Raccomandazione 111 (2002)1 sul diritto di voto individuale delle donne: un’esigenza democratica

Il Congresso,

1. Ricordando la Dichiarazione adottata in occasione della 4a Conferenza Ministeriale europea sulla parità tra le donne e gli uomini (Istanbul 1997) e in particolare l’impegno di « far si’ che la realizzazione della parità  tra le donne e gli uomini sia inclusa nel monitoraggio degli impegni assunti, da parte degli Stati membri , per il rispetto dei loro obblighi democratici » ;

2. Ricordando il ruolo del Consiglio d’Europa in materia di promozione e di rafforzamento delle norme democratiche più elevate negli Stati membri;

3. Sottolineando che gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono costituzionalmente e legalmente impegnati a mantenere le pratiche elettorali democratiche, tra le quali la parità del diritto di voto tra le donne e gli uomini;

4. Riferendosi ai testi internazionali che disciplinano tale materia e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979), nonché la Dichiarazione e il Programma d’azione adottati nel corso della 4a Conferenza Mondiale sulle donne (Pechino, 1995);

5. Ricordando che la garanzia del segreto elettorale, quale affermata nel protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Documento di Copenaghen, adottato nel 1990 dall’OSCE è una condizione essenziale per garantire la libera espressione dei popoli per quanto riguarda la scelta del corpo legislativo;

6. Tenendo conto delle conclusioni dei rapporti delle missioni di osservazione delle elezioni, preparati dall’Assemblea parlamentare, dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali e dall’OSCE nel corso degli ultimi anni, che hanno consentito di porre in luce la pratica del voto espresso dal capofamiglia a nome dei membri del proprio nucleo familiare in una quindicina di paesi europei;

7. Ricordando la Relazione del Sig. Georges Clerfayt e la Risoluzione 1264 (2001) dell’Assemblea parlamentare sul Codice di buone prassi in materia elettorale;

8. Ritenendo al riguardo che il diritto di voto individuale femminile costituisce uno dei principi del patrimonio elettorale europeo;

9. Affermando che l’esercizio del diritto all’espressione del voto individuale delle donne è un’esigenza fondamentale per il funzionamento della democrazia e non deve venir considerato un problema secondario;

10. Considerando che il voto espresso dal capofamiglia a nome dei membri del proprio nucleo familiare è un processo che tende a privare le donne, talvolta le giovani, del loro diritto di voto individuale e costituisce pertanto una frode elettorale;

11. Conscio del fatto che il voto familiare è una problematica delicata e difficile, che devono affrontare gli Stati interessati;

12. Considerando che delle specificità socio-economiche, culturali o comunitarie possono rappresentare dei fattori tendenti a legittimare, a torto, la negazione del diritto di voto individuale;

13. Convinto che la lotta contro l’espressione del voto familiare richiede uno sforzo concertato di vari protagonisti (autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative (ONG), autorità giudiziarie);

14. Ritenendo che le attività condotte dal Gruppo d’azione sull’uguaglianza dei sessi (Gender Task Force) del Patto di Stabilità e le attività sostenute dall’OSCE in materia costituiscono utili azioni per sensibilizzare le donne al ruolo che possono svolgere nella prevenzione dei conflitti e la stabilizzazione della regione;

15. Esprimendo d’altronde soddisfazione per le azioni condotte in seno al Consiglio d’Europa per promuovere la partecipazione delle donne alla vita pubblica, che necessariamente comprende il diritto di partecipare in modo individuale al processo decisionale e in primo luogo alle elezioni;

16. Invita gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

a. a garantire la stretta applicazione del diritto elettorale nel quadro del processo elettorale democratico negli Stati membri e a vigilare affinché vengano effettivamente attuati gli impegni assunti in materia di diritti elettorali;

b. ad accordare in tal modo un’attenzione particolare al fine di prevenire l’espressione del voto multiplo da parte del capofamiglia al momento della costituzione dei comitati elettorali;

c. ad affermare, in maniera pubblica e nota a tutta la popolazione, che le donne dispongono del diritto di voto in condizioni di parità con gli uomini e che, pertanto, viene proibito qualsiasi divieto fatto alle donne di esprimere la loro scelta mediante il voto;

