Raccomandazione 40 (1998)1 sul progetto di convenzione Europea del paesaggio

Il Congresso,

1. Cosciente dell'importanza che i cittadini attribuiscono al loro contesto di vita e che essi:

a. chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio siano riconsiderati, per tener conto delle loro esigenze inerenti alla qualità di tale contesto di vita;

b. ritengono che tale qualità si fondi, tra l'altro, sul sentimento derivato dalla percezione soprattutto visiva dell'ambiente che li circonda, ovvero il paesaggio;

c. hanno preso coscienza del fatto che la qualità e la diversità di molti paesaggi si riducono per l'effetto di fattori tanto numerosi quanto vari e che tale fenomeno pregiudica la qualità della loro vita di tutti i giorni;

2. Constata l'assenza, su scala europea, d'un riferimento specifico e completo interamente dedicato alla protezione, alla gestione e alla valorizzazione del paesaggio negli strumenti giuridici internazionali in materia d'ambiente, di pianificazione territoriale e di patrimonio culturale.

3. Considerando:

a. che una convenzione internazionale costituisce uno strumento giuridico vivo, che evolve con l'oggetto delle sue disposizioni;

b. che è essenziale che uno strumento giuridico internazionale volto alla considerazione dei valori e degli interessi paesaggistici possa evolvere conformemente al carattere variabile di tali valori e tali interessi;

c. che uno strumento internazionale in materia di paesaggio sprovvisto di un carattere giuridico vincolante e di un sistema di controllo ad hoc rischia di rimanere lettera morta, ovvero di diventare una serie di raccomandazioni senza motore che, coll'andare del tempo, rischiano di perdere il contatto con i problemi che si propongono di risolvere;

4. Convinto:

a. che le iniziative degli organi pubblici in materia di paesaggio non devono più costituire solo un campo di studio o un ambito d'intervento ristretto, appannaggio esclusivo di certi organismi scientifici specializzati;

b. che il paesaggio deve diventare un argomento politico d'interesse generale perché contribuisce in modo molto rilevante al bessere dei cittadini europei e che questi non possono più accettare di "subire i loro paesaggi" come risultato di sviluppi tecnici ed economici decisi senza di loro;

c. che il paesaggio è una questione che appartiene a tutti i cittadini, un'occasione di democrazia e in particolar modo di democrazia locale e regionale.

5. Ritenendo pertanto:

a. che il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini per le decisioni che riguardano il paesaggio può dar loro l'occasione di indentificarsi con i territori e le città in cui lavorano e si svagano;

b. che rafforzando la relazione dei cittadini con i luoghi di vita, essi saranno in grado di consolidare nel contempo la loro identità e diversità locali e regionali in vista del loro sviluppo personale e sociale;

c. che tale sviluppo può rappresentare un'occasione di progresso duraturo, dato che la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale in vista del successo delle iniziative economiche e sociali di carattere pubblico e privato.

6. È del parere:

a. che il campo d'azione delle politiche e dei provvedimenti riguardanti il paesaggio debba riferirsi alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio degli Stati, sia che si tratti di spazi rurali coltivati o naturali, urbani o periurbani;

b. che tali politiche e provvedimenti non possono essere limitati ai soli elementi culturali o artificiali, o ai soli elementi naturali del paesaggio, o riferirsi unicamente alla protezione dei paesaggi di notevole interesse o di carattere eccezionale;

c. che l'estensione del campo d'applicazione dell'azione dei poteri pubblici in materia di paesaggio alla totalità della dimensione paesaggistica del loro territorio nazionale non significa applicare gli stessi provvedimenti e le stesse politiche all'insieme dei paesaggi: tali provvedimenti e tali politiche dovranno potersi riferire a paesaggi che, secondo le loro caratteristiche, avranno bisogno d'interventi diversificati che vanno dalla pura e semplice conservazione alla vera e propria creazione, passando per la protezione, la gestione e la pianificazione.

