforzamento della democrazia locale nelle « vecchie democrazie » dell'Europa occidentale desiderose di adattare la loro organizzazione amministrativa interna alla crescente diversificazione delle esigenze delle nostre società. Per queste ragioni, è stata riconosciuta dal Comitato delle Regioni e delle Collettività locali dell'Unione europea come garanzia giuridica dell'autonomia locale nel Parere espresso sull'applicazione del principio di sussidiarietà adottato alla riunione plenaria del 10 e 11 marzo 1999 ;

4. Ricordando :

a. l'accordo del Comitato dei Ministri e la Relazione esplicativa della Carta, che consentono al Congresso di garantire dal 1994 il controllo politico della sua applicazione. Il suddetto controllo viene esercitato da un Gruppo di lavoro ad hoc del Congresso assistito da un Gruppo di esperti indipendenti rappresentanti i paesi che hanno firmato la Carta. Il Gruppo di lavoro svolge le proprie responsabilità elaborando dei rapporti generali sull'applicazione dei vari articoli della Carta (controllo ex officio) ed esaminando i ricorsi presentati direttamente da quelle autorità locali che ritengono che non siano state rispettate le disposizioni della Carta da parte delle autorità competenti del loro Stato (controllo su richiesta) ;

b. che le attività di controllo garantite dal suddetto Gruppo di lavoro, dal 1994, hanno consentito l'adozione di tre risoluzioni e di tre raccomandazioni3 relative al rispetto di un importante numero di articoli della Carta e alle procedure di controllo della sua applicazione. Tali testi, che sono stati rivolti al Comitato dei Ministri, sono basati su tre diversi rapporti sul controllo e sulla versione preliminare di un quarto rapporto; sono stati elaborati tra il 1994 e il 1998 dal Gruppo di lavoro indicato più sopra, sempre assistito dal Gruppo di esperti indipendenti;

c. che per convalidare tali rapporti e far meglio conoscere la Carta (e a seguito dell'organizzazione di una prima Conferenza svoltasi a Barcellona il 23, 24 e 25 gennaio 1992, che ha contribuito in modo determinante alla messa in atto dell'attuale sistema di controllo politico dell'applicazione della Carta da parte del Congresso) il Gruppo di lavoro ha indetto parecchie conferenze specifiche, e cioè:

5. Apprezzando tali lavori e in particolare la procedura applicata in vista dell'elaborazione dei primi tre rapporti sul controllo politico dell'applicazione della Carta che ha saputo aprire e mantenere un dialogo franco e costruttivo con le autorità degli Stati firmatari, grazie alla cooperazione con il Comitato dei Ministri per il tramite del Comitato direttivo per la democrazia locale e regionale (CDLR) del Consiglio d'Europa;

6. Compiacendosi che le attività di controllo politico dell'applicazione della Carta per le quali è responsabile siano state rafforzate mediante la riforma statutaria che ha recentemento riordinato le sue strutture, per cui il Congresso si afferma nel suo ruolo di garante politico delle autonomie locali in Europa e dell'applicazione del principio di sussidiarietà all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

7. Dopo l'esame del nuovo rapporto sul controllo politico della Carta, elaborato dal Gruppo di lavoro sul tema « Le risorse finanziarie delle collettività locali rispetto alle loro competenze: un test concreto per la sussidiarietà4 » che costituisce il risultato del 4° esercizio di controllo mediante la procedura ex officio e che si basa ugualmente sulle conclusioni di una nuova conferenza internazionale organizzata dal Gruppo di lavoro ad Ancona (Italia) i 14-15 e 16 ottobre 1999 sul tema « Le Carte dell'autonomia locale e regionale del Consiglio d'Europa: la sussidiarietà in azione, le finanze e le competenze delle collettività locali e delle regioni» ;

8. Esprime la sua viva preoccupazione per l'applicazione insufficiente dell'articolo 9 della Carta relativo alle risorse finanziarie delle collettività locali e, in modo particolare:

a. per la tendenza a diminuire le risorse proprie degli enti locali che si sta manifestando in un numero importante di Stati membri del Consiglio d'Europa;

b. per il fatto che in numerosi casi le risorse finanziarie delle collettività locali non siano proporzionali alle competenze che vengono loro devolute dal legislatore o delegate da altre autorità;

9. Ritiene che la stabilità delle risorse finanziarie locali e il loro adeguamento alle competenze e alle evoluzioni dei costi debba essere oggetto di una trattativa paritetica su basi permanenti tra i rappresentanti delle collettività locali e le autorità centrali e/o regionali interessate;

