40ª SESSIONE

Seconda parte

Monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Armenia

Raccomandazione 456(2021)[1]

1.      Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa ricorda:

a.   l’Articolo 2, comma 1.b della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali allegata alla Risoluzione statutaria CM/Res(2020)1, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel “sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale”;

b.   l’Articolo 1, comma 2, della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali allegata alla Risoluzione statutaria CM/Res(2020)1, che dispone che “Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all’adesione al Consiglio d’Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell’autonomia locale siano attuati in maniera efficace”;

c.   il Capitolo XVII delle Regole e Procedure del Congresso sull’organizzazione delle procedure per il monitoraggio;

d.    gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l’Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili”, e l’Obiettivo 16 “Pace, giustizia e solide istituzioni”;

e.   le Linee guida volte a promuovere la partecipazione civile al processo decisionale politico, adottate dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2017;

f.    la Raccomandazione CM/Rec(2018)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale, adottata il 21 marzo 2018;

g.   la Raccomandazione CM/Rec(2019)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul controllo degli atti degli enti locali, adottata il 4 aprile 2019;

h.   la Raccomandazione del Congresso 351(2014) sulla situazione della democrazia locale in Armenia e la Road map 2016 delle attività di post-monitoraggio del Congresso (CG/MON/2015(295));

i.    le motivazioni del rapporto sul monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Armenia.

2.      Il Congresso ricorda che:

a.   l’Armenia ha firmato la Carta europea dell’autonomia locale (STE n. 122, qui di seguito “la Carta") l’11 maggio 2001 e l’ha ratificata il 25 gennaio 2002; la Carta è entrata in vigore nel paese il 1 maggio 2002;


b.   la Commissione per il rispetto degli obblighi e impegni assunti dagli Stati membri ai sensi della Carta europea dell’autonomia locale (qui di seguito “Commissione di Monitoraggio”) ha deciso di esaminare la situazione della democrazia locale in Armenia. Ha incaricato Bryony RUDKIN, Regno Unito (L, SOC) e Gunn Marit HELGESEN, Norvegia (R, PPE/CCE), di preparare e presentare al Congresso un rapporto sul monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Armenia. La delegazione è stata assistita nel suo lavoro dal Professor Zoltán SZENTE, membro del Gruppo di Esperti indipendenti sulla Carta europea dell’autonomia locale e dal Segretariato del Congresso;

c.   nel corso della visita di monitoraggio, che si è svolta dal 12 al 15 maggio 2019, la delegazione del Congresso ha incontrato rappresentanti di varie istituzioni a ogni livello di governo. Il programma dettagliato della visita è riportata in allegato al presente rapporto;

d.   le co-relatrici desiderano ringraziare la Rappresentanza permanente dell’Armenia presso il Consiglio d’Europa e tutte le persone incontrate nel corso della visita.

3.      Il Congresso nota con soddisfazione che:

a.   dopo il precedente rapporto di monitoraggio, l’Armenia ha ratificato tutti gli articoli della Carta e oggi è vincolata da tutte le sue disposizioni;

b.   malgrado il rallentamento della riforma territoriale dovuto ai recenti cambiamenti politici, è stato rilanciato il processo di consolidamento del sistema comunale tramite le fusioni di più comuni e sono state predisposte dal governo nuove iniziative legislative in settori quali i referendum locali, le audizioni pubbliche e l’assistenza finanziaria ai comuni.

