Raccomandazione 56 (1999)1sul rafforzamento statutario e la revisione della carta del Congresso

Il Congresso,

1. Rallegrandosi per il sempre maggior riconoscimento riscontrato dai poteri locali e regionali in seno al Consiglio d'Europa, dall'anno 1957, data della prima sessione della Conferenza europea dei Poteri Locali;

2. Rallegrandosi in particolare per l'instaurazione, da parte del Comitato dei Ministri, a seguito del 1° Vertice dei Capi di Stato e di governo, dell'attuale Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa con la Risoluzione Statutaria (94) 3, adottata il 14 gennaio 19954, che ha concesso la propria Carta al Congresso, come anche per l'evoluzione e il maggior riconoscimento riscontrati da allora dal Congresso;

3. Rallegrandosi in particolare per il riconoscimento dell'importante ruolo del Congresso per l'insieme dell'Organizzazione nella relazione del Comitato dei Saggi "Costruire la Grande Europa senza linee divisorie", presentata nel novembre 1998;

4. Ricordando, in questo contesto, il Parere n. 11 (1999) su questa stessa relazione del Comitato dei Saggi, adottata dalla Commissione Permanente il 4 marzo 1999;

5. Lieto dei buoni rapporti che il Congresso mantiene con l'Assemblea parlamentare e lieto in particolare, in questo contesto, della Raccomandazione 1363 (1998) su "Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali: attività recenti e proposte di riforma";

6. Riferendosi alla Risoluzione 61 (1998) sul rafforzamento statutario e sulla revisione della Carta del Congresso;

7. Prendendo in considerazione lo scambio di opinioni che i tre Presidenti e i Relatori hanno avuto, il 4 marzo scorso, con i Delegati dei Ministri sulla relazione del Comitato dei Saggi e sulle prospettive di riforma delle strutture del Congresso;

8. Tenendo conto delle disposizioni transitorie della Carta che esigono una revisione di quest'ultima al termine di un periodo di sei anni, periodo che si concluderà nel 2000;

9. Tenendo conto dei Pareri e delle proposte preparate dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dall'Assemblea delle Regioni d'Europa;

10. Tenendo conto della Risoluzione 1188 (1999) adottata dall'Assemblea parlamentare il 26 maggio ;

11. Rallegrandosi per l'adozione da parte del Comitato dei Ministri della relazione sul seguito dato alla relazione finale del Comitato dei Saggi, che prevede di indire riunioni miste fra il Congresso e il Comitato dei Ministri, "se gli argomenti da trattare si dimostrano sufficientemente importanti da giustificare dette riunioni" (CM (99) 64, Raccomandazione principale 11);

12 Vista la Motivazione presentata dai Sigg. Jean-Claude Van Cauwenberghe e Halvdan Skard [documento CG (6) 5 Parte II],

Raccomanda

Al Comitato dei Ministri:

13. Di emendare alcune disposizioni della Risoluzione Statutaria (94) 3 concernente l'istituzione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, alla luce delle proposte contenute nell'Allegato 1;

14. Di emendare la Carta del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 14 gennaio 1994, alla luce delle proposte contenute nell'Allegato 2 alla presente Raccomandazione;

15. Di attuare le riforme sopraccitate, possibilmente entro il 1999, e comunque in tempo utile per permettere la preparazione della 7a Sessione del Congresso del 2000 in base alla nuova Carta;

16. Di incaricare il Segretario Generale di presentar loro, nel contesto delle procedure idonee, e tenendo conto delle prospettive di bilancio, le richieste di risorse finanziarie e in fatto di personale, necessarie per l'attuazione delle riforme proposte, all'occorrenza su due esercizi di bilancio (2000 e 2001).

All'Assemblea parlamentare:

17. Di continuare ad appoggiare attivamente le riforme proposte dal Congresso, che corrispondono nei loro principi agli auspici espressi dall'Assemblea stessa.

Allegato 1

EMENDAMENTI PROPOSTI PER LA RISOLUZIONE STATUTARIA (94) 3

1. Al 2° comma del preambolo, dopo "... del suo Statuto", aggiungere: "e dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, sul rafforzamento statutario e sulla revisione della Carta" ;

2. Alla fine del terzo comma del preambolo, aggiungere la frase seguente:" e avendo preso in considerazione il loro contributo allo sviluppo della democrazia a livello regionale e locale";

3. All'articolo 1, sopprimere, a due riprese, i termini "che sarà" ;

4. All'articolo 2, aggiungere dopo il paragrafo 1, un nuovo paragrafo così redatto: "Il Congresso è, nella sua sfera di competenza, una componente importante della democrazia e della stabilità politica, poiché associa le collettività territoriali alla costruzione europea ";