10. Invita le collettività locali e le loro associazioni rappresentative a:

a. essere molto vigilanti per quanto riguarda i compensi finanziari concessi per le competenze che vengono loro assegnate o delegate;

b. richiedere l'istituzione di commissioni miste Stato/enti locali per la valutazione contradditoria dell'equilibrio tra le risorse e le competenz5;

c. in mancanza del decentramento di nuove imposte, negoziare con l'amministrazione centrale dei patti di stabilità finanziaria che conducano ad una certa stabilità delle risorse locali;

d. riflettere sul livello ottimale di ripartizione delle competenze tra lo Stato e gli enti locali che lo compongono;

e. operare delle scelte in merito all'importanza delle competenze che sono disposte ad esercitare (per esempio, in funzione dell'importanza della loro popolazione);

f. verificare che le risorse che vengono loro assegnate siano evolutive (come è il caso per le imposte) oppure possano venir rivalutate;

g. in modo più generale, essere cauti per quanto riguarda il trasferimento di competenze che vengono loro proposte ed esprimere la loro opinione al momento del trasferimento;

11. Ritiene che :

a. il principio di sussidiarietà implica un completo decentramento del potere amministrativo alle collettività più vicine ai cittadini e una grande flessibilità nell'attribuzione di tale potere alle grandi città, da un lato, e alle città piccole e ai comuni rurali, come pure agli enti intermedi, dall'altro lato ;

b. l’applicazione del suddetto principio in quanto principio regolatore dei rapporti tra gli enti locali, le regioni, lo Stato centrale o federale e, per i paesi interessati, le istituzioni europee, presuppone che il legislatore nazionale, regionale, e, se del caso, europeo rinunci ad una eccessiva regolamentazione riguardante le materie che sono di competenza delle collettività locali o regionali, le quali devono disporre di un margine di manovra sufficiente;

c. l'adeguare le risorse finanziarie alle competenze delle collettività locali rappresenta un banco di prova particolarmente significativo dell'applicazione del principio di sussidiarietà da parte delle autorità centrali e regionali, ma ugualmente europee, nei confronti degli enti locali;

12. Teso a proseguire i propri sforzi perché il principio di sussidiarietà venga applicato ai rapporti tra tutti i livelli di governo in Europa, nel quadro di un sistema europeo di garanzia giuridica coerente ed armonizzato :

a. E' disposto a consolidare il proprio ruolo di custode politico del principio di sussidiarietà nelle relazioni interne degli Stati tra i vari livelli di governo centrale o federale, regionale e locale, sulla base della Carta europea dell'autonomia locale;

b. Intende organizzare una conferenza internazionale che riunisca i rappresentanti delle istanze giudiziarie nazionali, allo scopo di esaminare le condizioni giuridiche di applicazione delle disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale nei paesi che l'hanno ratificata;

13. E' del parere che le garanzie miranti al rispetto del principio di sussidiarietà a tutti i livelli di governo non siano complete fintantoché il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa non avrà adottato il progetto di Carta europea dell'autonomia regionale. A tal proposito, il Congresso ricorda che tale progetto di convenzione è in realtà complementare della Carta europea dell'autonomia locale e che ha già riscosso il sostegno unanime dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come pure dell'Assemblea delle Regioni d'Europa e del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa;

14. Rende omaggio agli sforzi compiuti dal Comitato delle Regioni e delle Collettività locali dell'Unione europea per diventare il custode, in seno alle istituzioni comunitarie, dell'applicazione del principio di sussidiarietà quale è contenuto nell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Sottolinea a tal proposito la necessità che l'Unione europea applichi tale principio non soltanto nelle sue relazioni con gli Stati membri che la compongono, ma ugualmente con le regioni e le collettività locali, in special modo quando adotta degli atti giuridici che disciplinano delle materie di loro competenza;

15. Esprime compiacimento per il fatto che il Comitato delle Regioni e delle Collettività locali abbia raddoppiato i suoi sforzi affinché, nell'ambito della prossima conferenza intergovernativa sull'Unione europea, il Trattato che la riguarda venga completato al fine di ampliare il campo di applicazione della sussidiarietà alle collettività territoriali, in considerazione dei principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale e in futuro, se del caso, nella Carta europea dell'autonomia regionale;

16. Ritiene che i dispositivi cosi' completati a livello sia del Consiglio d'Europa, che dell'Unione europea potrebbero costituire un sistema europeo di garanzia giuridica e politica per le autonomie locali e regionali nell'Europa del 2000. Di conseguenza, una nuova cultura dinamica ed evolutiva della sussidiarietà consentirebbe di raccogliere le sfide della globalizzazione e della costruzione europea nel rispetto dei diritti dell'Uomo, delle esigenze della democrazia e della diversità in Europa;

17. Ricorda il suo sostegno ai lavori intrapresi in seno alle Nazioni Unite per l'elaborazione di una Carta mondiale dell'autonomia locale e conferma la sua disponibilità per continuare a seguire i lavori relativi alla stesura della suddetta Carta.

