Risoluzione 154 (2003)1 sullo spazio riservato all’autonomia locale e regionale nel futuro Trattato costituzionale dell’Unione Europea
Il Congresso,
1. Approvando la decisione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso d'iscrivere, come dibattito d'attualità, una relazione sullo spazio riservato alle autorità locali e regionali nel futuro Trattato costituzionale dell'Unione europea;
2. Vista la relazione preparata dal Sig. Giovanni Di Stasi (Italia), Relatore dell'Ufficio di Presidenza;
3. Ricordando il suo Parere 16 (2002) sul Libro bianco della Commissione Europea consacrato al governo europeo, che contiene in particolare le posizioni del Congresso sulla considerazione della Carta europea dell'autononmia locale da parte delle Istituzioni dell'Unione europea;
4. Ricordando la sua Raccomandazione 118 (2002) sulle regioni con potere legislativo, che chiede alla Convenzione sul futuro dell'Europa di tener conto delle richieste formulate dalle Conferenze dei Presidenti delle regioni con potere legislativo, tenutesi a Barcellona (2000) e a Liegi (2001);
5. Ricordando in tale contesto le richieste formulate in seguito dai Presidenti delle regioni con potere legislativo in occasione della loro terza conferenza, tenutasi a Firenze nel novembre 2002;
6. Felicitando l'Ufficio di Presidenza del Congresso per le numerose iniziative da esso intraprese al fine di far conoscere al Presidium della Convenzione per il futuro dell'Europa le posizioni del Congresso, sia per quanto riguarda il rispetto dei principi dell'autonomia locale, e in particolare della Carta europea dell'autonomia locale, quanto per quanto riguarda le richieste più specifiche delle regioni nel loro insieme;
7. Avendo preso nota in particolare delle conclusioni dell'audizione organizzata dal Sig. Dehaene, Vicepresidente della Convenzione, il 30 gennaio 2002, sul ruolo e sullo spazio riservato alle autorità locali e regionali nel futuro dell'Unione europea, a cui ha preso parte attiva una delegazione del Congresso;
8. Felicitandosi per la Risoluzione 2002/2141 del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri locali e regionali nella costruzione europea, che ha sostenuto le proposte del Congresso e del Comitato delle Regioni miranti a incorporare la Carta europea dell'autonomia locale in quanto parte dell'esperienza comunitaria;
9. Avendo preso nota delle proposte indicate dalla Convenzione a conclusione della sua riunione del 7 febbraio 2002 riguardanti l'autonomia locale e regionale, nonché del disegno di protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità stilato in seguito e che risponde solo parzialmente alle richieste presentate dal Comitato delle Regioni e dalle regioni con potere legislativo;
10. Insistendo sul fatto che la diversità delle autorità locali e regionali rappresenta un vantaggio per l’Europa e dovrebbe essere rispettata;
11. Ritenendo altresì necessario prestare attenzione al rispetto della diversità culturale e dell'identità culturale e linguistica delle regioni europee, che rischiano di essere compromesse dalle recenti proposte della Convenzione riguardanti le competenze esclusive dell'Unione in materia di conclusione di accordi internazionali per i servizi culturali ed educativi;
12. Rendendo omaggio ai considerevoli sforzi effettuati dal Comitato delle Regioni e dai suoi sei osservatori in seno alla Convenzione al fine di far prevalere le preoccupazioni delle regioni e dei poteri locali e di rafforzare il posto istituzionale del Comitato delle Regioni in seno alle istituzioni dell'Unione;
13. Felicitandosi per l'accordo tra il Comitato delle Regioni e il Congresso sui punti essenziali delle rivendicazioni presentate dalle autorità locali e regionali, accordo ampiamente espresso dalle posizioni comuni presentate alla Convenzione dalle associazioni europee di autorità locali e regionali (ARE, ARFE, CALRE, CCRE, CRPM e Eurocités);
14. Felicitandosi per il fatto che il disegno del Trattato costituzionale prevede che l'Unione Europea stabilisca qualsiasi cooperazione utile con il Consiglio d'Europa e che il progetto dell'articolo 5, comma 2, dispone che l'Unione Europea possa aderire alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa;
15. Rammaricandosi tuttavia in tale contesto per il fatto che un riferimento equivalente alla possibilità di adesione dell'Unione alla Carta europea dell'autonomia locale non sia stato ancora introdotto nel titolo III del disegno del Trattato costituzionale dell'Unione, in particolare a complemento dell'articolo 6 relativo al rispetto dell'organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale degli Stati membri;
16. Ritiene necessario esprimere, qualche settimana prima del completamento dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa, le seguenti principali proposte miranti a completare e a rafforzare lo spazio riservato alle autorità locali e regionali nel Trattato costituzionale:
a. per quanto riguarda la Carta dell'autonomia locale:
aggiungere dopo l'articolo 9, comma 6 del disegno di Trattato costituzionale il seguente paragrafo: "L'Unione può aderire alla Carta europea dell'autonomia locale. L'adesione a tale Carta non modifica le competenze dell'Unione così come sono definite nella presente Costituzione.";
b. per quanto riguarda la consultazione preliminare delle autorità locali e regionali:
aggiungere dopo il paragrafo 2 del disegno di protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il seguente paragrafo: "Il Comitato delle regioni viene consultato dalla Commissione nella fase di elaborazione di un atto legislativo, nell'ambito del rispetto dei principi del buon governo. Le organizzazioni rappresentative delle regioni e delle collettività locali possono ugualmente essere consultate.";
c. per quanto riguarda il rispetto delle diversità e identità regionali e locali:
i. aggiungere all'articolo 2 del disegno del Trattato costituzionale la seguente frase: "L'Unione rispetta le identità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, conformemente ai loro principi d'organizzazione interna, nonché la diversità culturale, linguistica e territoriale.";
ii. aggiungere all’articolo 11 «In occasione delle trattatative di accordi internazionali da parte dell’Unione europea, sarà richiesto l’accordo degli Stati membri ogni qualvolta è in gioco il rispetto del principio della diversità culturale».
