Risoluzione 161 (2003)1 relativo all’avanzamento dei lavori per l’adozione del progetto di Carta europea dell’autonomia regionale sotto forma di convenzione internazionale
Il Congresso, esaminata una proposta della Camera delle Regioni,
1. Vista la propria Raccomandazione 34 (1997), che invita il Comitato dei Ministri ad adottare una Carta europea dell’autonomia regionale che rivesta la forma di un trattato internazionale;
2. Ricordando che la Raccomandazione 1349 (1997) dell’Assemblea parlamentare, la propria Risoluzione 146 (2002) e il Parere del 13 dicembre 2000 del Comitato delle Regioni dell’Unione europea sostengono una rapida adozione della Carta sotto forma di convenzione;
3. Avendo esaminato la relazione del Sig. Peter RABE (Germania), Relatore, che espone la situazione aggiornata delle discussioni intergovernative in corso relative al progetto di Carta europea dell’autonomia regionale;
4. Nota con soddisfazione che:
a. la 13a Conferenza dei Ministri europei responsabili per le collettività locali e regionali (Helsinki, 27-28 giugno 2002) è stata dedicata all’autonomia regionale in Europa;
b. nel corso di tale Conferenza, i Ministri hanno avuto due sessioni di lavoro, una dedicata ai modelli e ai principi europei e l’altra all’esame dettagliato dei testi elaborati in materia dal Comitato direttivo sulla democrazia locale e regionale (CDLR) del Consiglio d’Europa;
c. a conclusione della prima sessione di lavoro, i Ministri hanno organizzato un colloquio con i rappresentanti del Congresso, che ha fornito un’ulteriore occasione di esaminare quale dovrebbe essere la forma dello strumento giuridico che dovrà essere adottato dal Comitato dei Ministri in materia di autonomia regionale;
d. alla seconda sessione di lavoro, è stato inoltre proposto che una eventuale convenzione sull’autonomia regionale dovrebbe consentire agli Stati che lo desiderano di limitarsi, per le istituzioni regionali, alle garanzie giuridiche contenute nella Carta europea dell’autonomia locale;
e. la Dichiarazione finale della Conferenza2 approva un certo numero di principi e formula dei commenti relativi all’utilità e all’efficacia dell’autonomia regionale, che sono stati accettati da tutti i partecipanti ed enumera le questioni che deve trattare qualsiasi strumento giuridico sull’autonomia regionale, per poter essere accettato dagli Stati membri;
f. in risposta alla domanda del Comitato dei Ministri circa la forma che dovrebbe rivestire il suddetto strumento, i Ministri hanno dichiarato che il Consiglio d’Europa dovrebbe tendere ad adottare uno strumento giuridico sull’autonomia regionale che:
i. sia basato sui concetti e sui principi essenziali già stabiliti dal CDLR3;
ii. stipuli espressamente che ogni Stato ha il diritto di istituire o meno degli enti regionali;
iii. lasci agli Stati membri una certa libertà di scelta, per tener conto delle specificità del loro sistema di autonomia regionale;
iv. sia coerente con la Carta europea dell’autonomia locale;
g. la Dichiarazione finale della Conferenza raccomanda al Comitato dei Ministri, al paragrafo 21, di incaricare il CDLR di elaborare dei progetti di strumenti giuridici di vario tipo, che tengano conto delle proposte formulate e delle esperienze in corso da parte degli Stati membri e che soddisfino la necessità di stabilire un legame appropriato con la Carta europea dell’autonomia locale;
5. Nota con soddisfazione che il Comitato dei Ministri ha incaricato di conseguenza il CDLR di preparare degli strumenti giuridici di vario tipo sull’autonomia regionale4 e che il CDLR a tal fine:
a. terrà conto della Dichiarazione di Helsinki sull’autonomia regionale nel suo insieme;
b. terrà presente il fatto che con l’espressione “strumenti giuridici di vario tipo” si intendono le convenzioni e le raccomandazioni;
c. si baserà sui principi guida formulati nel corso della suddetta Conferenza;
d. terrà conto delle esperienze sviluppate attualmente negli Stati membri;
6. Apprezza il fatto che, alla sua 30a riunione (Strasburgo, 25-26 novembre 2002), il CDLR abbia chiesto al Comitato di esperti sul quadro e sulla struttura degli enti locali e regionali (LR-FS) di assisterlo nell’adempimento del mandato che gli è stato conferito dal Comitato dei Ministri e in particolare di discutere e di preparare i primi progetti di strumenti giuridici di vario tipo sull’autonomia regionale;
7. Prende nota dei primi progetti di strumenti giuridici preparati dal suddetto Comitato di esperti, che sono stati esaminati dal CDLR alla sua 31a riunione (Strasburgo, 12-15 maggio 2003);
8. Intende continuare a seguire il lavoro svolto dal CDLR, al fine di accertarsi che il progetto finale di Convenzione europea dell’autonomia regionale sia basato al massimo sulle esperienze degli enti regionali degli Stati membri e possa essere finalmente accettato dal Comitato dei Ministri ed aperto alla firma degli Stati membri;
