Raccomandazione 129 (2000)1 sull’occupazione e i gruppi vulnerabili

Il Congresso,

1. Avendo esaminato la relazione sul tema « Occupazione e gruppi vulnerabili: il ruolo degli enti locali e regionali», che distingue tre categorie di gruppi vulnerabili, ossia: le persone con disabilità, gli ex disoccupati creatori d’impresa, gli immigrati e le minoranze etniche, presentata alla presente sessione dai Relatori, la Sig.ra Luisa Laurelli (Italia) della Camera dei Poteri Locali e la Sig.ra Cigdem Mercan (Turchia) della Camera delle Regioni;

2. Ringrazia gli esperti, Francisco Gonzalez e Lina Gavira, dell’Università di Siviglia, in Spagna, per il cortese e prezioso contributo fornito per la preparazione della relazione;

3. Ricordando che la 5a Sessione plenaria del Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE) ha adottato la Risoluzione 72 (1998) e la Raccomandazione 52 (1998) su « le regioni e l’occupazione: contributo alla coesione sociale in Europa», corredate da una relazione preparata dal Sig. Van Cauwenberghe intitolata « una politica attiva delle regioni in materia di occupazione e di sviluppo socio-economico». In seguito, alla 6a Sessione plenaria, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 81 (1999) e la Raccomandazione 62 (1999) sui poteri locali e l’occupazionalità;

4. Considerando le importanti disposizioni della Carta sociale europea (in particolare gli articoli 10 e 15), la Carta sociale riveduta (articoli 15 e 27), la Strategia europea per l’occupazione dell’Unione europea;

5. Ricordando la Dichiarazione di Malta sull’accesso ai diritti sociali, adottata alla Conferenza sull’accesso ai diritti sociali, che si è svolta a Sant Julians, Malta, il 14 e 15 novembre 2002 e dal Comitato dei Ministri alla sua 825a riunione il 22 gennaio 2003, che invita i governi e gli altri partner politici, sociali e professionali a sviluppare e a mettere in opera delle politiche destinate a promuovere l’accesso ai diritti sociali, in particolar modo lottando attivamente contro la discriminazione nei confronti degli utenti, con un’attenzione particolare rivolta ai gruppi vulnerabili;

6. Ricordando che il Comitato europeo per la Coesione sociale del Consiglio d’Europa (CDCS) ha adottato il 20 maggio 2000 un documento contenente la sua strategia per la coesione sociale, che è stato ratificato il 13 luglio 2000 dal Comitato dei Ministri. Tale strategia si concentra in particolare sui gruppi maggiormente vulnerabili della società, che richiedono sia una protezione, che un’assistenza particolare per conseguire l’integrazione sociale. Indica ugualmente che un’occupazione appropriata e adeguatamente retribuita è una delle principali vie che portano alla coesione sociale;

7. Tenendo conto dell’istituzione, nell’autunno 1999, di un Comitato di esperti sulla promozione dell’accesso all’occupazione (CS-EM) da parte del CDCS e che tale Comitato, nel corso della sua riunione del maggio 2001, ha approvato un documento contenente le linee guida relative alle iniziative in materia di occupazione locale, studiate per combattere e prevenire la disoccupazione di lunga durata;

8. Tenendo conto del fatto che le linee guida enfatizzano in particolare i seguenti aspetti: i partenariati locali, le pari opportunità uomo-donna, la non discriminazione nei confronti dei gruppi svantaggiati, l’imprenditorialità, l’educazione, la formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, il controllo e la valutazione;

9. Riferendosi alla Raccomandazione 1592 (2003) dell’Assemblea parlamentare « Verso la piena integrazione sociale dei portatori di handicap » e la Raccomandazione 1185 (1992) sulle politiche di reinserimento e di riadattamento per i portatori di handicap;

10. Tenendo conto del fatto che, anche nell’ambito dell’Unione europea, l’integrazione sociale, considerata uno dei principi fondamentali, suscita proposte nel campo dello sviluppo sostenibile, che poggia su quattro pilastri fondamentali: il dinamismo economico, l’innovazione, la ricerca della piena occupazione e la coesione sociale;

11. Considerando che nelle guide sull’occupazione dell’Unione europea del 1999, dei provvedimenti specifici sono rivolti ai gruppi svantaggiati. Nel 2001, tali guide sono state arricchite per includere la lotta alla discriminazione e delle raccomandazioni specifiche sulla promozione dell’inclusione sociale;

12. Sottolineando che, in tale logica, una comunicazione della Commissione europea del giugno 2001 enuncia un programma di politica sociale secondo il quale, pur non risolvendo tutti i problemi connessi con la povertà, l’occupazione è considerata la migliore garanzia contro l’esclusione sociale;

