15a SESSIONE

SESSIONE AUTUNNALE
Strasburgo, 2 - 3 dicembre 2008

Procedura per l’elezione del o della Segretario/a generale del Congresso

Risoluzione 273 (2008)[1]

Il Congresso, avendo adottato, in occasione della sua ultima sessione plenaria, la Risoluzione 256 (2008) relativa al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere, che al paragrafo 6 incarica la Commissione permanente di adottare la procedura per l’elezione del/della Segretario/a generale del Congresso, conformemente all’articolo 15.1 della Carta del Congresso,

a. adotta la procedura per l’elezione del/della Segretario/a generale del Congresso, preparata dall’Ufficio di presidenza del Congresso e riportata in allegato alla presente Risoluzione e decide di allegarla al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere;

b. decide di applicare la suddetta procedura conformemente al calendario proposto dall’Ufficio di presidenza nelle motivazioni della nota esplicativa, in vista della prossima elezione del/della Segretario/a generale del Congresso, prevista per la sua 17ª Sessione plenaria (13-15 ottobre 2009).

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ALLEGATO

PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEL /DELLA SEGRETARIO/A GENERALE DEL CONGRESSO

Adottata dalla Commissione permanente il 2 dicembre 2008

1. Avviso di vacanza

L’avviso di vacanza per la carica di Segretario/a generale del Congresso viene preparato dal/dalla Segretario/a Generale del Consiglio d’Europa, che indice una procedura di selezione esterna per l’assunzione, specificante le responsabilità legate alla carica, le qualifiche e competenze richieste e le condizioni e modalità di nomina.

2. Presentazione delle candidature:

a. la presentazione delle candidature per ricoprire la carica di Segretario/a generale del Congresso è libera;


b. le candidature devono pervenire al/alla Segretario/a Generale del Consiglio d'Europa entro il termine ultimo indicato nell'avviso di posto vacante, da fissarsi al più tardi ad almeno otto settimane prima dell’apertura della sessione plenaria nel corso della quale avrà luogo l’elezione.

3. Esame preliminare delle candidature:

a. i dossier di candidatura depositati entro la data limite saranno oggetto di una prima analisi da parte del/della Segretario/a Generale del Consiglio d’Europa, in funzione dei criteri indicati nell'avviso di posto vacante;

b. il/la Segretario/a Generale del Consiglio d’Europa trasmetterà al/alla Presidente del Congresso, entro i 15 giorni successivi alla data limite stabilita nell'avviso di posto vacante, due liste delle candidature ricevute, accompagnate dal suo parere e dai dossier corrispondenti: l’elenco A conterrà la/le candidatura/e non ricevibile/i e l’elenco B quelle che soddisfano i criteri stabiliti nell’avviso di posto vacante. 

4. Designazione dei candidati:

a. il/la Presidente del Congresso e i Presidenti delle due Camere si riuniscono per:

i.          esaminare le candidature trasmesse dal/dalla Segretario/a Generale del Consiglio d’Europa. Sulla base di un primo esame della conformità delle candidature con i criteri enunciati nell’avviso di posto vacante e con quelli indicati al punto 4.b, qui appresso, possono decidere di convocare alcuni o l’insieme dei candidati per un colloquio;

ii.          stabilire un elenco di nomi da sottoporre alla votazione del Congresso. Tale elenco deve comprendere da due a cinque nominativi (tranne nel caso in cui l’elenco B comprenda un unico candidato), eventualmente classificati in ordine di preferenza, con la motivazione scritta delle ragioni di tali scelte.

b.allo scopo di stabilire il suddetto elenco, il/la Presidente del Congresso e i Presidenti delle due Camere devono tenere conto, in modo particolare, dei seguenti criteri:

i.          obbligo di assunzione di persone che possiedano le massime qualità di integrità e di competenza corrispondenti alla carica da ricoprire;

ii.          necessità, nel quadro della politica delle pari opportunità del Consiglio d'Europa, di garantire una rappresentanza tendenzialmente paritaria dei due sessi per categoria e per grado;

iii.         necessità di un'equa ripartizione geografica delle cariche da ricoprire tra i cittadini degli Stati membri. La presente funzione in seno al Segretariato non sarà considerata la prerogativa di uno Stato membro determinato;

iv.         necessità di tenere conto delle qualifiche e dell'esperienza delle persone che già ricoprono incarichi all’interno del Consiglio d'Europa, al fine di offrire ai funzionari del Segretariato delle ragionevoli prospettive di carriera;

c. il/la Presidente del Congresso e i Presidenti delle due Camere trasmettono all’Ufficio di presidenza del Congresso la lista stabilita conformemente ai precedenti punti 4.a e b., precisando per iscritto le ragioni della loro scelta;

d. l’Ufficio di presidenza esamina la suddetta lista e stabilisce l’elenco definitivo dei candidati, eventualmente classificati in ordine di preferenza. Incarica il Presidente del Congresso di trasmetterlo, accompagnato dai curriculum vitae corrispondenti, ai membri del Congresso almeno una settimana prima dell'apertura della sessione del Congresso nel corso della quale si procederà all'elezione.

5. Procedura in seno al Congresso:

a. il Congresso procede all'elezione. Sono unicamente abilitati a votare i Rappresentanti o i loro Sostituti debitamente designati in virtù dell’articolo 5.1 del Regolamento e i cui poteri siano stati approvati dal Congresso;


b. la votazione ha luogo a scrutinio segreto. Sono incaricati dello spoglio delle schede due scrutatori per urna, estratti a sorte. Qualora venga presentata un’unica candidatura al Congresso, il o la candidato/a è dichiarato/a eletto/a senza procedere allo scrutinio, a meno che uno scrutinio non venga richiesto da almeno venticinque Rappresentanti o Sostituti debitamente designati in virtù dell’articolo 5.1 del presente Regolamento e i cui poteri siano stati approvati dal Congresso;

c. qualora, dopo il primo turno di scrutinio, nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, un secondo turno sarà organizzato per i candidati giunti al primo e al secondo posto dopo il primo turno. Viene eletto il candidato che al secondo turno ottiene la maggioranza relativa dei suffragi espressi. In caso di parità di voti, viene data la preferenza, se del caso, al candidato del sesso sotto-rappresentato al livello corrispondente a quello della carica da ricoprire in seno al Consiglio d’Europa. Se i candidati sono dello stesso sesso, verrà eletto/a il/la candidato/a più anziano/a.

d. sarà considerata valida ogni scheda di voto che consenta di individuare chiaramente la volontà del votante a favore di un/a candidato/a della lista definitiva.

6. Durata delle funzioni:

a. il/la Segretario/a generale del Congresso è eletto per un mandato di cinque anni rinnovabile.

b. il/la Segretario/a generale del Consiglio d’Europa lo/la nomina in conseguenza.

c. il mandato del/della Segretario/a generale del Congresso si concluderà, al più tardi, al raggiungimento dei limiti di età dei funzionari del Consiglio d’Europa, ossia 65 anni.



[1] Discussa e adottata dalla Commissione permanente del Congresso il 2 dicembre 2008 (vedi doc. CG(15)30RES, progetto di risoluzione presentata da H. Skard, (Norvegia, L, SOC) e H. Van Staa (Austria, R, PPE/CD), relatori).