Raccomandazione 75 (2000)1sul Progetto di convenzione-quadro Europea delle regioni di montagna
Il Congresso,
1. Ricordando che:
a. un primo progetto di strumento giuridico denominato progetto della Carta europea delle regioni di montagna è stato approvato dal Congresso nell’ambito della sua Raccomandazione n. 14 (1995);
b. dopo aver partecipato all’elaborazione di tale progetto, l’Assemblea Parlamentare l’ha sostenuto mediante la sua Raccomandazione n. 1274 (1995);
c. in seguito all’opinione favorevole del Comitato degli Alti Funzionari della CEMAT, il Comitato dei Ministri ha deciso di creare un Gruppo di lavoro intergovernativo e l’ha incaricato di preparare un testo di convenzione sulle regioni di montagna in base alle raccomandazioni sopraccitate;
d. la Direzione degli Affari giuridici della Segreteria generale del Consiglio d’Europa (DAJ) ha elaborato un parere sul testo preparato dal suddetto Gruppo di lavoro. In tale parere, la DAJ propone d’emendare il progetto di Carta europea delle regioni di montagna al fine di trasformarlo in progetto di Convenzione quadro;
2. Tenuto conto:
a. che le autorità locali e regionali delle regioni di montagna chiedono l’adozione d’uno strumento giuridico internazionale che possa garantire, nell’ambito d’una politica globale di assetto duraturo del territorio, le condizioni necessarie allo sviluppo socio-economico delle popolazioni montanare nel rispetto del loro ambiente;
b. dei lavori svolti dalle associazioni specializzate, dagli organismi rappresentativi delle collettività locali e regionali e dagli esperti governativi riuniti in seno alle istanze del Consiglo d’Europa;
c. dei numerosi appelli miranti all’adozione di misure internazionali riguardanti lo sviluppo duraturo delle regioni di montagna, lanciati in occasione delle conferenze organizzate nel corso degli ultini anni dal Congresso e dall’Assemblea Parlamentare, e in particolare in occasione:
- della 3a Conferenza delle regioni di montagna, tenutasi a Chamonix (Francia) dal 15 al 17 settembre 1994;
- della conferenza parlamentare per una politica paneuropea delle regioni di montagna, tenutasi a Rodez (Francia) dall’11 al 13 settembre 1997;
- del Forum sullo sviluppo territoriale duraturo del continente europeo, tenutosi a Strasburgo (Francia) il 25 e il 26 novembre 1999;
- del Seminario sul progetto di Convenzione quadro europea delle regioni di montagna, tenutosi a St. Vincent (Italia) il 28 aprile 2000;
d. della Raccomandazione del CPLRE n. 72 (2000) recante parere sui “Principi direttivi per lo sviluppo territoriale duraturo del continente europeo”, mediante la quale il Congresso attira l’attenzione del Comitato degli Alti Funzionari della Conferenza europea dei Ministri responsabili dell’assetto del territorio (CEMAT) sulla necessità d’adottare una Convenzione quadro europea delle regioni di montagna;
e. del progetto di Raccomandazione dell’Assemblea Parlamentare (Doc 8733) sul ruolo del Consiglio d’Europa in materia d’assetto del territorio, che raccomanda al Comitato dei Ministri di adottatre il progetto di Convenzione quadro delle regioni di montagna al fine di rispondere alle richieste delle popolazioni montanare, segnatamente dei paesi dell’Europa centrale e orientale.
3. Sottolinea che:
a. il progetto di Convenzione quadro europea delle regioni di montagna:
- si rivolge a tutti gli spazi di montagna degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle loro popolazioni e alle istanze politiche europee, nazionali e regionali;
- trova la sua ragion d’essere nella volontà di considerare lo spazio montano europeo nella sua globalità, prendendo in considerazione gli aspetti socio-economici, culturali e ambientali delle regioni montane d’Europa;
- mira a promuovere la stipulazione di accordi internazionali bilaterali e multilaterali riguardanti i massicci montagnosi trasfrontalieri, nonché l’adozione di politiche nazionali di sviluppo e di protezione delle regioni di montagna;
b. la “Convenzione sulla protezione delle Alpi” (Convenzione Alpina) costituisce, per le Alpi, un esempio d’applicazione ante litteram dei principi contenuti nel progetto di Convenzione quadro europea delle regioni di montagna, e che pertanto le disposizioni contenute nella “Convenzione Alpina” sono complementari ai principi contenuti nel progetto di Convenzione quadro europea delle regioni di montagna;
c. i paesi membri del Consiglio d’Europa che non fanno parte della regione alpina (segnatamente quelli dell’Europa centrale e orientale) non dispongono di riferimenti giuridici internazionali che possano aiutarli a risolvere i problemi delle loro regioni di montagna, segnatamente a livello transfrontaliero;
d. il progetto di Convenzione quadro rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali delle regioni di montagna dei paesi interessati.