13. Considerando che, negli Accordi di Lisbona e di Nizza, si ritrova ugualmente l’impegno di associare i vari attori partecipanti alla lotta all’esclusione, in particolare le organizzazioni non governative (ONG) e gli enti territoriali, ai quali è attribuito un ruolo di rilievo nell’attuazione delle politiche;

14. Ricordando il Parere del Comitato delle Regioni dell’Unione europea, adottato il 14 marzo 2002 in materia di partenariati tra enti locali e regionali e organizzazioni dell’economia sociale: contributo all’occupazione, allo sviluppo locale e alla coesione sociale;

15. Riferendosi ai risultati dello studio realizzato dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (chiamata la Fondazione di Dublino) relativo all’«accesso all’occupazione per i gruppi vulnerabili», elaborato nel 2002 ;

16. Raccomanda ai governi degli Stati membri di svolgere un ruolo rilevante nella ricerca del necessario coordinamento tra le politiche sociali e quelle occupazionali e nel modo in cui le suddette politiche si articolano a livello regionale e locale mediante le seguenti misure:

a. elaborando un quadro normativo appropriato ed equilibrato per i territori;

b. armonizzando le politiche sociali e quelle dell’occupazione;

c. fornendo le risorse necessarie, che non si limitino al breve periodo;

d. evitando le misure eccessivamente complesse e tentando di stabilire il quadro adeguato delle innovazioni necessarie perché i gruppi vulnerabili abbiano accesso all’occupazione;

e. scegliendo un approccio integrato sotto il punto di vista sociale ed economico: l’inserimento sociale dipende da buone condizioni di vita e di lavoro, senza dimenticare la qualità del lavoro;

f. promuovendo misure sufficientemente flessibili perché possano adattarsi alle esigenze e ai ritmi di ogni gruppo particolare nelle varie tappe della vita, il che non coincide sempre con le scadenze e gli obiettivi delle organizzazioni;

g. facendo in modo che la valutazione sia una condizione necessaria per ottenere dei fondi, di qualunque tipo essi siano;

h. promuovendo delle norme di qualità e dei modelli di valutazione;

i. mettendo in opera dei sistemi che consentano di fare circolare l’informazione dal basso verso l’alto.

17. Raccomanda al Comitato dei Ministri di:

a. incaricare il CDCS, come sottolineato nelle decisioni del Comitato dei Ministri alla sua 825a riunione del 22 gennaio 2003, di proseguire le proprie attività volte a garantire un reale accesso ai diritti sociali, in particolare per i gruppi vulnerabili e di continuare le attività del Gruppo di specialisti sull’occupazione per i gruppi emarginati (CS-MA) e, nei due casi, di proseguire le attività finalizzate al convolgimento già ben avviato dei membri del CPLRE nei loro lavori;

b. incaricare il CDLR di aggiornare i suoi lavori sul ruolo degli enti locali e regionali nelle politiche relative all’occupazione, e in particolare la sua Raccomandazione 12 (1987) e di rivolgere un’attenzione particolare alle necessità dei gruppi più vulnerabili;

18. Raccomanda all’Unione europea di continuare a svolgere e di migliorare il suo compito fondamentale per la creazione di un clima atto a favorire l’integrazione dei gruppi vulnerabili e di migliorare il coordinamento tra gli attori interessati:

a. promuovendo le iniziative riguardanti in particolare i gruppi maggiormente vulnerabili (portatori di handicap, disoccupati di lunga durata che desiderano esercitare un’attività professionale autonoma, immigrati e minoranze etniche);

b. fornendo un sostegno agli organismi locali e regionali, pubblici e privati, che sono in genere quelli che hanno maggiormente bisogno di aiuto;

c. fornendo un aiuto finanziario durante un certo tempo, per garantire una certa stabilità (programmi, attività, personale, ecc) e per favorire la pianificazione a lungo termine;

d. agevolando la partecipazione e il coordinamento dei vari attori locali e regionali;

e. rafforzando il ruolo degli operatori sul campo e promuovendo le organizzazioni che hanno relazioni con i gruppi vulnerabili (portatori di handicap, disoccupati di lunga durata che vogliono esercitare una professione autonoma, immigrati e minoranze etniche);

f. continuando a favorire la diffusione di buone pratiche tra i vari paesi al fine di sviluppare gli scambi di esperienze;

g. promuovendo la formazione dei tecnici e dei mediatori che partecipano alle attività condotte in cooperazione con tali gruppi vulnerabili;

h. favorendo l’adozione di procedure di controllo e di valutazione dei programmi e delle politiche.
1 Discussa e adottata dal Congresso il 22 maggio 2003, 3a seduta, (ved. doc. CG (10) 7, progetto di Raccomandazione presentata dalla Sig.ra L. LAURELLI e dalla Sig.ra C. MERCAN, relatori).