Risoluzione 95 (2000)1 sulla procedura di elezione del direttore esecutivo o della direttrice esecutiva del cplre

Il Congresso, vista la proposta dell'Ufficio di presidenza,

1. Vista la Raccomandazione 56 (1999) sul rafforzamento statutario e sulla revisione della Carta del Congresso,

2. Viste la Raccomandazione 1409 (1999) e la Risoluzione 1188 (1999) dell'Assemblea parlamentare riguardanti le eventuali modifiche e l'aggiornamento della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE),

3. Visto il rapporto del Comitato dei Saggi (novembre 1998), e in particolare il paragrafo 53,

4. Considerando l'adozione da parte dei Delegati dei Ministri, il 15 marzo 2000, della Risoluzione statutaria (2000) 1 relativa al CPLRE e della Carta del CPLRE e in particolare l'articolo 15 di quest'ultima,

adotta la Procedura di elezione del Direttore esecutivo o della Direttrice esecutiva del CPLRE cosi' come figura in Allegato.

ALLEGATO

Procedura di elezione del Direttore esecutivo o della Direttrice esecutiva del CPLRE

1. Avviso di posto vacante

Viene annunciata la vacanza del posto di Direttore esecutivo/Direttrice esecutiva mediante avviso notificato dal Segretario generale per assunzione esterna indicante i requisiti richiesti.

2. Presentazione delle candidature

a. La presentazione delle candidature al posto di Direttore esecutivo/Direttrice esecutiva è libera.

b. Le candidature devono pervenire al Segretario generale del Consiglio d'Europa entro la data limite indicata nell'avviso di posto vacante.

3. Esame preliminare delle candidature

a. I dossier di candidatura trasmessi entro la data limite saranno oggetto di una prima analisi da parte del Segretario generale, in funzione dei criteri indicati nell'avviso di posto vacante.

b. Il Segretario generale trasmetterà al Presidente del Congresso, entro i 15 giorni successivi alla data limite stabilita nell'avviso di posto vacante, l'elenco delle candidature ricevute, indicando quelle che non sono ricevibili (elenco A) e quelle che soddisfano i criteri richiesti nell'avviso di posto vacante (elenco B).

4. Designazione dei candidati

a. Il Presidente del Congresso e i Presidenti delle due Camere si riuniranno per:

i. esaminare l'elenco delle candidature trasmesse dal Segretario generale. Alcuni dei candidati potranno essere convocati per un colloquio;

ii. stabilire, in base all'elenco delle candidature reputate ricevibili da parte del Segretario generale, un elenco comprendente cinque nomi al massimo, da sottoporre alla votazione del Congresso.

Per stabilire il suddetto elenco, il Presidente del Congresso e i Presidenti delle due Camere terranno conto, in modo particolare, dei seguenti criteri:

i. Assunzione di persone che possiedano le massime qualità di competenza e di integrità, e dimostrino l'attitudine a ricoprire la carica.

ii. Necessità, nel quadro della politica delle pari opportunità del Consiglio d'Europa, di garantire che si tenda ad ottenere una rappresentanza femminile e maschile in condizioni di parità per categoria e per grado.

iii. Necessità di un'equa ripartizione geografica delle cariche da ricoprire tra i cittadini degli Stati membri. La presente funzione in seno al Segretariato non sarà considerata la prerogativa di uno Stato membro determinato.

iv. Necessità di tener conto delle qualifiche e dell'esperienza delle persone già in carica presso il Consiglio d'Europa, al fine di offrire ai funzionari del Segretariato delle ragionevoli prospettive di avanzamento.

b. Il Presidente del Congresso e i Presidenti delle due Camere riferiranno all'Ufficio di presidenza del Congresso, che prenderà la decisione di trasmettere l'elenco definitivo dei candidati ai membri del Congresso.

c. L'elenco definitivo e i curriculum vitae dei candidati presi in considerazione verranno sottoposti ai membri del Congresso almeno una settimana prima dell'apertura della sessione del Congresso nel corso della quale si procederà all'elezione.

5. Procedura in seno al Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa

a. Il Congresso procederà all'elezione.

b. La votazione avrà luogo a scrutinio segreto. Due scrutatori, estratti a sorte, verranno incaricati dello spoglio delle schede.

c. Qualora, dopo il primo turno di scrutinio, nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentanti designati presso il Congresso, l'elezione avverrà, al secondo turno, a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, verrà data la preferenza alla candidata, se ce n'è una, e altrimenti al candidato più anziano.

6. Durata delle funzioni

a. Il Direttore esecutivo/La Direttrice esecutiva verrà eletto (a) per un periodo di cinque anni al termine dei quali potrà essere rieletto.

b. Il mandato del Direttore esecutivo/Direttrice esecutiva si concluderà, al più tardi, al raggiungimento dei limiti di età dei funzionari del Consiglio d'Europa, ossia 65 anni.

1 Discussa e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 25 maggio 2000 (ved. doc. CG (7) 9, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. A. Chénard, relatore).