7. Tenuto conto di quanto precede ed essendo composto da amministratori locali e regionali responsabili dell'amministrazione delle città e dei territori che costituiscono il contesto di vita delle popolazioni europee, auspica contribuire alla protezione, alla gestione e alla pianificazione dell'insieme della dimensione paesaggistica del territorio europeo mediante il diritto internazionale.

8. In tale prospettiva, tenendo presenti:

a. La Risoluzione 256 (1994) sulla terza Conferenza delle regioni mediterranee della ex Conferenza permanente dei poteri locali e regionali che invita il Congresso a elaborare una Convenzione quadro sulla gestione e la salvaguardia del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa;

b. la "Relazione di Dobris: L'Ambiente d'Europa" pubblicata dall'Agenzia europea dell'ambiente dell'Unione Europea in seguito alla prima Conferenza paneuropea dei Ministri europei dell'ambiente auspicante che il Consiglio d'Europa elabori una convenzione sul paesaggio rurale;

c. il documento "Parchi per la vita: azioni per le aree protette d'Europa" pubblicato dall'Unione mondiale per la natura (IUCN)2 che raccomanda l'attuazione di una Convenzione internazionale sulla protezione dei paesaggi rurali in Europa a cui parteciperebbe il Consiglio d'Europa.

9. Tenuto conto delle proposte pervenute nell'ambito delle Audizioni organizzate dal suo Gruppo di Lavoro a Strasburgo l'8 e il 9 novembre 1995 con riferimento agli organismi scientifici nazionali e regionali pubblici e privati e alle organizzazioni non governative europee interessate e il 24 marzo 1997 con riferimento alle organizzazioni internazionali e alle autorità regionali europee interessate;

10. Ringraziando i numerosi esperti che hanno contribuito ai lavori preparatori e in particolare i Professori Régis Ambroise, Michael Dower, Bengt Johansson, Yves Luginbühl, Michel Prieur e Florencio Zoido, nonché la Sig.ra Cristiana Storelli, Relatrice della Carta urbana europea;

11. Ricordando la sua Risoluzione 53 (1997) mediante la quale aveva approvato, in modo provvisorio, un progetto preliminare di Convenzione europea del paesaggio basato su una versione espressa in termini non giuridici e uno studio del diritto comparato europeo;

12. Tenendo presenti i testi giuridici di diritto nazionale, comunitario e internazionale e i programmi intrernazionali così come figurano nell'allegato 2 dell'esposizione dei motivi della presente Raccomandazione;

13. Tenuto conto dei risultati molto incoraggianti della Conferenza di consultazione intergovernativa che ha organizzato a Firenze al 2 al 4 aprile 1998 in seguito all'invito del Ministero dei Beni culturali e ambientali italiano e della Regione Toscana, che ha permesso di stabilire un dialogo costruttivo con le autorità governative degli Stati membri del Consiglio d'Europa responsabili delle questioni relative al paesaggio per quanto riguarda la definizione di regole comuni volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei loro paesaggi attraverso il diritto internazionale, e ringraziando tali autorità per la loro attiva partecipazione alla conferenza;

14. Ricordando la sua Raccomandazione 31 (1997) mediante la quale aveva sollecitato pareri sul progetto preliminare di Convenzione contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997) all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;

15. Ringraziando:

a. l'Assemblea Parlamentare per il suo contributo ai lavori preparatori e il suo Parere interinale favorevole al progetto preliminare di Convenzione dato nella Risoluzione 1150 (1998);

b. il Comitato del Patrimonio Culturale del Consiglio d'Europa per il suo contributo ai lavori preparatori e il suo Parere interinale favorevole al progetto preliminare di Convenzione presentato in occasione della suddetta Conferenza;

c. Il Comitato delle Regioni per la sua opinione interinale favorevole al progetto preliminare di Convenzione presentata in occasione della suddetta Conferenza;

d. la Commissione Europea che, grazie alla sua partecipazione attiva alla suddetta Conferenza, ha contribuito in modo rilevante al miglioramento del testo del progetto preliminare di Convenzione;