ALLEGATO II

CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE
STE n° : 122

Trattato aperto alla firma degli Stati membri
Situazione alla data del : 18/04/00
APERTO ALLA FIRMA :
Luogo : Strasburgo
Data : 15/10/85
ENTRATA IN VIGORE :
Condizioni : 4 Ratifiche.
Data : 01/09/88

Stati membri del Consiglio d'Europa :

Stati

Data
firma

Data
ratifica

Data entrata
in vigore

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Albania

27/05/98

04/04/00

01/08/00

             

Andorra

                   

Austria

15/10/85

23/09/87

01/09/88

   

X

       

Belgio

15/10/85

                 

Bulgaria

03/10/94

10/05/95

01/09/95

   

X

       

Croazia

11/10/97

11/10/97

01/02/98

   

X

       

Cipro

08/10/86

16/05/88

01/09/88

   

X

       

Repubblica Ceca

28/05/98

07/05/99

01/09/99

   

X

       

Danimarca

15/10/85

03/02/88

01/09/88

   

X

 

X

   

Estonia

04/11/93

16/12/94

01/04/95

   

X

       

Finlandia

14/06/90

03/06/91

01/10/91

             

Francia

15/10/85

                 

Georgia

                   

Germania

15/10/85

17/05/88

01/09/88

   

X

 

X

   

Grecia

15/10/85

06/09/89

01/01/90

   

X

       

Ungheria

06/04/92

21/03/94

01/07/94

   

X

       

Islanda

20/11/85

25/03/91

01/07/91

             

Irlanda

07/10/97

                 

Italia

15/10/85

11/05/90

01/09/90

   

X

       

Lettonia

05/12/96

05/12/96

01/04/97

   

X

       

Liechtenstein

15/10/85

11/05/88

01/09/88

   

X

       

Lituania

27/11/96

22/06/99

01/10/99

             

Lussemburgo

15/10/85

15/05/87

01/09/88

             

Malta

13/07/93

06/09/93

01/01/94

   

X

       

Moldova

02/05/96

02/10/97

01/02/98

             

Paesi Bassi

07/01/88

20/03/91

01/07/91

   

X

 

X

   

Norvegia

26/05/89

26/05/89

01/09/89

             

Polonia

19/02/93

22/11/93

01/03/94

             

Portogallo

15/10/85

18/12/90

01/04/91

             

Romania

04/10/94

28/01/98

01/05/98

   

X

       

Russia

28/02/96

05/05/98

01/09/98

             

San Marino

                   

Slovacchia

23/02/99

01/02/00

01/06/00

   

X

       

Slovenia

11/10/94

15/11/96

01/03/97

   

X

       

Spagna

15/10/85

08/11/88

01/03/89

   

X

 

X

   

Svezia

04/10/88

29/08/89

01/12/89

   

X

       

Svizzera

                   

Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia

14/06/96

06/06/97

01/10/97

             

Turchia

21/11/88

09/12/92

01/04/93

   

X

       

Ucraina

06/11/96

11/09/97

01/01/98

             

Regno Unito

03/06/97

24/04/98

01/08/98

   

X

       

Stati non membri del Consiglio d'Europa :

Stati

Data
firma

Data
ratifica

Data entrata
in vigore

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Organizzazioni internazionali :

Organizzazioni

Data
firma

Data
ratifica

Data entrata
in vigore

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

(a) Adesione - (s) firma senza riserva di ratifica - (su) Successione - (r) Firma "ad referendum".
R.: Riserva - D.: Dichiarazioni - A.: Autorità - T.: Applicazione territoriale - C.: Communicazione - O.: Obiezione.

1 Discussa e approvata dalla Camera dei Poteri Locali il 23 maggio 2000, e adottata dalla Commissione Permanente il 25 maggio 2000 (ved. Doc. CPL (7) 3, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. J.C. Frécon, relatore).

2 La situazione delle firme e delle ratifiche della Carta figura all'Allegato della presente Risoluzione

3 Si tratta delle Risoluzioni 3 (1994), 34 (1996), e 71 (1998) e delle Raccomandazioni 2 (1994), 20 (1996), e 39 (1998)

4 Tale principio è definito nella Carta al suo articolo 4.3 che stabilisce : « L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in generale, spettare di preferenza alle autorità più vicine ai cittadini. L'attribuzione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'importanza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia».

5 Tale misura è stata ugualmente proposta nella Raccomandazione del Congresso n° 64 (1999) relativa alla situazione delle finanze locali in Germania.