4. Raccomanda al Comitato dei Ministri:
a. di trasmettere il progetto di Convenzione quadro europea delle regioni di montagna, che figura in allegato, ai Ministri europei responsabili dell’assetto del territorio che si riuniranno ad Hannover il 7 e l’8 settembre 2000.
b. di riprendere, dopo la Conferenza di Hannover, l’esame del progetto di Convenzione quadro in vista della sua adozione e apertura alla firma nel più breve termine.
ALLEGATO
Progetto di convenzione-quadro europea
delle regioni di montagna
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
1. Considerato che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e che tale obiettivo è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
2. Ricordando la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, detta Convenzione di Madrid del 1980;
3. Ricordando le Raccomandazioni e gli impegni presi in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, e più particolarmente il Capitolo 13 dell’Agenda 21;
4. Ricordando inoltre la Dichiarazione intergovernativa adottata nell’ambito della consultazione europea sullo sviluppo duraturo della montagna (Trento, Italia, 7-11 ottobre 1996) che considera le regioni di montgna come un patrimonio eccezionale che conviene preservare;
5. Tenendo conto, per le Alpi, della Convenzione di Salisburgo sulla protezione delle Alpi del 1991;
6. Ricordando l’ambito d’azione n. 10 sugli ecosistemi di montagna della Strategia europea della diversità biologica e paesaggistica, approvata dai ministri dell’ambiente riunitisi nel 1995;
7. Considerato l’insieme delle risoluzioni e raccomandazioni relative alla montagna adottate dal Comitato dei Ministri, dall’Assemblea Parlamentare e dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa;
8. Considerata la Raccomandazione 14 (1995) del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa e la Raccomandazione 1274 (1995) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa relativa al progetto di Carta europea delle regioni di montagna;
9. Constatando che le regioni di montagna occupano vasti territori in Europa e assumono importanti funzioni d’interesse generale, in particolar modo a livello ambientale, economico, sociale e culturale;
10. Coscienti del fatto che le regioni di montagna europee, pur nella loro diversità - che bisognerà promuovere e preservare - conoscono problemi comuni, legati alla loro altitudine al loro pendio e al loro clima, nel campo economico, sociale e ambientale, che richiedono una politica specifica e integrata, definita secondo i principi dello sviluppo duraturo;
11. Considerato che tale politica deve iscriversi in una politica paneuropea di assetto del territorio che implichi necessariamente misure di sviluppo economico e sociale, la protezione e la gestione delle risorse naturali, nonché il rispetto delle tradizioni e culture locali;
12. Considerato che la situazione dell’ambiente delle regioni di montagna rappresenta non solo un vincolo, ma anche un’opportunità per le popolazioni che vi risiedono, e che è necessario trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo economico e sociale di queste ultime e la protezione dell’ambiente;
13. Tenendo conto del carattere di frontiera di alcune delle regioni di montagna e della necessità di avviare politiche coerenti da entrambre le parti della frontiera;
14. Convinti del fatto che le particolari condizioni delle regioni di montagana rendano più difficile la soddisfazione dei bisogni di base dei loro abitanti e che le popolazioni debbano poter mantenere un ambito di vita e di lavoro equivalente a quello di altre regioni;
15. Considerato che a tal fine conviene appoggiarsi prioritariamente ai poteri locali e regionali, più prossimi ai territori, agli abitanti e alla problematica delle regioni di montagna, incoraggiare la loro cooperazione e sostenere le iniziative che potrebbero prendere;
hanno convenuto quanto segue:
Parte I: Oggetto, definizione e ambito d'applicazione
Articolo 1
Oggetto
1. La presente convenzione ha per oggetto la definizione d’un ambito comune in vista:
a. della definizione per ogni parte contraente d’una politica specifica e integrata di sviluppo, di pianificazione, di gestione e di protezione delle regioni di montagna e l’avvio di tale politica tramite tutti i mezzi appropriati;
b. della definizione di accordi internazionali bilaterali o multilaterali riguardanti gli spazi orografici omogenei che presentino un carattere transfrontaliero;
2. L’ambito comune di cui sopra ha per obiettivo di garantire alle popolazioni di montagna le condizioni d’uno sviluppo socio-economico che rispetti l’equilibrio tra le attività umane e le esigenze ecologiche, conformemente agli scopi e ai principi enunciati nel preambolo di cui sopra.