e. il Comitato del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) per il suo parere favorevole al progetto preliminare di Convenzione europea del paesaggio espresso in occasione della sua ventunesima Sessione (Napoli, Italia, 1-6 dicembre 1997) e il Centro del patrimonio mondiale dell'UNESCO per il suo contributo ai lavori preparatori di tale progetto preliminare;

f. la Commissione mondiale delle aree protette e la Commissione del diritto dell'ambiente dell'Unione mondiale per la natura (IUCN) per il loro parere favorevole al progetto preliminare di Convenzione formulato in occasione della suddetta Conferenza;

g. l'insieme delle Organizzazioni non governative che hanno partecipato al processo di elaborazione e di consultazione riguardante il progetto preliminare di Convenzione.

16. Tenendo presenti il progetto di Campagna "l'Europa: un patrimonio comune", decisa dai Capi di Stato e di governo nel Piano d'azione che essi hanno adottato in occasione del loro ultimo Vertice tenutosi a Strasburgo nell'ottobre del 1997, che avrà come scopo di sviluppare il sentimento di appartenenza comune all'Europa attraverso la coscienza e la valorizzazione del suo patrimonio culturale e naturale;

17. Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa:

a. d'esaminare il progetto della Convenzione europea del paesaggio che figura in allegato in vista della sua adozione come Convenzione del Consiglio d'Europa già, se possibile, in occasione della suddetta campagna sul patrimonio, tenendo conto del progetto di relazione esplicativa del progetto di convenzione che figura in allegato all'esposizione dei motivi della presente Raccomandazione;

b. data la complessità del tema e la natura pluridisciplinare dell'oggetto del progetto di Convenzione europea del paesaggio, nell'ambito delle attività intergovernative volte all'esame del progetto di Convenzione europea del paesaggio, di interessare parallelamente il Comitato del patrimonio culturale e il Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica di tale progetto;

c. d'invitare il Congresso a presentare il progetto della suddetta Convenzione nell'ambito delle attività intergovernative paneuropee riguardanti il paesaggio in quanto contributo specifico di un organo del Consiglio d'Europa;

18. Invita l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a continuare a sostenere il progetto di Convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri e la sua apertura alla firma in quanto testo di diritto internazionale di portata vincolante nell'ambito della suddetta campagna.

ALLEGATO

PROGETTO DI CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

PREAMBOLO

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

1. Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e che tale scopo è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

2. Desiderosi di pervenire a uno sviluppo sostenibile fondato su un equilibrio armonioso tra l’individuo, la società, l’economia e l’ambiente;

3. Rilevando che il paesaggio, in quanto elemento complesso dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dell’urbanistica, svolge importanti funzioni d’interesse generale, su un piano culturale, ecologico e sociale e costituisce una risorsa economica la cui adeguata gestione può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

4. Coscienti che il paesaggio costituisce un aspetto essenziale nel contesto di vita delle popolazioni, che esso contribuisce all’elaborazione delle culture locali e che rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo allo sviluppo degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea;

5. Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e della prassi in materia di urbanistica, di trasporti, di reti, di turismo e di svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici producono l’effetto di accelerrare le modificazioni dei paesaggi;

6. Desiderando soddisfare l’auspicio delle popolazioni di svolgere un ruolo attivo nell’evoluzione dei paesaggi e di fruire d’un paesaggio di qualità;

7. Persuasi che il paesaggio, elemento essenziale del benessere individuale e sociale, comporti diritti e doveri per ognuno;

8. Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, dell’assetto territoriale, dell’autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera;

9. Constatando che nessuno strumento giuridico internazionale è dedicato specificamente e globalmente alla protezione, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi europei;

