40ª SESSIONE

Seconda parte

La protezione delle persone LGBTI[1] nel contesto dell’aumento dei discorsi d’odio e della discriminazione nei loro confronti: Il ruolo delle autorità locali e regionali

Risoluzione 470(2021)[2]

1.         Le questioni riguardanti l’orientamento sessuale, l’identità e l’espressione di genere, le caratteristiche sessuali e i diritti delle persone LGBTI occupano da una decina d’anni un posto di primo piano nei programmi del Consiglio d’Europa (CoE), e delle misure positive sono state pertanto adottate da numerosi Stati membri per migliorare la situazione. Tuttavia, si levano voci nei movimenti conservatori e fondamentalisti in Europa che cercano di politicizzare sempre di più le questioni legate al genere e usano le persone LGBTI come capri espiatori, mettendo in discussione la diversità in generale e in particolare i diritti delle persone LGBTI e la legittimità della loro identità.

2.         La Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2010)5 relativa alle misure destinate a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere ha fissato delle linee guida e delle norme in questo campo, rivolte ai pubblici poteri degli Stati membri. Sempre nello stesso anno, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha adottato la Risoluzione 1728e la Raccomandazione 1915, relative alla discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, in cui invita gli Stati membri a elaborare politiche volte a rafforzare e garantire l’uguaglianza delle persone  LGBTI.  La Commissaria per i diritti umani, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), l’Unità del Consiglio d’Europa sull’Orientamento sessuale e l’identità di genere (SOGI), la Commissione di Venezia e la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) hanno affrontato nei loro rispettivi documenti diversi aspetti dei diritti e dell’uguaglianza delle persone LGBTI. 

3.         Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (“il Congresso”) ha adottato delle risoluzioni rivolte agli enti locali e regionali e delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel 2007 e nel 2015, per attirare l’attenzione sulla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e sulle difficoltà che incontrano, insistendo sull’obbligo degli enti locali di proteggere tali diritti e invitandoli a prendere nota degli esempi di buone pratiche e di strategie che si sono rivelati efficaci in questo campo.

4.         I diritti umani e le questioni relative alle persone LGBTI figurano sempre più spesso tra le priorità e i programmi di lavoro degli enti locali e regionali e rispecchiano i comportamenti conflittuali della società nei confronti delle questioni LGBTI. Gli esempi di buone e di cattive pratiche si sono moltiplicati in numerosi Stati membri.

5.         Se, da un lato, numerose città e regioni hanno adottato politiche, legislazioni e misure volte a difendere i diritti delle persone LGBTI e a combattere la discriminazione, dall’altro lato aumentano i discorsi miranti a delegittimare l’identità LGBTI; i commenti offensivi hanno contribuito a creare un clima ostile sia nei confronti delle persone LGBTI che degli obiettivi delle politiche che ne promuovono la difesa. I tentativi volti a creare un’ambiguità concettuale per quanto concerne le questioni di genere e le persone LGBTI utilizzando espressioni quali “propaganda omosessuale”, “ideologia di genere” oppure “ideologia LGBT” hanno tale obiettivo e vanno in questo senso.

6.         In considerazione di quanto sopra esposto,

a. ribadendo che nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né alcuna norma inerenti a una ‘cultura dominante’ potranno essere invocati per giustificare i discorsi di incitamento all’odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere;

b. riconoscendo che la protezione dei diritti umani e dell’uguaglianza delle persone LGBTI è essenziale per rafforzare l’inclusione democratica dappertutto in Europa e per evitare la creazione di società divise e polarizzate, nelle quali non siano più rispettati i diritti e l’integrità psicologica e fisica dei cittadini;

c. sottolineando che la cooperazione multilivello tra le autorità pubbliche favorisce uno scambio efficace di competenze ed è indispensabile per elaborare le politiche e le misure necessarie sia per opporsi ai passi indietro riguardo agli obblighi internazionali che per tutelare e difendere i diritti dei gruppi minoritari;

d. ricordando che le autorità locali e regionali dispongono di notevoli poteri e competenze, in quanto responsabili politici, decisori e legislatori, per mostrare il cammino al fine di migliorare la situazione delle persone LGBTI, e che, indipendentemente dal loro orientamento politico, i sindaci e i consiglieri comunali e regionali hanno la responsabilità verso tutti i loro concittadini di costruire società inclusive fondate sul dialogo e la concertazione, e non sui pregiudizi e il rifiuto degli altri;

e. notando che un movimento ben coordinato, che è stato chiamato il “movimento anti-genere” sta tentando di ridefinire le misure adottate al fine di garantire l’uguaglianza e di tutelare i diritti delle donne e delle persone LGBTI, qualificandole come “misure ideologiche”;

f. constatando un aumento dei discorsi di incitamento all’odio nei confronti delle persone LGBTI, in particolare online, e sottolineando che i discorsi d’odio utilizzati dalle autorità elette e dagli attori governativi sono particolarmente dannosi, viste le loro funzioni rappresentative;

g. sottolineando i seri e durevoli effetti esercitati dall’esclusione sociale ed economica sulle persone LGBTI e in particolare sui giovani, segnatamente sulla loro salute mentale e sul loro accesso all’istruzione e all’occupazione;

