Raccomandazione 159 (2004) 1 riguardante i mediatori regionali: un’istituzione al servizio dei diritti dei cittadini

Il Congresso, vista la proposta della Camera delle regioni,

1. Ricordando i testi principali adottati dal Comitato dei Ministri, e in particolare la sua Raccomandazione n° 13 (1985), relativa all’istituzione del mediatore, la sua Risoluzione n° 8 (1985), sulla cooperazione tra i mediatori degli stati membri e tra i mediatori e il Consiglio d’Europa, la sua Raccomandazione n° 14 (1997), relativa alla creazione di organi nazionali indipendenti per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo, la sua Risoluzione n° 11 (1997), sulla cooperazione tra le istituzioni nazionali degli stati membri finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell’uomo e tra di esse e il Consiglio d’Europa;

2. Tenendo conto delle Raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare 1460 (2000) sull’istituzione di un mediatore (ombudsman) europeo per l’infanzia e 1615 (2003) sull’istituzione del mediatore;

3. Avendo preso conoscenza dei vari lavori condotti dal Consiglio d’Europa nel quadro delle "Tavole rotonde con i mediatori europei " che si sono svolte a Firenze (7-8 novembre 1991), Lisbona (16-17 giugno 1994), Malta (7-9 ottobre 1998), Zurigo (21-24 novembre 2001) e Oslo (3-5 novembre 2003) ;

4. Considerando i risultati della conferenza di Messina, che ha riunito mediatori locali e regionali provenienti dagli stati membri del Consiglio d’Europa (13-15 novembre 1997) sul tema «Una tutela dei diritti più vicina ai cittadini: il mediatore a livello locale e regionale »

5. Ricordando la propria Raccomandazione 61 (1999) sul ruolo dei mediatori/ombudsman locali e regionali nella difesa dei diritti dei cittadini;

6. Apprezzando i progressi compiuti da allora dagli stati membri del Consiglio d’Europa per sostenere l’istituzione di mediatori regionali, in particolare nella Federazione di Russia;

7. Compiacendosi per l’interesse manifestato dal Commissario per i diritti umani a favore del sostegno all’istituzione di mediatori regionali in Europa;

8. Facendo proprie le Conclusioni (riportate in allegato) della « Tavola rotonda degli ombudsman regionali europei» indetta a Barcellona il 2-3 luglio 2004 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e dal Congresso, in cooperazione con il mediatore della Catalogna;

9. Rifacendosi ai principi guida della buona amministrazione, quali enunciati nella Raccomandazione N°R (80) 2 e nella Risoluzione (77) 31 del Comitato dei Ministri, nonché al Codice europeo di buona condotta amministrativa, accettato il 6 giugno 2001 dal Parlamento europeo su proposta del mediatore europeo;

10. Considerando che i cittadini, date le difficoltà che spesso incontrano per conoscere i propri diritti e per goderne, di fronte ad amministrazioni pubbliche poco snelle e poco trasparenti, hanno bisogno di un’assistenza efficace ed accessibile ;

11. Constatando che le autorità regionali assumono molteplici responsabilità in settori quali la sicurezza sociale, l’educazione, l’abitazione, la sanità, l’ambiente e che tali obblighi comportano l’intervento di varie norme giuridiche e amministrative complesse, che complicano la conoscenza e l’accesso dei cittadini ai loro diritti civici e sociali;

12. Esprimendo preoccupazione per il profondo nesso esistente tra le disfunzioni dell’amministrazione e le violazioni dei diritti dell’uomo, in considerazione delle lentezze amministrative e degli oneri finanziari delle procedure legali per risolvere le controversie, che rendono l’accesso alla giustizia particolarmente difficile per i cittadini più disagiati;

13. Sottolineando che il controllo esercitato dai cittadini sulle autorità e sulle amministrazioni pubbliche è una condizione necessaria alla perennità della democrazia e una garanzia di coesione sociale;