Si sono accordati su quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende dire con :

a. “Paesaggio”: una determinata parte di territorio, che può includere le acque costiere e/o interne, così come è percepita dalle popolazioni e il cui aspetto è dovuto a fattori naturali ed umani e alle loro interazioni;

b. “Protezione paesaggistica”: le azioni di mantenimento delle condizioni esistenti di un paessaggio, giustificate dal suo rilevante valore dovuto alla configurazione naturale particolare o al tipo d’intervento umano che lo riguarda;

c. “Gestione paesaggistica”: le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo duraturo, a garantire la regolare manutenzione del paesaggio e ad armonizzare le sue evoluzioni indotte dalle necessità economiche e sociali;

d. “Pianificazione paesistica”: le azioni basate su progetti che offrono un carattere prospettivo particolarmente marcato, volto alla realizzazione di nuovi paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni interessate;

e. “Obiettivo di qualità paesaggistica”: la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita.

Articolo 2: Campo d’applicazione

La presente Convenzione si applica a tutto il territorio europeo delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa concerne sia i paesaggi straordinari che i paesaggi ordinari che influiscono sull’ambiente di vita delle popolazioni in Europa.

Articolo 3: Obiettivi

Con la presente Convenzione ogni Parte s’impegna a garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi tramite l’attuazione di provvedimenti nazionali e l’organizzazione d’una cooperazione europea.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4: Ripartizione delle competenze

Nell’ambito del proprio ordinamento giuridico interno, ogni Parte definisce quale sia il livello amministrativo-territoriale più adeguato per l'attuazione della presente Convenzione in relazione alla rispettiva ripartizione delle competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, così come è definito dalla Carta europea dell’autonomia locale.

Articolo 5: Provvedimenti generali

Ogni Parte s’impegna a:
a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale, ecologico, sociale ed economico e fondamento della loro identità;

b. formulare e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione di provvedimenti particolari presi in considerazione del seguente articolo 6;

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri protagonisti interessati dalla concezione e dalla realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate alla precedente Littera b;

d. a considerare sistematicamente il paesaggio nelle politiche di gestione del territorio, di urbanistica e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche settoriali che possono avere una influenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6: provvedimenti speciali

I. Sensibilizzazione

Ogni parte s’impegna ad intraprendere presso la pubblica opinione, presso i responsabili politici e presso le associazioni, delle campagne d’informazione e di sensibilizzazione volte a promuovere e a sviluppare una coscienza del valore dei paesaggi presenti e futuri.

II. Formazione ed educazione

Ogni parte s’impegna a:

a. avviare attività di formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi;

b. organizzare programmi pluridisciplinari di addestramento professionale complementare per le diverse
categorie professionali, pubbliche e private, interessate direttamente o indirettamente dal paesaggio;

c. sviluppare insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni concernenti la sua protezione, la sua gestione e la sua pianificazione.

III. Identificazione e valutazione

1. Mobilitando i protagonisti interessati conformemente all’articolo 5.c di cui sopra e per una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte s’impegna a:

a. identificare i propri paesaggi, compresi i paesaggi "a rischio", ed analizzare le loro particolarità, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;

b. esprimere una valutazione dei paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai protagonisti interessati.
2. I lavori di identificazione e di valutazione potranno avvalersi degli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente Convenzione.

IV. Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte s’impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica concernente i paesaggi identificati e valutati, e ciò nell’ambito d’un processo di consultazione pubblica su scala locale, conformemente all’articolo 5.c di cui sopra.

V. Strumenti d’intervento

Tenendo conto della formulazione degli obiettivi di qualità paesaggistica, ogni Parte s’impegna ad attivare strumenti d’intervento volti alla protezione, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi. Tali strumenti potranno ispirasi a quelli che figurano, a titolo d’esempio, in allegato alla presente Convenzione.

CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7: Principi

Le Parti riconoscono che i paesaggi europei costituiscono una risorsa comune, per la protezione, la gestione e la pianificazione per la quale hanno il dovere di cooperare.