5. All'articolo 2, attuale paragrafo 2, 2a riga, aggiungere "/o " dopo "delle collettività locali e";

6. Aggiungere, alla fine di questo stesso paragrafo 2 dell'articolo 2, la frase seguente: "Per quanto lo concerne, il Comitato dei Ministri fisserà le procedure che regolamentano queste consultazioni. ";

7. Aggiungere, alla fine dell'articolo 2 attuale, un nuovo paragrafo così redatto: "Il Congresso è autorizzato ad inviare dei rappresentanti alle riunioni dei Comitati Direttivi che trattino delle questioni di competenza delle collettività locali e/o regionali. ";

8. Alla fine dell'attuale articolo 2 della Risoluzione Statutaria, e dopo il paragrafo proposto sotto 6. di cui sopra, aggiungere il seguente paragrafo: "Il Congresso prepara regolarmente delle relazioni - Paese per Paese - sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri come anche negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa, e verifica, in particolare, che i principi della Carta europea dell'autonomia locale siano effettivamente rispettati da tutti gli Stati membri.";

9. All'articolo 3, modificare l'inizio della prima frase del paragrafo 1 nel modo seguente: "Salvo eccezione prevista dalla Carta del CPLRE, il CPLRE si compone di rappresentanti titolari di un mandato elettivo in seno ad una collettività locale o regionale. " e depennare la parte di frase: "oppure di un mandato di responsabile diretto dinanzi ad un organo locale o regionale eletto.";

10. Modificare l'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, nel modo seguente: "il CPLRE si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria";

11. Aggiungere, dopo il paragrafo 2 dell'articolo 4, la seguente disposizione: "La Commissione permanente potrà riunirsi congiuntamente con una o più commissioni statutarie. Le decisioni al riguardo vengono prese dall'Ufficio di presidenza del Congresso e dagli Uffici di presidenza delle due Camere.";

12. All'articolo 4, paragrafo 2, 2a frase, inserire dopo "Commissione permanente" le quattro Commissioni statutarie seguenti: "Commissione istituzionale, Commissione della cultura e dell'educazione, competente anche nel settore dei mass media, della gioventù, dello sport e della comunicazione, Commissione dello sviluppo sostenibile, competente anche per l'ambiente, l'assetto territoriale e l'urbanistica, e Commissione della coesione sociale, competente anche per le questioni occupazionali, di cittadinanza, di rapporti intercomunitari, di sanità pubblica, un numero ristretto di gruppi di lavoro...";

Allegato 2

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA CARTA DEL CONGRESSO

1. All'articolo 1, modificare all'occorrenza il numero dell'articolo di riferimento della Risoluzione statutaria;

2. Modificare il paragrafo 1 dell'articolo 2 e redigerlo nel modo seguente: "Salvo eccezione prevista da una disposizione transitoria della presente Carta, il CPLRE si compone di rappresentanti titolari di un mandato elettivo in seno alle collettività locali o regionali. " e depennare la parte di frase: "oppure di un mandato di responsabile diretto dinanzi ad un organo locale o regionale eletto.";

3. Dopo l'articolo 2, paragrafo 3, aggiungere il seguente paragrafo 3 bis: "Per quanto riguarda la Camera delle Regioni, i rappresentanti devono provenire da entità situate fra lo Stato e le collettività locali e disporre o di prerogative di autoamministrazione, o di prerogative a carattere statale e aventi l'effettiva capacità di farsi carico, sotto la propria responsabilità e nell'interesse delle loro popolazioni, di una parte rilevante degli affari di pubblico interesse, conformemente al principio di sussidiarietà2. Se esistono in un Paese delle collettività territoriali che coprono un vasto territorio e che esercitano delle competenze che dipendono al tempo stesso dai comuni e dalle regioni, i loro rappresentanti avranno anche il diritto di sedere alla Camera delle Regioni. L'elenco di queste collettività sarà fornito nell'ambito della procedura nazionale di designazione. Gli Stati membri che non dispongano di collettività regionali nel senso di questo paragrafo potranno inviare dei rappresentanti alla Camera delle Regioni e ai suoi organi con voto consultivo 3";

4. Aggiungere, alla fine dell'articolo 2, paragrafo 5, la frase seguente: "Inoltre, la delegazione nazionale potrà essere modificata per tener conto delle nuove realtà politiche conseguenti ad elezioni locali e/o regionali, al più tardi entro un mese dalla sessione plenaria. La nuova delegazione dovrà, in tal caso, rispettare i criteri sopra enunciati.";

