Raccomandazione 144 (2004)1 sulla prevenzione della violenza nello sport, in particolare in occasione di partite di calcio: ruolo delle autorità locali e regionali

Il Congresso,

1. Ringrazia il Comune di Lisbona per la sua calorosa accoglienza e la sua ospitalità e l’Associazione nazionale dei comuni portoghesi (ANMP) per il sostegno fornito nell’organizzazione della 1ª Conferenza sul tema « ruolo dei poteri locali e regionali nella prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive, in particolare di partite di calcio» (Lisbona, 23-24 giugno 2003) ;

2. Apprezza il sostegno fornito all’organizzazione di questa Conferenza da parte del Progetto integrato del Consiglio d’Europa « Risposte alla violenza quotidiana in una società democratica», e si compiace della stretta collaborazione che si è instaurata in tale occasione con la Direzione della Gioventù e dello Sport del Consiglio d’Europa (DG IV) ;

3. Ribadisce i principi enunciati nella Raccomandazione 16 (1996) e nella Risoluzione 27 (1996) del Congresso, riguardanti « Lo sport e le autorità locali»;

4. Ricorda che:

a. lo sport favorisce l’integrazione sociale e la partecipazione e fornisce in tal senso un prezioso contributo alla democrazia;

b. lo sport svolge un ruolo rilevante nella promozione della comprensione tra i cittadini europei;

c. lo sport ha significative ricadute economiche a livello locale, regionale e nazionale;

d. lo sport, attività importante delle nostre società, fa parte integrante delle attività locali; è pertanto necessario che le autorità locali e regionali si adoperino per promuoverlo e sostenerlo;

5. Preoccupato dalle violente intemperanze osservate negli stadi e nei pressi degli stadi, come pure nelle strade delle città che ospitano degli eventi sportivi, in modo particolare al momento di partite di calcio, ritiene necessario attuare delle politiche preventive adeguate per contrastare tali eccessi, spesso provocati dall’abuso di bevande alcoliche e di droghe;

6. E’ convinto che:

a.  i giocatori e gli atleti possano contribuire con il loro spirito sportivo (‘fair-play’) alla prevenzione della violenza,

b. gli allenatori, i formatori e i dirigenti delle squadre abbiano un ruolo essenziale da svolgere nel campo della prevenzione;

7. Tenendo conto:

a. delle attività del Consiglio d’Europa, che da oltre vent’anni promuovono un approccio globale della prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive e segnatamente:

b. delle recenti raccomandazioni del Comitato permanente della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla violenza degli spettatori (STE 120), che evidenziano l’accresciuto ruolo che dovrebbero svolgere le collettività locali nel campo della prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive, soprattutto grazie ad attività socio-educative e a provvedimenti di accompagnamento dei tifosi;

c. delle incidenze, per le autorità locali e regionali, delle iniziative e delle decisioni dell’Unione europea in materia di cooperazione delle forze di polizia, allo scopo di rendere più sicure le partite di calcio internazionali;

d. dei provvedimenti elaborati dalla Federazione internazionale delle Associazioni di Football (FIFA), dall’Unione europea delle Associazioni di Football (UEFA), dalle associazioni nazionali di calcio e dal Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) ;

8. Consapevole delle diverse situazioni esistenti nei vari paesi europei, in considerazione dell’organizzazione più o meno centralizzata delle politiche pubbliche (polizia e prevenzione);

9. Sottolinea:

a. il ruolo essenziale che possono e devono svolgere le autorità locali e regionali in materia di prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive, sia in quanto organi normativi, coordinatori dei provvedimenti di sicurezza, proprietari delle infrastrutture, datori di lavoro del personale responsabile dell’esercizio delle infrastrutture, attori delle politiche per la promozione dello sport per dilettanti e dello sport in ambito scolastico, che in quanto iniziatrici di azioni sociali e educative di carattere preventivo;

b. l’importanza di una buona cooperazione tra le autorità locali/regionali e i servizi di polizia e di sicurezza;

10. Invita il Comitato dei Ministri a prendere nota dei seguenti principi, enunciati nel corso della Conferenza di Lisbona e a portarli a conoscenza del Comitato per lo sviluppo dello sport (CDDS) e ai diversi ministeri responsabili nei paesi membri:

a. Per l’insieme delle manifestazioni sportive, le autorità locali e regionali hanno un ruolo fondamentale in materia di prevenzione della violenza:

i. la prevenzione della violenza non spetta unicamente alla forze di polizia. Non si limita a misure di sicurezza e a misure logistiche. La prevenzione della violenza assume in maniera generale, e particolarmente nello sport, una dimensione sociale e educativa importante. Al riguardo, in considerazione dell’emarginazione di una parte della gioventù, le autorità locali e regionali possono contribuire all’integrazione sociale e alla partecipazione dei giovani;

ii. è essenziale, prima di ogni gara sportiva, adottare un approccio integrato in base al quale tutte le autorità e tutti gli enti responsabili dello svolgimento di tali manifestazioni cooperino nell’ambito di una strategia comune. Ogni soggetto coinvolto (pubblico e privato) deve avere la consapevolezza delle proprie responsabilità e di quelle dei suoi partner;

iii. le autorità locali possono assumere un ruolo di mediatore tra gli interessi divergenti degli organizzatori delle gare e delle partite, dei responsabili degli stadi, dei club di calcio, delle forze di polizia, delle tifoserie e delle popolazioni locali. In certi paesi, è stata fino ad ora rivolta un’attenzione insufficiente a tale ruolo. E’ giunto ora il momento di porre rimedio a tale situazione;

iv. gli spettatori dovrebbero essere considerati dei visitatori che si devono accogliere e far divertire. Le autorità locali e regionali devono riconoscere l’utilità delle « ambasciate dei tifosi », per l’assistenza e le informazioni che forniscono agli spettatori e per l’influenza benefica che possono avere sul loro comportamento;

v. si devono adottare dei provvedimenti per contrastare gli eccessi di una piccola minoranza di persone. Tali provvedimenti possono, in determinate circostanze, essere molto severi, ma devono restare commisurati al problema e accuratamente mirati, al fine di non ledere la grande maggioranza dei tifosi che rispettano le leggi e desiderano unicamente godere l’evento sportivo;

vi. le autorità locali e regionali dovrebbero sforzarsi di creare un clima di festa, non solo per i visitatori, ma anche per i loro concittadini;

b. Nel caso di grandi eventi e gare sportive, in particolare in occasione di importanti partite di calcio:

i. le autorità locali e regionali devono pianificare l’evento con cura e con molto anticipo. Devono in particolare fare in modo che vengano predisposti per tempo i mezzi di trasporto appropriati;

ii. un evento sportivo importante offre alle autorità locali e regionali la possibilità di promuovere la loro città e la loro regione, e di dare di sè un’immagine positiva a livello nazionale e internazionale, di favorire l’economia locale, e, a più lunga scadenza, di dotarsi di nuove infrastrutture;

11. Invita i paesi membri che non l’avessero ancora fatto a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla violenza e gli eccessi degli spettatori (STE N°120) ;

12. Invita il Comitato dei Ministri e i ministeri responsabili a continuare a fornire il loro sostegno alle attività del Comitato permanente della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla violenza e gli eccessi degli spettatori.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 26 maggio 2004, 2a seduta (ved. Doc. CG(11) 11, progetto di raccomandazione presentato da B.J. Van Voorost tot Voorst (Paesi Bassi, R, PPE/DC) e la Sig.ra H. Lund (Danimarca, L, SOC) relatori)