Articolo 8: Assistenza reciproca e scambio d’informazioni

Le Parti s’impegnano a:

a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite scambio d’esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;

b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione;

c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni prese in considerazione dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9: Paessaggi transfrontalieri

Le Parti s’impegnano, per quanto necessario, a predisporre programmi internazionali di pianificazione, gestione e pianificazione dei paesaggi transfrontalieri conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e facendo ricorso, per quanto possibile, alle collettività locali e regionali, sotto gli auspici della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

Articolo 10: Applicazione della Convenzione

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è incaricato di promuovere e seguire l’applicazione della presente Convenzione. A tal fine, può avvalersi dell’assistenza di altri organi del Consiglio d’Europa.

2. In applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, Il Comitato dei Ministri ha l’incarico in particolare:

a. di fare raccomandazioni alle Parti sui provvedimenti da prendere per l’applicazione della Convenzione richiamando, all’occorrenza, l’attenzione delle Parti sui paesaggi a rischio;

b. d’adottare linee direttrici concernenti i provvedimenti generali e specifici volti alla protezione, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi nazionali;

c. di promuovere programmi di sensibilizzazione pubblica e di formazione professionale e di favorire lo scambio d’informazioni e di ricerche in materia di paesaggio conformemente all’articolo 5.I e 5.II di cui sopra;

d. d’incoraggiare, in applicazione dell’articolo 9 della presente Convenzione, programmi di protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi transfrontalieri;

e. d’assegnare il “Premio europeo del paesaggio” e stabilire i criteri per la sua assegnazione, conformemente all'articolo 11 seguente;

f. di definire "la lista dei paesaggi d’interesse europeo” e fissarne i criteri d’iscrizione conformemente all'articolo 12 seguente;

g. di preparare ogni cinque anni una relazione sulla situazione e l’evoluzione delle politiche paesaggistiche delle Parti e di inviare questa relazione alle Parti e, per conoscenza, all’Assemblea Parlamentare e al Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa del Consiglio d’Europa;

h. di facilitare la cooperazione europea nel campo del paesaggio, sollecitando particolarmente contributi finanziari volontari da parte d’organismi pubblici e privati per l’applicazione della presente Convenzione, ad integrazione dei normali contributi delle Parti;

i. di preparare gli emendamenti necessari alla Convenzione e di esaminare quelli che sono stati proposti conformemente al successivo articolo 18.

Articolo 11: Premio europeo del paesaggio

1. Il Premio europeo del paesaggio puo' essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato facente Parte della presente Convenzione, hanno attuato una politica o dei provvedimenti volti alla protezione, alla gestione e/o alla pianificazione dei loro paesaggi che diano prova di una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee;

2. Il Comitato dei Ministri stabilisce e pubblica i criteri in base ai quali assegna il “Premio europeo del paesaggio”;

3. Le domande di assegnazione del “Premio europeo del paesaggio” saranno indirizzate al Comitato dei Ministri da parte degli Stati. Possono essere candidate collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione;

4. In base all’esame delle domande sottoposte in esecuzione del paragrafo 3 di cui sopra e dei criteri da esso enunciati, il Comitato dei Ministri può assegnare il “Premio europeo del paesaggio” alle collettività territoriali selezionate;

5. Il “Premio europeo del paesaggio” impone alle collettività locali e regionali che ne sono titolari di farsi carico in maniera durevole della protezione, della gestione e/o della pianificazione dei rispettivi paesaggi.

Articolo 12: Lista dei paesaggi d’interesse europeo

1. Possono essere iscritti sulla "Lista dei paesaggi d’interesse europeo” i paesaggi che presentino un particolare interesse per l’insieme delle popolazioni europee;

2. Il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri particolari in base ai quali un paesaggio può venir iscritto sulla ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo”. Tali paesaggi devono essere già stati riconosciuti per il loro particolare interesse a livello nazionale;

3. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Comitato dei Ministri una domanda d’iscrizione sulla ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo” di paesaggi che si trovino sul proprio territorio. Due o più parti possono sottoporre una domanda congiunta per quanto concerne un paesaggio transfrontaliero;

