Risoluzione 191 (2004) 1 riguardante i mediatori regionali: un’istituzione al servizio dei diritti dei cittadini

Il Congresso, vista la proposta della Camera delle regioni,

1. Ricordando i testi adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in materia di mediazione, e le Conclusioni delle Tavole rotonde dei mediatori europei, organizzate dal Consiglio d’Europa;

2. Ricordando la propria Raccomandazione 61 (1999) sul ruolo dei mediatori/ombudsman locali e regionali nella difesa dei diritti dei cittadini;

3. Facendo proprie le conclusioni della « Tavola rotonda degli ombusdman regionali europei », organizzata a Barcellona il 2 e 3 luglio 2004 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e dal Congresso, in cooperazione con il mediatore della Catalogna;

4. Considerando che le amministrazioni territoriali moderne, cui spettano responsabilità sempre più importanti in materia di protezione sociale e di gestione dei servizi pubblici, non sono sempre in grado di essere all’ascolto e di recepire le richieste degli individui e sono talvolta inadeguate per soddisfare i bisogni di categorie di cittadini svantaggiati, quali le minoranze, gli immigrati, i disabili;

5. Esprimendo preoccupazione per il fatto che le disfunzioni dell’amministrazione provocano, in certi casi, delle violazioni dei diritti dell’uomo e dei diritti sociali;

6. Constatando che l’istituzione di uffici dei mediatori, come lo dimostra l’esperienza di numerosi stati europei, costituisce un mezzo efficace e relativamente poco oneroso di difesa di tali diritti, poiché riduce il ricorso ai procedimenti giudiziari, che incidono pesantemente sui bilanci delle famiglie e delle collettività;

7. Sottolineando che gli effetti positivi delle azioni dei mediatori sulle relazioni tra amministrazioni e amministrati sono tanto più percepibili in quanto i mediatori agiscono a un livello vicino a quello dei cittadini;

8. Considerando che l’accesso ai mediatori regionali [e locali], nonché ai mezzi di ricorso amministrativi o giuridici a disposizione dei cittadini deve risultare facile, perché possano diventare i consiglieri privilegiati dei cittadini e garantire l’esercizio effettivo dei loro diritti;

9. Sottolineando che la prossimità dei mediatori regionali [e locali] con le amministrazioni interessate rappresenta spesso la garanzia per una migliore conoscenza del loro funzionamento, e consente loro in tal modo di formulare raccomandazioni generali relative alla struttura, alle procedure e alle azioni dei servizi amministrativi, al fine di porre rimedio ai problemi correnti e prevenirli;

10. Posto che le competenze del mediatore a livello regionale si esercitano in modo analogo a quelle del mediatore nazionale nel quadro delle competenze devolute alle regioni, i principi che disciplinano l’azione del mediatore regionale, le garanzie della sua indipendenza, i suoi poteri e i suoi mezzi d’azione devono essere paragonabili a quelli del mediatore nazionale;

11. Ribadendo la validità dei principi guida che disciplinano l’istituzione del mediatore, enunciati dal Congresso nell’allegato alla sua Risoluzione n° 80 (1999) ;

12. Considerando la pratica seguita in stati quali Germania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Spagna, Federazione di Russia, Regno Unito, Serbia e Montenegro e Svizzera, nei quali i mediatori regionali non hanno una relazione gerarchica con i mediatori nazionali, ma dispongono di giurisdizioni e di competenze ben delimitate;

13. Convinto che l’istituzione di organi di mediazione a livello regionale [e/o locale] nei paesi che non ne dispongono rafforzerebbe il rispetto dello stato di diritto, della democrazia e della buona amministrazione;

14. Persuaso che i mediatori regionali [e locali] dotati di ampie competenze e di mezzi di indagine e di azione sufficienti contribuirebbero a:

a. ridurre non solo i casi di violazione della legge, ma anche altre disfunzioni delle amministrazioni, quali la disuguaglianza di trattamento, i tempi eccessivamente lunghi, l’assenza di trasparenza e di integrità;

b. rendere le amministrazioni maggiormente aperte e sensibili alle esigenze dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi sociali e pubblici;

c. ripristinare la fiducia dei cittadini nei poteri pubblici, riducendo la distanza che li separa;

15. Dichiara che l’istituzione del mediatore regionale [e locale] facilita l’applicazione dei principi enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nella Carta sociale europea riveduta e nella Carta europea dell’autonomia locale;

16. Incoraggia le regioni europee:

a. laddove tale istituzione non esiste, a prevedere l’istituzione di un mediatore regionale, in base ai Principi guida adottati dal Congresso nel 1999, che contribuisca a rafforzare tanto il controllo dei cittadini sui pubblici poteri, quanto il sistema di tutela dei diritti dell’uomo, ivi compresi i diritti delle minoranze e i diritti sociali;

b. a sviluppare e, se del caso, a potenziare le competenze e i mezzi d’azione del mediatore regionale, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e la democrazia;

c. a promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi tra regioni europee;

d. a prevedere il possibile ricorso a un organo di mediazione, al fine di garantire l’accesso ai diritti da parte dei cittadini e di assicurare la buona amministrazione di nuove entità amministrative e giuridiche, in particolare nel contesto transfrontaliero;

17. Invita le organizzazioni non governative che lavorano per promuovere l’accesso effettivo dei cittadini ai diritti sociali e ai diritti dell’uomo a ricorrere al mediatore regionale per garantire il reale esercizio dei diritti sociali e dei diritti umani dei cittadini.

1 Discussa e approvata dalla Camera delle regioni il 4 novembre e adotta dalla Commissione permanente del Congresso il 5 novembre 2004 (ved. Doc. CPR (11) 7, progetto di risoluzione presentato da Y. Mildon (Turchia, R, EPP/CD), in nome di D. Ansari (Regno Unito, R, GILD) e H. M. Tschudi (Svizzera, R, GILD) relatori).