d. per quanto riguarda la natura degli atti legislativi dell'Unione:
aggiungere al disegno di protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dopo l'articolo 1, il seguente paragrafo: "L'Unione farà preferibilmente ricorso alle leggi quadro. Una regolamentazione più dettagliata dovrebbe essere attuata solo nel caso in cui lo richieda la realizzazione degli obiettivi da raggiungere. In ogni caso, deve essere lasciato agli Stati, alle regioni e alle collettività locali un ragionevole margine di manovra allorquando saranno applicate norme comunitarie.";
e. per quanto riguarda la partecipazione dei parlamenti degli Stati membri alla procedura «di allerta precoce» :
modificare il disegno di protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità aggiungendo all’articolo 5, dopo le parole «parlamenti bicamerali», le parole «dalle due Camere», nella misura in cui una delle due camere rappresenta le collettività locali e regionali e /o le regioni con potere legislativo :
f. per quanto riguarda lo statuto del Comitato delle Regioni:
incorporare nel titolo IV, all'articolo 23 relativo al Comitato delle Regioni, i seguenti paragrafi:
i. Il Comitato delle Regioni partecipa alla vita democratica dell'Unione in qualità di rappresentante istituzionale delle autorità pubbliche locali e regionali degli Stati membri;
ii. La Commissione, il Consiglio o il Parlamento consultano il Comitato delle Regioni sulle proposte di leggi quadro dell'Unione. Esso viene ugualmente consultato sulle proposte di atti delegati o esecutivi che possono avere un impatto sulle competenze delle autorità regionali e locali degli Stati membri. Se essi non seguono il parere del Comitato delle Regioni, la Commissione e il Consiglio devono motivare la loro decisione. Il Comitato può emettere un parere d'iniziativa ogni qualvolta lo giudichi utile;
iii. per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà, bisogna sostenere il ruolo attribuito al Comitato delle Regioni in qualità d’istituzione rappresentativa dei poteri locali e regionali. Oltrte all’accesso alla Corte di Giustizia nei casi di violazione del principio di sussidiarietà, già incluso nel disegno di Trattato costituzionale, il Comitato delle Regioni dovrebbe svolgere un ruolo più forte nel meccanismo di allerta precoce per analogia con i Parlamenti nazionali.
g. per quanto riguarda il partenariato con le autorità locali e regionali:
aggiungere al capitolo sulla vita democratica dell'Unione un articolo così formulato: "L'Unione riconosce che un partenariato attivo con tutti i livelli di governo nazionale, regionale e locale è necessario allo sviluppo e all'effettiva applicazione della legislazione e delle politiche comunitarie. La Commissione utilizzerà la conclusione dei contatti tripartiti con gli Stati membri e le autorità regionali e/o locali ogni qualvolta sarà necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, e ciò nel rispetto dei sistemi costituzionali degli Stati membri.";
h. per quanto riguarda il principio di coesione territoriale:
aggiungere all'articolo 2 del disegno di Trattato costituzionale, dopo le parole "coesione economica e sociale", le parole "e territoriale";
i. per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera:
aggiungere all'articolo 3 relativo agli obiettivi del disegno di Trattato costituzionale un nuovo paragrafo così formulato: "L'Unione promuove e sostiene la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale, ivi compreso i gemellaggi e gli scambi di esperienze in seno all'Unione, da un lato, e alle sue frontiere esterne dall'altro.";
17. Incarica il suo Ufficio di Presidenza di trasmettere tempestivamente tale Risoluzione
a. alla Convenzione sul futuro dell'Europa chiedendole di sottoporla all'esame dei suoi membri,
b. al Comitato delle Regioni perché la sostenga attraverso i suoi osservatori in seno alla Commissione,
c. alla Commissione delle Comunità europee perché sostenga le proposte del Congresso,
d. al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa perché la trasmetta ai governi degli Stati membri interessati.
1 Discussa dal Congresso e adottata il 22 maggio 2003, 3a seduta (cfr. doc. CG (10) 12 riveduto, disegno di risoluzione presentato dal Sig. Di Stasi, relatore)