4. Ogni domanda dev’essere accompagnata da una documentazione tecnica che identifichi e valuti il paesaggio in questione e giustifichi l’interesse europeo che esso rappresenta in relazione ai criteri particolari menzionati al paragrafo 2 di cui sopra;

5. In base alle domande presentate dalle Parti in attuazione del paragrafo 3 di cui sopra e dei criteri da esso enunciati, il Comitato dei Ministri decide o meno l’iscrizione sulla ”Lista dei paesaggi di interesse europeo” dei paesaggi nazionali o transfrontalieri segnalati, previa consultazione dello Stato (o degli Stati) di cui trattasi e, all’occorrenza, delle autorità locali o regionali e delle organizzazioni non governative interessate. L’iscrizione può avvenire soltanto con il consenso dello Stato interessato (o degli Stati interessati);

6. La ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo” è oggetto d’una pubblicazione regolarmente aggiornata;

7. Le Parti s’impegnano a salvaguardare particolarmente i paesaggi iscritti sulla ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo” conformemente ai principi enunciati nella presente Convenzione e in applicazione d’un regolamento stabilito dal Comitato dei Ministri in occasione di ogni iscrizione;

8. Le Parti interessate dall’iscrizione sulla ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo” presentano ogni tre anni una relazione al Comitato dei Ministri;

9. Il Comitato dei Ministri può, previa audizione della Parte interessata (o delle Parti interessate) e consultazione delle autorità locali e regionali e delle associazioni interessate, stralciare l’iscrizione d’un paesaggio dalla ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo” nel caso in cui non rispettasse il regolamento previsto al paragrafo 7 di cui sopra e non corrispondesse più ai criteri previsti al paragrafo 2 di cui sopra;

10. L’iscrizione sulla ”Lista dei paesaggi d’interesse europeo” può essere autonoma o cumulativa con l’iscrizione sulla Lista del patrimonio mondiale in applicazione della Convenzione dell’Unesco riguardante la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale;

11. Una cooperazione scientifica e un coordinamento fra il Comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa dovrebbero essere oggetto di un accordo fra l’Unesco e il Consiglio d’Europa in applicazione dell’articolo 13.7 della Convenzione menzionata al paragrafo 10 di cui sopra;

12. Il Comitato dei Ministri può promuovere una cooperazione formale con le altre organizzazioni internazionali e con i programmi intergovernativi connessi alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio europeo.

CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI

Articolo 13

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione di disposizioni specifiche più favorevoli contenute in altri strumenti di diritto internazionale in vigore.

Articolo 14

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segratario Generale del Consiglio d’Europa;

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza d’un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;

3. Per ogni firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere d’un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 15

1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa alla maggioranza prevista all’articolo 20 (d) dello statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità degli Stati Contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri;

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 16

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori a cui si applicherà la presente Convenzione, senza poter limitare il campo d’applicazione previsto all’articolo 2 di cui sopra;

2. Ogni Parte può in seguito, in qualsiasi momento, con una dichiarazione rivolta al Segratario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segratario Generale;

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con notifica rivolta al Segratario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, rivolgendo una notifica al segretario Generale del Consiglio d’Europa;

2. La denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione;

2. Il loro testo è presentato per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che a sua volta lo trasmetterà a ogni Parte contraente, a ogni Stato firmatario e agli Stati membri del Consiglio d’Europa;

3. Ogni emendamento è adottato dal Comitato dei Ministri a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. Dovrà essere sottoposto all’accettazione delle Parti;

4. Ogni emendamento entra in vivore, nei confronti delle Parti che l’abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo alla scandenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l’avrà accettato successivamente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segratario Generale di averlo accettato.