5. Aggiungere all'articolo 3, paragrafo 1, dopo la prima frase, la frase seguente: "Questa procedura prevede in particolare la consultazione delle strutture associative e/o istituzionali appropriate in seno ad ogni Stato membro e i principi seguiti per la ripartizione dei rappresentanti nelle due Camere.";

6. Dopo l'articolo 3, prevedere un nuovo articolo sulla verifica delle credenziali: "A seguito di ogni designazione di membri, l'Ufficio di Presidenza verifica le credenziali dei rappresentanti in tal modo designati. Questo esame da parte dell'Ufficio di Presidenza darà luogo a una votazione in sessione o, se si tratta di una designazione che si svolge in un altro momento, in Commissione Permanente. La mancata accettazione delle credenziali di un membro potrà comportare delle conseguenze che vanno dal mancato pagamento delle indennità all'esclusione pura e semplice. ";

7. Modificare la prima frase dell'articolo 5 nel modo seguente: "Il CPLRE si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria. Peraltro, la Commissione Permanente potrà riunirsi congiuntamente con una o più Commissioni statutarie. La Commissione istituzionale potrà riunirsi una volta di più rispetto alle altre Commissioni. Le decisioni al riguardo vengono prese dall'Ufficio di Presidenza del Congresso e dagli Uffici di Presidenza delle due Camere. ";

8. All'articolo 6, paragrafo 2, modificare il numero indicato che passa da "sei" a "nove ";

9. Sarebbe opportuno sopprimere all'articolo 7, paragrafo 1, la 2a frase, che si è rivelata in realtà difficile da mettere in pratica. Queste competenze potrebbero essere affidate alle varie Commissioni statutarie, nei settori di loro competenza, e l'Ufficio di Presidenza potrebbe eventualmente incaricarsi del coordinamento ;

10. All'articolo 7, aggiungere un nuovo paragrafo: "La Commissione Permanente può invitare i Presidenti dei Gruppi politici alle sue riunioni, con voto consultivo. Può inoltre invitare dei rappresentanti delle Commissioni statutarie, per garantire il necessario coordinamento.";

11. Aggiungere all'articolo 7 un paragrafo supplementare, così redatto: "Il sostituto del Presidente del Congresso può partecipare alla riunione della Commissione Permanente nella relativa Camera, nella misura in cui il Presidente non vi partecipi.";

12. Leggere l'articolo 8 della Carta con la seguente formulazione:

"1. I due Uffici di Presidenza riuniti costituiscono l'Ufficio di Presidenza del CPLRE che garantisce, fra le sessioni della Commissione Permanente e del Congresso, la continuità dei lavori del Congresso.

2. Inoltre, l'Ufficio di Presidenza è responsabile della preparazione della Sessione plenaria del CPLRE, del coordinamento dei lavori delle due Camere, in particolare della distribuzione delle questioni fra le due Camere, del coordinamento dei lavori delle Commissioni statutarie, della preparazione del bilancio e della equa ripartizione delle risorse di bilancio fra il Congresso e le due Camere.

3. Quando lo ritiene auspicabile, l'Ufficio di Presidenza può invitare i Presidenti dei Gruppi politici alle sue riunioni, con voto consultivo.

4. L'Ufficio di Presidenza può consultare dei rappresentanti delle Commissioni statutarie, per garantire il necessario coordinamento.

5. L'Ufficio di Presidenza del Congresso è presieduto dal Presidente/dalla Presidente del Congresso.";

13. Aggiungere, dopo l'articolo 8, un nuovo articolo concernente le Commissioni statutarie:

"1. Il Congresso dispone delle seguenti Commissioni statutarie:

- una Commissione istituzionale, composta allo stesso modo della Commissione Permanente: questa Commissione sarà in particolare incaricata di seguire le relazioni sulla situazione della democrazia locale e regionale negli Stati membri e negli Stati candidati, l'osservazione delle elezioni, la regionalizzazione in Europa, e qualsiasi questione specifica connessa con le strutture della democrazia locale e regionale negli Stati membri. La Commissione istituzionale della Camera dei Poteri Locali svolgerà la funzione di follow-up della Carta europea dell'autonomia locale, con i suoi esperti indipendenti. La Commissione istituzionale della Camera delle Regioni garantirà il controllo dell'evoluzione istituzionale delle regioni della Grande Europa, in base ai testi adottati a quest'effetto dal Congresso ;

- altre tre Commissioni statutarie, composte ciascuna di 60 membri (30 di ciascuna Camera):
* una Commissione della cultura e dell'educaione, competente anche per quanto riguarda i mass media, la gioventù, lo sport e la comunicazione
* una Commissione dello sviluppo sostenibile, competente anche per quanto riguarda l'ambiente, l'assetto territoriale e l'urbanistica
* una Commissione della coesione sociale, competente anche per quanto riguarda le questioni occupazionali, di cittadinanza, di relazioni intercomunitarie, di sanità pubblica.

