TREDICESIMA SESSIONE

(Sessione di primavera , Strasburgo, 27- 28 marzo 2007)

Raccomandazione 211 (2007) [1]

sulla libertà di espressione e di riunione per lesbiche,

gay, bisessuali e transessuali


1. La vera democrazia presuppone la possibilità di godere della libertà di espressione e di riunione senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche, conformemente a quanto è previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa (articoli 10 e 11);

2. La tutela di tali diritti è essenziale per garantire la responsabilizzazione e la reattività degli organi dirigenti ed è quindi altrettanto indispensabile per tutelare tutti gli altri diritti umani fondamentali;

3. Inoltre, il diritto di esprimersi e di condividere con altri la propria identità fa parte integrante della tolleranza, principio a tutela della diversità in seno alla società e a un libero scambio di idee, proficuo per un arricchimento del singolo e della collettività;

4. Tali libertà comportano naturalmente certi obblighi e responsabilità e possono, in sé, essere soggette a restrizioni da parte delle autorità nazionali, regionali o locali, unicamente se le restrizioni sono previste dalla legge, sono giudicate necessarie in una società democratica e perseguono i fini legittimi enunciati nei relativi strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell’uomo; 

5. Sfortunatamente, alcuni incidenti a sfondo omofobo, verificatisi in numerosi Stati membri, hanno evidenziato non solo la violazione sistematica dei diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT), ma hanno anche posto in risalto il fatto che, in numerosi casi, proprio le autorità che hanno l’obbligo formale di tutelare i cittadini contro ogni discriminazione hanno in realtà legittimato, e, in alcuni casi, hanno dato il loro attivo appoggio a tale ingiustizia, o l’hanno commessa direttamente;

6. Considerando che la libertà di espressione e di riunione è la base di ogni società democratica e che è fondamentale il ruolo dei poteri locali per la tutela di tali diritti, e alla luce degli episodi che si sono recentemente verificati, il Congresso dei poteri locali e regionali ha tracciato un bilancio generale del rispetto di tali diritti a livello locale in tutta Europa, formulando le seguenti raccomandazioni;

7. Il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di invitare gli Stati membri:

a. a prendere pubblicamente posizione contro la discriminazione basata sull’appartenenza a una minoranza sessuale e ad adottare i provvedimenti necessari per lottare contro l’istigazione all’odio, sulla base dei principi enunciati nella Raccomandazione R(97)20 del Comitato dei Ministri;

b. a prendere atto delle Linee guida sulla libertà di riunione pacifica attualmente in corso di elaborazione da parte del Gruppo di esperti del BIDDH/OSCE sulla libertà di riunione e ad applicarle, quando saranno finalizzate;

c. a indagare con la massima severità su tutti gli episodi di violenza o di incitamento all’odio verificatisi nel corso di manifestazioni indette dai movimenti LGBT o nel loro ambito, al fine di determinare se il reato è stato commesso per motivi fondati sulla discriminazione o sull’omofobia e di garantire che vengano perseguiti gli eventuali responsabili; 

d. ad adottare, se del caso, dei provvedimenti concreti, come lo richiede la Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di garantire l’effettiva libertà di riunione e di espressione sul loro territorio, a livello nazionale, regionale e locale; 

e. ad adoperarsi affinché qualsiasi provvedimento adottato in materia di diritto civile, penale o amministrativo, indirizzato a limitare la libertà di espressione o di riunione, sia previsto per legge, abbia un fine legittimo (come lo sanciscono gli strumenti internazionali e regionali applicabili) e non sia più restrittivo di quanto è necessario per il conseguimento del fine richiesto; 

f. a consultare i movimenti LGBT al momento di modificare qualsiasi provvedimento di cui sopra nell’interesse comune dell’insieme delle persone interessate e preferire lo spirito di cooperazione al conflitto; 

g. a garantire il diritto di accesso a una giurisdizione o a un tribunale indipendente per gli organizzatori di manifestazioni che sono state soggette a restrizioni o sono state vietate, in modo che possano contestare tali restrizioni; 

h. a tenere informate le autorità locali di ogni nuovo ordinamento e giurisprudenza applicabile in materia di libertà di riunione e di espressione e dei provvedimenti di lotta contro la discriminazione;

i. a provvedere affinché la legge non vieti alle autorità locali, che hanno l’obbligo di accordare il loro sostegno finanziario o di altro tipo in uguale maniera sia agli organizzatori di manifestazioni LGBT, che a qualunque altro gruppo, di sostenere le manifestazione LGBT o di farle conoscere al pubblico;

8. ll Congresso invita il Commissario per i diritti umani a lavorare in stretta collaborazione con la propria Commissione della coesione sociale per le questioni riguardanti la discriminazione nei confronti dei membri della comunità LGBT, per esempio nell’ambito della cooperazione con i mediatori.



[1] Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 27 marzo 2007 e adottata dalla Commissione permanente dal Congresso il 28 marzo 2007 (vedi doc. CPL(13)9, progetto di raccommandazione, presentato da V Prignachi (Italia, L, PPE/DC) in nome di V Sharkey (Irlanda, L, GILD) relatore).