Articolo 19

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato avente aderito alla presente Convenzione e alla Comunità Europea aderente:

a. Ogni firma;
b. Il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. Ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 14, 15, 16 e 18;
d. Ogni relazione e ogni decisione stabilita in applicazione delle disposizioni dell’articolo 10;
e. Ogni notifica fatta in virtù dell’articolo 17;
f. Ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione connessi con la presente Convenzione.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a il in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segratario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, nonché ad ogni Stato o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

ALLEGATO AL PROGETTO DI CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Esempi di strumenti giuridici, amministrativi, fiscali e finanziari specifici che possono essere adottati in vista della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi

1. Elaborazione di piani o programmi di lunga durata volti a determinare le caratteristiche dei paesaggi che saranno trasmessi alle future generazioni;

2. Elaborazione di piani paesaggistici su scala locale o regionale, segnatamente per le zone particolarmente degradate o in rapida evoluzione, prevedendo, all’occorrenza, la progettazione di nuovi paesaggi in relazione alle aspirazioni delle popolazioni interessate;

3. Integrazione delle considerazioni paesaggistiche nell’ambito della concezione e dell’attuazione dei programmi relativi alle zone naturali e ai siti culturali protetti;

4. Promulgazione d’uno statuto speciale per i paesaggi la cui qualità, rarità, il cui interesse storico e/o naturale e/o altri interessi specifici giustifichino uno speciale provvedimento di salvaguardia o un altro tipo d’intervento;

5. Integrazione delle politiche e degli obiettivi paesaggistici negli attuali strumenti di pianificazione urbanistica e di assetto territoriale a livello nazionale, regionale e locale, compresa più particolarmente la presa in considerazione del valore del paesaggio nelle domande di licenza edilizia e inclusione delle considerazioni paesaggistiche nell’ambito degli studi d’impatto ambientale;

6. Integrazione degli obiettivi di qualità paesaggistica nella realizzazione delle grandi opere pubbliche e delle infrastrutture, nonché nelle politiche settoriali in materia di ambiente, di agricoltura, di silvicoltura, di trasporti, di sviluppo sociale, culturale, industriale, minerario e turistico;

7. Adozione di provvedimenti d’incentivazione finanziaria e/o fiscale volti a garantire una salvaguardia, una gestione o piani paesistici più efficaci. Tali provvedimenti dovranno adattarsi il più possibile ai diversi tipi di paesaggio e ai bisogni delle collettività locali interessate;

8. Incentivazione verso qualsiasi soggetto pubblico o privato volta a definire, con agricoltori, proprietari fondiari o con organizzazioni non governative, contratti paesaggistici per la protezione, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi;

9. Obbligo posto in capo al privato proprietario di un bene che rientri in una zona il cui paesaggio sia stato previamente identificato e valutato, di prendere provvedimenti di protezione, di gestione o di pianificazione del paesaggio di cui esso sia il principale gestore, conformemente agli obiettivi di qualità paesaggistica precedentemente stabiliti;

10. Richiesta agli organismi pubblici, semipubblici e privati, compresi quelli senza scopo di lucro, a livello nazionale, regionale e/o locale, di adottare provvedimenti di protezione, di gestione o di pianificazione paesaggistici degli spazi di cui essi siano proprietari o gestori, nonché, all’occorrenza, la loro apertura al pubblico;

11. In caso d’urgenza, intervento di delega di questo compito da parte delle autorité pubbliche verso organizzazioni non governative interessate, al fine di tutelare paesaggi eccezionali o in grave pericolo e poterli salvaguardare;

12. In caso di necessità e nel caso in cui ciò costituisca il solo mezzo per salvaguardare un paesaggio, intervento diretto delle autorità pubbliche che preveda l’acquisizione consensuale d’un bene o la sua espropriazione in base a un idennizzo compensativo.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 27 maggio 1998, seconda seduta (ved. doc. (5) 8, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. F.Paour, a nome di P. Hitier, Relatore).

2 Con il sostegno, tra l'altro, dell'Agenzia svedese di protezione dell'ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, dell'Assetto del Territorio e della Pesca olandese, il Ministero dell'Ambiente norvegese, la Countryside Commissione inglese, il Ministero dell'Ambiente, della Consevazione della natura e della Sicurezza Nucleare tedesco, Il Ministero dell'Ambiente francese, il Fondo mondiale per la Natura (WWF).