d. a promuovere delle campagne pubbliche preliminari di informazione prima delle elezioni, che pongano l’accento sull’importanza del voto individuale e sul fatto che il voto espresso da un solo membro della famiglia a nome dell’intero nucleo familiare è una pratica illegale ed inaccettabile. Tali campagne potrebbero assumere la forma di corsi di formazione mirati, orientati sui diritti delle donne, ma potrebbero ugualmente inserirsi nell’ambito di programmi più ampi di educazione alla democrazia, con il supporto delle donne che occupano dei posti decisionali e costituiscono dei modelli di partecipazione al processo decisionale democratico;

e. ad incoraggiare le ricerche sulle cause e la portata del voto espresso da un solo membro a nome dell’intero nucleo familiare e, in base alle conclusioni di tali lavori, a stabilire un programma nazionale per eliminare tali pratiche, fissando delle scadenze, degli obiettivi e dei meccanismi di controllo;

f. ad attuare e a sostenere le buone prassi in materia di buona gestione delle procedure elettorali;

g. ad invitare i ministri responsabili del diritto elettorale e dei diritti delle donne ad adottare i provvedimenti appropriati per prevenire il voto familiare;

h. ad adottare le disposizioni necessarie che dovranno consentire di prendere in considerazione le seguenti esigenze:

i. Il diritto elettorale deve contenere una clausola che renda legalmente responsabili i membri delle commissioni elettorali di qualsiasi trasgressione in caso di mancato rispetto delle pratiche di voto democratico e in particolare dell’esercizio del diritto di voto individuale delle donne;

ii. I membri delle commissioni elettorali devono essere consci del fatto che corrono il rischio di ricevere una grave sanzione se viene scoperta una frode nel seggio elettorale di cui sono responsabili. Tali sanzioni dovrebbero venir applicate per il voto familiare, come pure per le altre violazioni del diritto elettorale;

iii. I membri delle commissioni elettorali responsabili dello svolgimento delle elezioni devono essere debitamente formati per dirigere un’elezione democratica e si deve ribadire l’importanza del voto individuale e a scheda segreta, nonché la necessità di dimostrare una grande fermezza nella lotta contro delle pratiche che intendono derogare a tali principi;

iv. I membri delle commissioni elettorali devono disporre di un adeguato supporto in termini di infrastrutture e di personale, che possa consentire di esercitare le loro funzioni conformemente alle buone pratiche democratiche;

v. Le commissioni elettorali devono applicare in modo rigoroso le procedure democratiche;

vi. Le schede elettorali devono tener conto delle esigenze degli elettori (per esempio, le schede potrebbero contenere un testo scritto in due lingue accompagnato dai simboli dei partiti) per consentire agli elettori illetterati o poco informati di disporre di informazioni sufficienti per prendere una decisione individuale;

vii. Le procedure relative ai reclami e ai ricorsi devono essere accessibili, di facile comprensione e di rapida attuazione e prevedere una procedura di indagine efficace;

viii. Si dovrebbe prendere in esame la possibilità di designare, in seno alle commissioni elettorali, dei membri che non provengono dalla circoscrizione elettorale, in particolar modo per le zone nelle quali ci sono maggiori probabilità che si registri la presenza del voto familiare (per esempio, nelle regioni rurali);

i. a condizionare l’erogazione di finanziamenti pubblici ai partiti politici all’elaborazione di programmi di formazione democratici, che comprendano dei moduli dedicati all’uguaglianza tra i sessi;

j. ad impartire un insegnamento generale sulla cittadinanza e l’uguaglianza nelle scuole, ponendo l’accento sull’uguaglianza dei diritti delle donne e degli uomini nella sfera politica, civica, sociale ed economica e facendo emergere, se del caso, le tradizioni locali, le pratiche e le percezioni culturali che relegano le donne e le giovani ad una cittadinanza subordinata;

k. a riconoscere che l’alfabetizzazione dovrebbe essere un diritto fondamentale per tutti, con un pari accesso ad un’educazione completa per le donne e le giovani, indipendentemente dal contesto culturale da cui provengono;

l. a sostenere e ad agevolare l’azione delle organizzazioni non governative volta (1) a promuovere l’educazione delle donne e l’esercizio dei loro diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto individuale e (2) a sensibilizzare gli uomini alla rilevanza della partecipazione delle donne nella vita pubblica e dell’esercizio del loro diritto di voto individuale;

m. ad incoraggiare e a sostenere, con ogni mezzo appropriato, le ONG attive nel campo della promozione delle donne, affinché lavorino in rete con delle ONG la cui missione è lo sviluppo della democrazia, in vista di mettere in comune le loro esperienze, le loro conoscenze e le loro strategie per sostenere il diritto di voto individuale delle donne;

n. a fornire il loro supporto, nelle regioni in cui si presenta il problema del voto familiare, all’estensione dei programmi di sensibilizzazione alla politica, come per esempio il programma « le donne possono farlo» (Women can do it), nonché a dei programmi popolari volti ad accordare un potere politico alle donne, come quelli che sono stati elaborati nel quadro del Gruppo d’azione sull’uguaglianza dei sessi del Patto di Stabilità;

17. Invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa:

a. a sviluppare un programma d’azione comune per prevenire il voto familiare e a sviluppare delle iniziative atte a sostenere la capacità democratica istituzionale ed individuale, in particolare nel quadro del progetto integrato « making democratic institutions work » (far funzionare le istituzioni democratiche) del Consiglio d’Europa;

b. a tal fine, ad invitare il Comitato Direttivo per la parità tra donne e uomini (CDEG) a tener conto di tale problematica nel suo programma di lavoro e in particolare:

i. a preparare e a garantire un’ampia diffusione di una raccolta di buone prassi sulle strategie da seguire per ottenere una rappresentanza equilibrata tra le donne e gli uomini nei processi decisionali politici e sociali e per incoraggiare le misure preventive concrete miranti ad eliminare il voto familiare;

ii. ad organizzare dei seminari di sensibilizzazione sui diritti politici delle donne e l’esercizio del loro diritto di voto individuale, organizzati in cooperazione con le ONG locali che operano a favore dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini, con le istanze incaricate dello sviluppo democratico e con le autorità nazionali, regionali e locali. Tali attività potranno segnatamente essere proposte nel quadro del Patto di Stabilità, dei programmi di assistenza agli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei programmi pre e post adesione destinati ai futuri o ai nuovi Stati membri;

iii. ad organizzare dei seminari multilaterali regionali dei Presidenti delle Commissioni elettorali per promuovere lo scambio di esperienze e di buone prassi e per incoraggiare l’istituzione di formazioni per dei formatori delle commissioni elettorali nazionali e locali nei paesi in questione;

c. a sostenere le attività delle organizzazioni non governative per la promozione della democrazia e dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini, al fine di rafforzare la sensibilizzazione, a livello locale, ai diritti delle donne in quanto cittadine attive, ivi compreso per quanto riguarda il loro diritto di voto;

d. a sostenere in modo particolare le ONG locali coinvolte nell’osservazione delle elezioni e a sensibilizzarle alla questione del voto familiare;

e. a trasmettere la presente Raccomandazione alla 5a Conferenza europea dei Ministri specializzati che si svolgerà a Skopje il 21 e 22 giugno 2002 sul tema « la democratizzazione, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace: le prospettive e i ruoli delle donne » ;

18. Invita la Commissione di Venezia a prendere in considerazione la questione del voto individuale delle donne nei suoi lavori di consultazione elettorale, e nel quadro della redazione del Codice di buone prassi in materia elettorale, in cooperazione con l’Assemblea parlamentare e con il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa;

19. Invita l’Assemblea parlamentare:

a. a sottolineare l’inadeguatezza della pratica del voto familiare nell’ambito dei lavori delle sue Commissioni competenti, in particolare la Commissione degli Affari politici, la Commissione delle Questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo e la Commissione per la parità tra donne e uomini;

b. a dedicare una seduta di lavoro alla questione del voto familiare e ad avviare una ricerca sulle migliori prassi e sulle strategie effettive relative ai programmi di sensibilizzazione ai diritti delle donne, che potrebbero essere promossi in seno ai Parlamenti nazionali;

c. ad accordare un’attenzione particolare alla pratica del voto familiare nel corso delle missioni di osservazione delle elezioni e a ribadire il carattere inaccettabile di tale pratica in una democrazia;

d. a presentare la problematica del voto familiare alle commissioni parlamentari sui diritti delle donne degli Stati membri del Consiglio d’Europa in cui si registra il fenomeno del voto familiare;

20. Invita l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e l’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell’Uomo (BIDDH) ad accordare un’attenzione particolare alla problematica del voto familiare nell’attuazione delle loro attività nel campo della « democratizzazione», e nel corso delle missioni di osservazione delle elezioni in Europa.
1 Discussa e approvata dal Congresso il 6 giugno 2002, 3a seduta (ved. doc. CG (9) 7, progetto di raccomandazione presentato dalla Sig.ra Bunyan, relatore)