Articolo 2
Definizione della regione di montagna e ambito d’applicazione territoriale
1. Ai fini della presente convenzione, le parti contraenti intendono per “regione di montagna” qualsiasi zona in cui l’esercizio delle attività umane è sottoposto a condizioni specificatamente legate all’altitudine, al pendio e al clima.
2. Conformemente all’articolo 12.1 qui di seguito, ogni Stato può designare le regioni del suo territorio che rispondono alla sopraccitata definizionne e alle quali si applica la Convenzione.
Parte II: Principi e strumenti
Articolo 3
Principi
1. La specificità delle regioni di montagna deve essere consacrata giuridicamente dalle Parti contraenti; per tale motivo, queste regioni devono beneficiare d’una politica che favorisca in particolar modo le attività tradizionali e che sia orientata secondo i principi dello sviluppo duraturo.
2. Le autorità locali e regionali sono accomunate nella definizione, nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure che tale politica impone, in accordo con le loro rispettive competenze e con i principi della sussidiarietà. Le Parti contraenti s’impegnano a sviluppare il ruolo dei poteri locali e regionali al momento dell’elaborazione e dell’avvio della loro politica della montagna, rafforzando le loro competenze e i loro mezzi finanziari e facilitando, ove ciò sia necessario, la cooperazione transfrontaliera.
3. La cooperazione intercomunale e interregionale, in un ambito nazionale, tranfrontaliero e transnazionale, deve facilitare l’avvio della politica della montagna.
Articolo 4
Strumenti
1. Al fine di avviare una politica della montagna così come definita da tale convenzione, ciascuna delle parti contraenti s’impegna a:
a. creare adeguati strumenti di sviluppo e di protezione delle regioni di montagna. Tali strumenti, che assumono la forma di piani e programmi globali e integrati, dovranno essere elaborati al livello territoriale più adeguato: locale, regionale, nazionale o transfrontaliero. Essi dovranno essere applicati su zone geografiche omogenee e coerenti dal punto di vista funzionale;
b. adattare e rafforzare l’efficacia delle diverse politiche settoriali già in vigore e a vigilare sull’esercizio della coordinazione di queste ultime e della loro integrazione in un approccio globale.
c. promuovere la cooperazione intercomunale, interregionale e trasfrontaliera e, all'occorrenza, di cercare la conclusione di accordi internazionali, bilaterali e/o multilaterali riguardanti gli spazi geografici omogenei trasfrontalieri.
2. Al fine di applicare il paragrafo b di cui sopra, ciascuna delle parti contraenti s’impegna a prendere le adeguate misure nell’ambito delle relative politiche settoriali sul piano giuridico, amministrativo, fiscale, economico e finanziario, ispirandosi agli orientamenti che figurano in allegato alla presente Convenzione.
Parte III: Comitato permanente
Articolo 5
Composizione e funzionamento
1. Ai fini della presente Convenzione viene costituito un Comitato permanente.
2. Qualsiasi Parte contraente può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da una delegazione composta da rappresentanti delle regioni di montagna. Ogni delegazione dispone d’un voto. L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa (CPLRE) vi partecipano in qualità di osservatori.
3. In caso di adesione della Comunità Europea alla Convenzione, essa esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che costituiscono Parti contraenti della presente Convenzione: la Comunità Europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esprimono il loro e viceversa.
4. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa che non costituisce Parte contraente della Convenzione può farsi rappresentare al Comitato da un osservatore.
Il Comitato permanente può, all’unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non costituisce Parte contraente della Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore a una delle sue riunioni.
Qualsiasi istituzione od organismo tecnicamente qualificato in tale campo può richiedere lo statuto d’osservare presso il Comitato permanente. Il Comitato permanente può, con maggioranza relativa, accogliere una tale richiesta.
5. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso tiene la sua prima riunione nel termine d’un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Si riunisce in seguito almeno ogni due anni e, inoltre, allorché la maggioranza delle Parti contraenti ne formula la richiesta.
6. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.
7. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il suo regolamento interno.
Articolo 6
Competenze
1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l’applicazione e l’attuazione della presente Convenzione. Esso può in particolare:
a. fare raccomandazioni alle Parti contraenti sulle misure da prendere per l’attuazione della presente Convenzione;
b. raccomandare le misure adeguate per garantire l’informazione del pubblico sui lavori intrapresi nell’ambito della presente Convenzione;
c. fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri relative all’invito rivolto a Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione;
d. fare qualsiasi proposta tendente a migliorare l’efficacia della presente Convenzione.