14. Ispirandosi all’esperienza di numerosi stati membri del Consiglio d’Europa, in cui i mediatori nazionali, regionali e locali contribuiscono a rafforzare sia il controllo esercitato dai cittadini sui pubblici poteri, che il sistema di tutela dei diritti dell’uomo, ivi compresi i diritti delle minoranze e i diritti sociali;

15. Ritenendo che, in considerazione della loro prossimità con i cittadini e le autorità regionali, i mediatori regionali contribuiscano a garantire in modo efficace l’accesso ai diritti e facilitino il dialogo tra amministrazioni e amministrati;

16. Convinto che il fatto di conoscere non solo gli effetti, ma anche le cause di certe disfunzioni amministrative, permette ai mediatori regionali di condurre azioni finalizzate a migliorare le strutture, le procedure e il comportamento delle amministrazioni;

17. Considerando che il bisogno di istituire dei mediatori regionali diventa sempre più forte nel contesto dei processi di decentramento, che rafforzano l’autonomia dei poteri locali e regionali. Inoltre, le tendenze alla privatizzazione dei servizi sociali, che hanno tra gli altri l’effetto di allontanare gli utenti dalle amministrazioni che controllano tali servizi, conferiscono una nuova dimensione al ruolo dei mediatori;

18. Sottolineando che i mediatori regionali dovrebbero  essere dotati di un mandato chiaro, che precisi le loro relazioni con i pubblici poteri e con eventuali istituzioni di mediazione a livello nazionale e/o locale, e che i mediatori regionali possono coesistere con quelli nazionali o svolgere funzioni di mediatore nazionale laddove non ne esistono;

19. Si dichiara pronto a sostenere qualunque azione volta a migliorare la tutela dei diritti dei cittadini e a rendere più efficaci e trasparenti le amministrazioni pubbliche;

20. Nota con interesse le iniziative innovatrici per permettere il ricorso a un organo di mediazione e l’accesso ai diritti da parte dei cittadini, nonché assicurare la buona amministrazione di nuove entità amministrative e giuridiche, in particolare nel contesto transfrontaliero;

21. Condivide il parere espresso dai partecipanti alla Tavola rotonda di Barcellona, in base al quale, per soddisfare le esigenze dei cittadini e della democrazia, deve essere consolidato in tutte le regioni d’Europa l’istituto del mediatore;

22. Ribadisce la validità dei principi che disciplinano l’istituzione del mediatore, adottati dal Congresso in allegato alla sua Risoluzione n° 80 (1999) ;

23. Invita gli stati membri del Consiglio d’Europa a proseguire e/o rafforzare, se del caso, il processo di decentramento e di regionalizzazione che contribuisce all’applicazione della democrazia e alla garanzia di un reale accesso dei cittadini ai diritti sociali nel modo più vicino ai cittadini, al fine di consentire alle regioni di dotarsi dell’istituzione del mediatore regionale, laddove non esiste ancora;

24. Invita il Consiglio d’Europa:

a. ad agevolare la creazione di reti europee di mediatori regionali a livello nazionale ed europeo, allo scopo di facilitare lo scambio di esperienze, la condivisione delle informazioni e delle buone prassi;

b. a esaminare la possibilità di proseguire le proprie iniziative in materia di mediazione e a prendere in considerazione, in tale contesto, la possibilità di promuovere una rete di mediatori regionali in Europa;

c. a prendere in considerazione la possibilità di proseguire le iniziative per organizzare delle tavole rotonde per i mediatori a ogni livello, ponendo un accento particolare sulle questioni legate ai diritti dell’uomo.

1 Discussa e approvata dalla Camera delle regioni il 4 novembre e adotta dalla Commissione permanente del Congresso il 5 novembre 2004 (ved. Doc. CPR (11) 7, progetto di raccomandazione presentato da Y. Mildon (Turchia, R, EPP/CD), in nome di D. Ansari (Regno Unito, R, GILD) e H. M. Tschudi (Svizzera, R, GILD) relatori).