2. Le Commissioni statutarie potranno inoltre riunirsi nelle Camere. Potranno tenere delle riunioni durante le Sessioni e in occasione della Commissione Permanente, secondo le decisioni prese dall'Ufficio di Presidenza del Congresso e dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

3. Le Commissioni statutarie si riuniranno solitamente a Strasburgo e a Parigi. Nei casi idonei, l'Ufficio di Presidenza potrà autorizzarle a tenere delle riunioni in altri luoghi."

14. Modificare la fine dell'articolo 12, paragrafo 1.b della Carta nel modo seguente: "... sono adottati alla maggioranza dei due terzi dei voti ";

15. L'articolo 14 della Carta dovrebbe leggersi nel modo seguente:

"1. Il Segretariato del Congresso è garantito dal Direttore Esecutivo del Congresso, eletto dal Congresso. IL Direttore Esecutivo è responsabile davanti al Congresso e ai suoi organi e agisce sotto l'autorità del Segretario Generale. La presentazione delle candidature alla carica di Direttore Esecutivo è libera. Dopo esame delle candidature, l'Ufficio di Presidenza sottopone un elenco di candidati al voto del Congresso, previa consultazione del Segretario Generale. La Commissione permanente istituirà un regolamento interno specifico che dovrà seguire l'Ufficio di presidenza al momento dell'esame delle candidature.

2. Il Congresso elegge il Direttore Esecutivo per un periodo di 5 anni, rinnovabile, senza però superare i limiti di età vigenti per i funzionari del Consiglio d'Europa.

3. Il Segretario Generale nomina un Direttore Esecutivo aggiunto, previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso.

4. Il Segretario Generale nomina anche un Segretario per ciascuna Camera, previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera di cui trattasi. ";

16. Per le questioni di bilancio, un nuovo articolo dovrebbe venir aggiunto alla Carta e potrebbe essere così redatto:

"1. Il Comitato dei Ministri adotta il bilancio del Congresso, nel quadro del Bilancio generale del Consiglio d'Europa.

2. Detto bilancio è destinato in particolare a coprire le spese dovute alle Sessioni del CPLRE, alle riunioni delle due Camere e ai loro organi, nonché ogni altra spesa connessa con l'attività del CPLRE che possa essere chiaramente identificata. Per le sessioni plenarie, sono a carico da questo bilancio soltanto le spese di partecipazione dei rappresentanti.

3. Il bilancio del Congresso costituisce una voce specifica del Bilancio del Consiglio d'Europa.

4. Il CPLRE comunica i suoi bisogni in fatto di bilancio al Segretario Generale e al Comitato dei Ministri. Le sue richieste vengono esaminate nel contesto generale del progetto di bilancio presentato dal Segretario Generale.

5. I tassi e i metodi di calcolo delle indennità giornaliere dei membri del Congresso saranno oggetto di una decisione specifica del Comitato dei Ministri, previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso.

6. Il bilancio del Congresso (eccettuate le rimunerazioni del personale permanente e gli importi assegnati ai gruppi politici) costituisce un bilancio la cui gestione è affidata all'Ufficio di Presidenza del Congresso. Quest'ultimo dovrà però rispettare il Regolamento finanziario del Consiglio d'Europa e badare a riservare le spese necessarie al funzionamento degli organi statutari del Congresso e delle due Camere. Non potrà oltrepassare il limite delle somme assegnate globalmente al Congresso. ";

17. Sopprimere le attuali disposizioni transitorie;

18. Aggiungere una disposizione transitoria così redatta:

"In deroga dell'articolo 2, paragrafo 1, le persone non elette che dispongano di un mandato di responsabile davanti ad un organo locale o regionale eletto possono essere rappresentanti presso il Congresso, purché possano essere revocate individualmente dal suddetto organo direttamente eletto, o a seguito di una sua decisione, e purché questo diritto di revoca sia previsto nella legislazione.

Questa disposizione sarà riesaminata allo scadere di un periodo di sei anni. "

1 Discussa e adottata dal Congresso il 16 giugno 1999, seconda seduta (ved. doc. CG (6) 5 progetto di Raccomandazione riv. presentato dai Sigg. Skard e Van Cauwenberghe, Relatori)

2 Questa formulazione corrisponde all'articolo 3.1 della bozza di Carta europea dell'autonomia regionale.

3 Questa disposizione non interferisce con la partecipazione di pieno diritto di questi rappresentanti al Congresso plenario e ai suoi organi.