2. Per il compimento della sua missione, il Comitato può, su propria iniziativa, prevedere delle riunioni di esperti.
Articolo 7
Relazione sull’applicazione della Convenzione
A conclusione di ciascuna delle sue riunioni, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa una relazione sui suoi lavori e sull’attuazione della Convenzione.
Ogni parte contraente trasmette al Comitato permanente delle informazioni sulle misure prese in applicazione della presente convenzione.
Articolo 8
Pubblicità dei lavori
Il Comitato permanente farà periodicamente - e almeno ogni cinque anni - una relazione dettagliata all’Assemblea Parlamentare e al CPLRE sull’applicazione della presente Convenzione.
Parte IV: Disposizioni finali
Articolo 9
Firma e ratifica
La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e della Comunità Europea. Essa sarà sottoposta a ratifiaca, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9.
2. Per qualsiasi Stato membro o, all’occorrenza, per la Comunità Europea, che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data di deposizione dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 11
Adesione di Stati non membri
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Carta.
2. Per qualsiasi Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data di deposizione dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 12
Clausola territoriale
1. Qualsiasi Parte contraente può, al momento della firma, della deposizione del suo strumento di ratifiaca, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori ai quali, conformemente all’articolo 2 di cui sopra, verrà applicata la presente Convenzione in concertazione con le autorità locali e regionali, nonché gli altri rappresentanti delle regioni di montagna interessate.
2. Qualsiasi Parte contraente può successivamente, in qualsiasi altro momento, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualunque territorio, che risponda alle condizioni dell’articolo 2 della presente Convenzione, le cui relazioni internazionali siano da essa garantite o per il quale essa è abilitata a stipulare, designandolo tramite una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 13
Denuncia
1. Qualsiasi Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 14
Notifiche diverse
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a. qualsiasi firma;
b. la deposizione di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 9 e 10;
d. qualsiasi relazione redatta in applcazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8;
e. qualsiasi altro atto, notifica, dichiarazione o comunicazione afferente alla presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, pienamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Stipulato a Strasburgo, addì......................., in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia autenticata ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
ALLEGATO
Orientamenti in vista dell’applicazione dell’articolo 4.1.b della Convenzione
A. Orientamenti riguardanti le diverse politiche settoriali in questione
1. Diversità economica e pluriattività
Stimolo della diversità delle attività economiche e promozione dell’esercizio della pluriattività, prendendo tutte le decisioni utili, segnatamente in materia di diritto del lavoro, di protezione sociale, di fiscalità e di formazione.
2. Agricoltura e silvicoltura
1. Avvio d’una politica agricola e silvicola adeguata alla specificità delle regioni di montagna, alla protezione dell’ambiente e al ruolo multifunzionale dell’agricolura, che favorisca la modernizzazione di tale settore di attività, nonché la diversificazione e la commercializzazione delle produzioni, sviluppando politiche di catena produtiva e di qualità.
2. Tale politica deve in particolar modo:
a. garantire le condizioni della perennità degli spazi agro-silvo-pastorali, delle aziende, delle produzioni di montagna;
b. incoraggiare le attività economiche complementari;
c. appoggiare le iniziative di gestione agricola e silvicola che contribuiscano alla protezione e alla gestione dell’ambiente;
d. compensare i vincoli naturali ed ecologici inerenti alle regioni di montagna;
e. prendere i provvedimenti necessari per la protezione, lo sviluppo e l’uso duraturo delle foreste.
3. Industria, artigianato, commercio e servizi privati
1. Sviluppo dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi privati, che tengano conto delle speciali condizioni delle regioni di montagna;
2. Incremento della cooperazione, segnatamente tra le piccole imprese e ugualmente tra i diversi settori economici, ivi compreso l’agricoltura, la silvicoltura e il turismo;
3. Introduzione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e creazione o miglioramento delle reti per il trasferimento di tecnologia e l’innovazione nelle regioni di montagna.
4. Turismo
1. Stimolo e sostegno delle iniziative che contribuiscano allo sviluppo turistico di qualità, rispettoso dell’ambiente naturale, economico, sociale, patrimoniale e culturale della montagna, segnatamente di quelle prese dai poteri locali e regionali nell’ambito delle loro competenze;
2. Incoraggimento di un turismo di qualità, rispettoso della specificità ecologica di ogni sito e adattamento delle capacità delle infrastrutture e dei servizi;
3. Promozione della pluristagionalità;
4. Regolamentazione dell’esercizio delle attività ricreative dannose o che potrebbero intaccare l’equilibrio dell’ambiente naturale e sensibilizzazione dei turisti a tali problemi.