4.      Il Congresso rileva tuttavia che restano valide numerose questioni sollevate nel precedente rapporto di monitoraggio e nella Road map per l’Armenia ed esprime in particolare preoccupazione circa i punti seguenti:

a.   le competenze e le responsabilità degli enti locali non sono state estese in modo da consentire loro di gestire ed amministrare, sotto la loro responsabilità, una parte importante degli affari pubblici (Articolo 3.1);

b.   i comuni svolgono un ruolo limitato nell’erogazione dei servizi pubblici, in contrasto con il principio di sussidiarietà (Articolo 4.3), e numerose competenze delle collettività locali non sono complete ed integrali (Articolo 4.4);

c.   non esiste una procedura di consultazione garantita giuridicamente tra il governo centrale e i comuni o le loro associazioni nazionali (Articolo 4.6); le collettività locali non sono coinvolte in modo adeguato nei processi decisionali riguardanti l’assegnazione delle loro risorse finanziarie (Articolo 9.6) e non sono consultate sulle modifiche dei loro limiti territoriali (Articolo 5);

d.   in un certo numero di amministrazioni locali, le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali non sono soddisfacenti (Articolo 6.2);

e.   la verifica amministrativa non si limita al controllo di legalità delle decisioni delle collettività locali e le attività di supervisione e controllo esercitate sui comuni da diverse autorità statali si sovrappongono (Articolo 8.2);

f.    il grado di autonomia finanziaria delle collettività locali è basso e i comuni più piccoli, in particolare, non dispongono di risorse finanziarie proprie sufficienti per svolgere i loro compiti (Articolo 9.1);

g.    le collettività locali non dispongono di finanziamenti sufficienti e concomitanti per l’esercizio delle competenze loro delegate (Articolo 9.2);

h.   il sistema di perequazione finanziaria non garantisce nella pratica una riduzione effettiva delle disparità finanziarie esistenti tra i comuni (Articolo 9.5);

i.    è assegnata ai comuni soltanto una piccola parte di sovvenzioni statali, sotto forma di somme forfettarie (non destinate a progetti specifici) per finanziare i loro investimenti (Articolo 9.7).


5.      Alla luce di quanto precedentemente esposto, il Congresso chiede al Comitato dei Ministri di invitare le autorità armene a:

a.   garantire che il processo di consolidamento del sistema comunale tramite le fusioni di comuni di piccole dimensioni sia accompagnato dall’assegnazione di nuovi compiti e risorse supplementari;

b.   accrescere la parte degli affari pubblici gestiti dalle collettività locali, sotto la loro responsabilità, tramite il decentramento delle competenze, conformemente al principio di sussidiarietà;

c.   garantire per legge il diritto delle collettività locali di essere consultate sulle questioni che le riguardano direttamente, in particolare sulle modifiche dei loro limiti territoriali e sull’assegnazione di risorse finanziarie, e accertarsi che la consultazione si svolga nella pratica in modo regolare e appropriato;

d.   migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti comunali;

e.   riesaminare e precisare le competenze “proprie” degli enti locali e limitare la verifica delle autorità statali sugli atti delle collettività al controllo di legalità dei compiti propri dei comuni;

f.    garantire che le collettività locali, in funzione della loro capacità di generare redditi, abbiano accesso a risorse finanziarie proprie sufficienti per coprire le spese di investimento locali;

g.   accompagnare la delega di competenze dal livello centrale a quello locale con adeguate risorse finanziarie corrispondenti;

h.   accertarsi che nella pratica il sistema di perequazione finanziaria permetta di compensare le disparità regionali e le diverse capacità finanziarie dei comuni;

i.    rivedere le modalità di calcolo delle sovvenzioni statali per adeguarle ai costi reali per l’esercizio delle funzioni e competenze obbligatorie, prendendo in considerazione le legittime differenze tra i diversi comuni e aumentare la quota delle sovvenzioni forfettarie (o non riservate al finanziamento di determinati progetti) rispetto alle sovvenzioni specifiche.

6.   Il Congresso invita il Comitato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a prendere in considerazione la presente raccomandazione sul monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Armenia e le sue motivazioni nell’ambito delle loro attività riguardanti questo Stato membro.



[1] Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 15 giugno 2021 e adottata dal Congresso il 17 giugno 2021, 3° seduta (si veda il documento CPL(2021)40-02 relazione esplicativa, co-relatrici: Bryony RUDKIN, Regno Unita (L, SOC/G/PD) e Gunn Marit HELGESEN, Norvegia (R; EPP/CCE).