9. A tal proposito, ribadisce la propria opposizione all’adozione di una raccomandazione sull’autonomia regionale in Europa. Tale testo potrebbe creare uno squilibrio istituzionale nel diritto europeo, poiché stabilirebbe una gerarchia normativa internazionale tra le autorità locali e quelle regionali;
10. Per quanto riguarda, invece, la proposta relativa all’adozione di una Convenzione europea sull’autonomia regionale, di cui al precedente paragrafo 4.d e quale è stata ripresa nel documento del Comitato dei Ministri relativo alla Conferenza di Helsinki5,
a. ritiene che si tratti di un compromesso giuridico atto a fornire un contributo valido alle discussioni intergovernative in corso e a facilitare quindi l’accettazione di una Convenzione europea dell’autonomia regionale, accanto alla Carta europea dell’autonomia locale, che è già in vigore;
b. riconosce che l’introduzione nella nuova Convenzione sull’autonomia regionale di una disposizione che accordi agli Stati che lo desiderano di limitarsi, per quanto riguarda le istituzioni regionali, alle garanzie giuridiche contenute nella Carta europea dell’autonomia locale, costituisce una risposta appropriata alle critiche espresse da certi Stati;
c. fa notare che tale soluzione è resa possibile dall’Articolo 13 della Carta europea dell’autonomia locale che stabilisce che: “[…], ciascuna Parte può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettività locali o regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nell’ambito di applicazione della Carta mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa”;
d. ritiene che, in base a tale articolo e alla disposizione che verrebbe inserita nella futura Convenzione europea sull’autonomia regionale, si garantirebbe una valida armonizzazione tra la Convenzione e la Carta europea dell’autonomia locale, come è stato giustamente rilevato da certe delegazioni nazionali alla Conferenza di Helsinki6;
e. è convinto che l’applicazione abbinata della disposizione menzionata al punto a. qui sopra e dell’Articolo 13 della Carta consentirebbe di soddisfare:
i. gli Stati desiderosi di limitarsi, per le loro istituzioni regionali, alle garanzie giuridiche contenute nella Carta europea dell’autonomia locale;
ii. gli Stati desiderosi, per quanto riguarda le loro istituzioni regionali, di disporre di garanzie specifiche internazionali, contenute in una Carta europea dell’autonomia regionale, sotto forma di convenzione;
f. in base a tale soluzione di compromesso, per quanto riguarda le loro istituzioni regionali, gli Stati membri del Consiglio d’Europa desiderosi di sviluppare la democrazia regionale sul loro territorio mediante il diritto internazionale, dovrebbero disporre di opzioni alternative, ossia:
i. la ratifica della Carta europea dell’autonomia locale (sulla base dell’Articolo 13);
ii. la ratifica della nuova Convenzione europea sull’autonomia regionale;
iii. la ratifica della Carta europea dell’autonomia locale per certe regioni e la ratifica della nuova Convenzione sull’autonomia regionale per altre regioni, in considerazione del loro statuto specifico; ove necessario, certe altre regioni sarebbero escluse dal campo di applicazione di entrambi gli strumenti.
11. Si augura che, al momento delle discussioni sul futuro Trattato costituzionale dell’Ue, gli Stati membri interessati terranno conto delle proposte contenute nella presente Risoluzione;
12. Decide di prendere nuovamente in esame tali questioni alla sua prossima Sessione istituzionale (Strasburgo, 24-26 novembre 2003) e incarica il suo Ufficio di presidenza, in collaborazione con la Commissione istituzionale della Camera delle Regioni, di continuare a seguire le discussioni intergovernative esposte nella presente Risoluzione.
13. Invita i suoi membri e le sue delegazioni nazionali a sollecitare i propri governi affinché sostengano l’adozione di una Carta europea dell’autonomia regionale che rivesta la forma di una Convenzione, tenendo conto delle proposte contenute nella presente Risoluzione.
1 Discussa e approvata dalla Camera delle Regioni il 20 maggio 2003 e adottata dalla Commissione permanente del Congresso il 22 maggio 2003 (ved. doc. CPR (10) 2, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. P. Rabe , relatore).
2 xDocumento della Conferenza di Helsinki MCL-13(2002)8 final
3 Documento della Conferenza di Helsinki MCL-13(2002)3
4 Decisione N° CM/850/10102002
5 CM(2002)125 del 21 agosto 2002.
6 Si veda, in particolare, il documento preparato dalla delegazione del Regno Unito alla Conferenza di Helsinki, paragrafo 18 e il parere espresso dalla delegazione della Francia, che sostiene che tutti gli enti territoriali si avvalgono, allo stesso titolo, dei principi dell’ “autonomia locale” ai sensi della Carta europea dell’autonomia locale.