5. Alloggio, ambito di vita e infrastrutture
1. Vigilanza affinché i residenti permanenti non subiscano le distorsioni del mercato immobiliare causate dalla domanda delle residenze secondarie;
2. Incentivazione e promozione dell’habitat esistente e controllo dell’insediamento delle residenze secondarie;
3. Non discriminazione delle regioni di montagna rispetto al resto del territorio in materia di alloggi, d’infrastrutture di base e di servizi pubblici;
4. Facile accesso ai servizi pubblici di prossimità per le popolazioni montanare;
5. Mantenimento delle infrastrutture e dei servizi pubblici nelle regioni montane indipendentemente dalla loro redditività.
6. Trasporti
Nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e della necessità di proteggere la salute e la qualità di vita della popolazione delle regioni montane:
1. Promozione delle vie di accesso sicuro alle regioni montane in qualsiasi stagione;
2. Incremento del trasporto ferroviario in materia di transito internazionale e di traffico interregionale e, in particolare a livello locale, promozione dei trasporti pubblici;
3. Miglioramento delle vie di comunicazione regionali, interregionali e transfrontaliere, che tengano conto delle norme di diritto comunitario in materia di studi d’impatto sull’ambiente.
7. Energia
1. Valorizzazione delle risorse endogene e sfruttamento del potenziale idroelettrico in modo compatibile con le esigenze ambientali;
2. Ridistribuzione alle collettività territoriali di montagna dei redditi provenienti dalle loro risorse idriche;
3. Incremento dei programmi miranti allo sviluppo di energie alternative e rinnovabili.
8. Ambiente
1. Protezione e gestione duratura dei suoli, dell’acqua e dell’aria e dei paesaggi, nonché conservazione e, all’occorrenza, restauro della flora, della fauna e dei loro habitat;
2. Realizzazione di studi d’impatto sull’ambiente per qualsiasi progetto turistico, industriale o infrastrutturale, ma anche per i programmi o per le politiche che potrebbero recare danno in modo notevole o duraturo alle risorse ambientali della montagna;
3. Delimitazione, nei piani e programmi previsti all’articolo 4, littera a, del testo della Convenzione, delle zone in cui le costruzioni, le infrastrutture, la circolazione o altre attività pericolose o dannose per l’ambiente verranno limitate, evitate o addirittura vietate;
4. Inventario delle zone sottoposte a rischi naturali e avvio d’una politica di prevenzione di questi ultimi che permetta di garantire l’incolumità delle persone e dei beni.
9. Educazione e formazione
1. Promozione dell’accesso all’educazione e, tenendo conto ugualmente della necessità dell’educazione degli adulti, mantenimento di istituti scolastici in montagna e organizzazione di questi ultimi al fine d’evitare il trasporto di bambini per lunghi tragitti, favorendo segnatamentre l’insegnamento a distanza e lo sviluppo delle tecnologie educative;
2. Creazione di circuiti di formazione adeguati alle realtà economiche delle regioni montane, come ad esempio le formazioni tecniche biqualificanti e le formazioni ai mestieri specifici della montagna.
10. Cultura
1. Rispetto e rafforzamento dell’identità delle popolazioni montanare e delle loro regioni;
2. Mantenimento e promozione della diversità e della ricchezza del loro patrimonio culturale, nonché della vita associativa locale.
11. Cooperazione scientifica e tecnica
1. Creazione o incremento dei sistemi d’informazione e dei dati statistici della montagna paragonabili e compatibili da un paese all’altro;
2. Promozione della messa in rete e della coperazione di qualsiasi istituzione che si interessi alla problematica della montagna.
B. Orientamenti riguardanti l’adozione di misure economiche e finanziarie
Le misure economiche e finanziarie adottate in vista dell’applicazione dell’articolo 4.1.b del testo della Convenzione possono assumere la forma:
1. di aiuti diretti, d’incentivi fiscali e/o remunerazioni per le prestazioni effettuate in vista della protezione e della gestione dell’ambiente o della prevenzione dei rischi naturali;
2. di contributi miranti al compenso degli handicap naturali o dei vincoli ecologici;
3. di sistemi di perequazione, ivi compreso quella fiscale, a favore delle regioni meno favorite.
1 Discussa e adottata dal Congresso il 24 maggio 2000, 2a Seduta (ved. Doc. CG (7) 6, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. Vierin, Relatore)