7.         Il  Congresso invita gli enti locali e regionali degli Stati membri a:

a. integrare l’uguaglianza delle persone LGBTI e i diritti umani nelle politiche locali e regionali e sorvegliare l’attuazione delle legislazioni antidiscriminazione vigenti, in particolare nei settori dell’istruzione, dell’occupazione e della cultura;

b. introdurre una politica locale o una legislazione regionale che vieti i crimini dettati dall’odio e attuare codici di condotta rivolti alle amministrazioni locali e alle organizzazioni beneficiarie di finanziamenti da parte degli enti locali e regionali che stipulino chiaramente il divieto del discorso d’odio fondato sull’orientamento sessuale, l’identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali;

c. mettere a disposizione dei programmi di formazione per i funzionari, in particolare quelli che lavorano a contatto con la popolazione locale, nominare dei funzionari di collegamento all’interno della polizia locale per ridurre gli ostacoli alla segnalazione degli episodi di violenza e raccogliere informazioni sulle buone pratiche, al fine di elaborare politiche inclusive per le persone LGBTI e valutare i progressi raccogliendo dati sui casi di crimini fomentati dall’odio e includendo nella raccolta dei dati le questioni sull’orientamento sessuale, l’identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali;

d. promuovere l’integrazione delle persone LGBTI associando una vasta gamma di organizzazioni locali di difesa delle persone LGBTI e ricorrendo a strutture consultive e processi di elaborazione delle politiche, utilizzando una terminologia inclusiva nell’insieme delle pubblicazioni e dei documenti ufficiali e incoraggiando il dialogo e le azioni di sensibilizzazione sui diritti umani e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI;


e. promuovere i diritti sociali e il benessere delle persone LGBTI facilitando la creazione di spazi sicuri in materia di consulenze, formazione, educazione e sostegno alla salute mentale, garantendo un’adeguata protezione contro gli incidenti nel corso degli eventi LGBTI pubblici e incoraggiando il dialogo con le associazioni sportive e i fan club, al fine di sviluppare azioni di sensibilizzazione sulla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI nello sport;

f. garantire la sicurezza e il benessere dei giovani LGBTI a scuola, per quanto rientra nell’ambito delle loro competenze, proponendo formazioni e risorse agli educatori, favorendo progetti concreti miranti a combattere il bullismo e il cyberbullismo in ambito scolastico e coinvolgendo nelle attività le associazioni di genitori di giovani LGBTI;

g. prendere in esame la possibilità di designare un “Esperto locale in materia di uguaglianza e di diversità” incaricato di consigliare l’amministrazione locale sulle politiche di uguaglianza e di non discriminazione e stabilire il dialogo con gli attori locali e la società civile nel suo insieme;

h. utilizzare le loro associazioni nazionali come piattaforme di scambio di buone pratiche e fonte di competenze per l’attuazione delle norme internazionali e della legislazione nazionale e per  l’elaborazione di politiche locali a favore dell’uguaglianza;

i. utilizzare i programmi di cooperazione del Consiglio d’Europa e del Congresso in quanto quadro di riferimento per migliorare i diritti delle persone LGBTI tramite mezzi d’azione concreti e utilizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in quanto quadro per individuare i diversi strumenti proposti per combattere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI.



[1] L’acronimo LGBTI è ormai frequentemente sostituito con l’espressione “Orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali” (OSIEGCS) quando si tratta di questioni legate alle persone LGBTQI+. Ciò premesso, per facilitare la loro presentazione e visto che l’acronimo LGBTI è maggiormente conosciuto dal pubblico, i relatori hanno deciso di utilizzarlo nel presente rapporto, per riferirsi sia alle questioni che alle persone LGBTI.

[2] Discussa e approvata dal Congresso il 16 giugno 2021, 2a seduta  (si veda il documento CG(2021)40-18, relazione esplicativa), relatore: Andrew BOFF, Regno Unito (R, ECR).