Risoluzione 172 (2004) 1 sulla prevenzione della violenza nello sport, in particolare in occasione di partite di calcio: ruolo delle autorità locali e regionali
Il Congresso,
1. Ricordando la propria Risoluzione 27 (1996) riguardante « lo sport e le autorità locali» e la Dichiarazione di Lisbona adottata a seguito della 1ª Conferenza sul tema « ruolo dei poteri locali e regionali nella prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive, in particolare di partite di calcio» (Lisbona, 23-24 giugno 2003) ;
2. Tenendo conto delle Conclusioni dei vari gruppi di lavoro della Conferenza di Lisbona CG/CULT (10) 6) e delle attività e delle Raccomandazioni del Comitato permanente della « Convenzione del Consiglio d’Europa sulla violenza e sugli eccessi degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive» ;
3. Invita le autorità locali e regionali in Europa a tenere conto, al momento della preparazione e dell’organizzazione di grandi eventi sportivi (in particolare di partite di calcio), delle esperienze positive (le « buone pratiche ») presentate nel corso della Conferenza di Lisbona e in particolare dei seguenti principi:
a. In materia di sicurezza all’interno e nelle vicinanze degli stadi:
i. accertarsi della buona progettazione e della buona manutenzione degli stadi;
ii. favorire il coordinamento tra i vari servizi e i vari livelli di autorità coinvolti (nazionale, regionale, locale), per ottenere una buona preparazione delle manifestazioni sportive;
iii. tenere conto del ruolo dei media nella gestione e nella prevenzione delle crisi;
iv. tenere conto del ruolo del personale incaricato del servizio d’ordine (sorveglianti) all’interno degli stadi per la prevenzione della violenza, il che presuppone una buona formazione di tale personale;
v. provvedere a una saggia ripartizione dei posti negli stadi (separazione degli spettatori di squadre avverse) mediante un buon sistema di controllo e di vendita di biglietti;
b. In materia di accoglienza e di accompagnamento degli spettatori:
i. provvedere a un inquadramento appropriato degli spettatori:
- mediante stand di accoglienza per i tifosi visitatori nella città che ospita l’evento: le « Ambasciate dei tifosi »;
- mediante un affiancamento sociale e educativo dei tifosi per tutto l’anno. Tale inquadramento contribuisce a limitare gli eccessi e mira inoltre a lottare contro il razzismo e la xenofobia;
ii. trarre gli insegnamenti dalle « buone pratiche » distribuite in questo campo nell’ambito della Rete europea « EUROFAN » ;
c. Per quanto riguarda la partecipazione della popolazione locale, pianificare le manifestazioni sportive secondo il concetto di un evento festivo, che associ la popolazione locale a delle animazioni socio-culturali organizzate nelle città che ospitano l’evento;
4. Invita le autorità locali e regionali a tenere conto della Raccomandazione n°1/2003 relativa al ruolo delle misure socio-educative nella prevenzione della violenza nello sport, elaborata dal Comitato permanente della Convenzione del Consiglio d’Europa, e corredata da un manuale dettagliato di buone pratiche;
5. Incarica la propria Commissione della cultura e dell’educazione di proseguire le proprie attività in questo settore, in particolare sul tema delle politiche di prevenzione della violenza negli stadi e nelle loro vicinanze, segnatamente mediante:
a. la preparazione e la diffusione di una guida delle buone pratiche, a livello locale e regionale, in materia di prevenzione della violenza degli spettatori nel corso di manifestazioni sportive;
b. un aggiornamento regolare di tale guida.
1 Discussa e addottata dal Congresso il 26 maggio 2004, 2° seduta (ved. Doc. CG (11) 11, progetto di risoluzione presentato da B.J. Van Voorst tot Voorst (Paesi Bassi, R, EPP/DC) e H. Lund (Danimarca, L, SOC), relatori).