40ª SESSIONE

Seconda parte

La protezione delle persone LGBTI[1] nel contesto dell’aumento dei discorsi d’odio e della discriminazione nei loro confronti: Il ruolo delle autorità locali e regionali

Raccomandazione 458(2021)[2]

1. Le questioni riguardanti l’orientamento sessuale, l’identità e l’espressione di genere, le caratteristiche sessuali e i diritti delle persone LGBTI occupano da una decina d’anni un posto di primo piano nei programmi del Consiglio d’Europa (CoE) e delle misure positive sono state pertanto adottate da numerosi Stati membri per migliorare la situazione.

2. Tuttavia, si levano voci nei movimenti conservatori e fondamentalisti in Europa che cercano di politicizzare sempre di più le questioni legate al genere e usano le persone LGBTI come capri espiatori, mettendo in discussione la diversità in generale e in particolare i diritti delle persone LGBTI e la legittimità della loro identità. Aumentano i discorsi miranti a delegittimare l’identità LGBTI, e i commenti offensivi hanno contribuito a creare un clima ostile sia nei confronti delle persone LGBTI che degli obiettivi delle politiche che ne promuovono la difesa.  I tentativi volti a creare un’ambiguità concettuale per quanto concerne le questioni di genere e le persone LGBTI utilizzando espressioni quali “propaganda omosessuale”, “ideologia di genere” oppure “ideologia LGBT” hanno tale obiettivo e vanno in questo senso.

3. La Raccomandazione CM/Rec(2010)5del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa alle misure destinate a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere, ha fissato delle linee guida e delle norme in questo campo, rivolte ai pubblici poteri degli Stati membri, stabilendo che “nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né alcuna norma inerente a una  ‘cultura dominante’ potranno essere invocati per giustificare i discorsi di incitamento all’odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere”.

4. Nello stesso anno, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha adottato la Risoluzione 1728e la Raccomandazione 1915, relative alla discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, in cui invita gli Stati membri a elaborare politiche volte a rafforzare e garantire l’uguaglianza delle persone LGBTI.  Quattro altre risoluzioni dell’APCE, adottate ulteriormente, hanno ribadito il “pieno sostegno” ai continui progressi in materia di diritti e di uguaglianza delle persone LGBTI, riguardanti in modo specifico la promozione dell’uguaglianza delle persone transgender in Europa, e hanno attirato l’attenzione sui diritti delle persone LGBTI nella loro vita privata e familiare. 

5. La Commissaria per i diritti umani, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), l’Unità del Consiglio d’Europa sull’Orientamento sessuale e l’identità di genere (OSIG), la Commissione di Venezia e la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) hanno affrontato nei loro rispettivi documenti diversi aspetti dei diritti e dell’uguaglianza delle persone LGBTI.

6. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (“il Congresso”) ha adottato delle risoluzioni rivolte agli enti locali e regionali e delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel 2007 e nel 2015, per attirare l’attenzione sulla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e sulle difficoltà da loro incontrate, insistendo sull’obbligo degli enti locali di proteggere tali diritti e invitandoli a prendere nota degli esempi di buone pratiche e di strategie che si sono rivelati efficaci in questo settore.

7. Oltre ai loro impegni assunti a livello del Consiglio d’Europa, numerosi Stati membri del CoE sono ugualmente membri dell’Unione europea (Ue), che protegge i diritti delle persone LGBTI nei suoi trattati e nelle sue leggi. L’Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, diventata giuridicamente vincolante nel 2009, vieta esplicitamente la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Nel  2020, la Commissione europea ha elaborato una “Strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ”, impegnandosi a “difendere i diritti delle persone LGBTI contro coloro che oggi aspirano sempre maggiormente ad attaccarle da un punto di vista ideologico”.

8. Infine, gli Stati membri hanno degli obblighi ai sensi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Pur non citando esplicitamente le persone LGBTI, tali obiettivi poggiano sul principio che  “nessuno deve essere lasciato indietro”, il che implica di lottare contro l’esclusione delle minoranze nella società. In tale prospettiva, le persone LGBTI, frequentemente escluse dalla società a causa del loro orientamento sessuale, della loro identità ed espressione di genere, reali o percepite, e delle loro caratteristiche sessuali, sono interessate da tali obiettivi.

9. Tutti i livelli di governo hanno l’obbligo di rispettare tali impegni e valori. I pubblici poteri devono non soltanto combattere la discriminazione e sensibilizzare il vasto pubblico e gli eletti sulle loro responsabilità in questo campo, ma devono ugualmente cooperare tra di loro per elaborare le politiche e le misure necessarie sia per opporsi al regresso nei confronti del rispetto degli obblighi internazionali che per tutelare e difendere i diritti dei gruppi minoritari.

10. È indispensabile, per rafforzare l’inclusione e la responsabilità democratiche dappertutto in Europa, opporsi a ogni regresso nei confronti dei diritti umani e continuare a promuovere i diritti e l’uguaglianza delle persone LGBTI. I Governi e i rappresentanti eletti a ogni livello hanno la responsabilità, in quanto forze di coesione, di impedire la creazione di società divise e polarizzate, nelle quali non siano più rispettati i diritti e l’integrità psicologica e fisica dei loro cittadini.

11. In considerazione di quanto precedentemente esposto, il Congresso invita gli Stati membri del Consiglio d’Europa a:

a. sviluppare e attuare piani d’azione nazionali, al fine di rafforzare le misure antidiscriminazione e relative ai diritti umani, che includano le persone LGBTI, garantendo la concertazione con le autorità locali e regionali e con le ONG e le altre iniziative civili a difesa dei diritti e dell’uguaglianza delle persone LGBTI;

b. assistere le autorità locali e regionali a sviluppare strategie e politiche destinate a promuovere i diritti umani e l’uguaglianza delle persone LGBTI;

c. includere le questioni sulla discriminazione e i crimini fomentati dall’odio nei confronti delle persone  LGBTI nelle indagini statistiche nazionali;

d. attuare le raccomandazioni, le risoluzioni e le sentenze degli organi del Consiglio d’Europa riguardanti i diritti e l’uguaglianza delle persone LGBTI e sollecitare, ove necessario, l’assistenza di organizzazioni internazionali.



[1] L’acronimo LGBTI è ormai frequentemente sostituito con l’espressione “Orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali” (OSIEGCS) quando si tratta di questioni legate alle persone LGBTQI+. Ciò premesso, per facilitare la loro presentazione e visto che l’acronimo LGBTI è maggiormente conosciuto dal pubblico, i relatori hanno deciso di utilizzarlo nel presente rapporto, per riferirsi sia alle questioni che alle persone LGBTI.

[2] Discussa e approvata dal Congresso il 16 giugno 2021, 2a seduta (si veda il documento CG(2021)40-18, relazione esplicativa), relatore: Andrew BOFF, Regno Unito (R, ECR),