17a SESSIONE PLENARIA

Strasburgo, 13-15 ottobre 2009

Prevenire la violenza contro i bambini

Risoluzione 289 (2009)[1]

1. La violenza nei confronti dei bambini rappresenta un problema globale di enormi proporzioni, la cui reale portata non può essere che ipotizzata, poiché la maggior parte dei casi resta invisibile. Inoltre, l’ampiezza dei fenomeni conosciuti varia in funzione delle definizioni adottate e delle procedure di segnalazione esistenti.

2. Ciò che è incontestabile è che tale violenza, che si verifica prevalentemente nel contesto di punizioni impartite dai genitori, rappresenta una violazione dei diritti dei bambini che ha non soltanto un impatto diretto sulla salute fisica e mentale delle vittime, ma anche effetti socioeconomici sulla collettività nel suo insieme.

3. Mentre le procedure penali e la maggior parte di quelle civili sono abitualmente di competenza dello Stato, alcuni temi cruciali nel campo della protezione del bambino possono essere demandati alle regioni o ai poteri locali, quali la regolamentazione e l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e l’adozione di specifiche norme qualitative per i servizi di assistenza al bambino.

4. Inoltre, le amministrazioni regionali e locali hanno spesso significative competenze istituzionali, che possono essere utilizzate per equilibrare la distribuzione sul proprio territorio di risorse destinate alla protezione dei bambini, per armonizzare esigenze, risorse e priorità locali rispetto alle norme nazionali e internazionali. 

5. Le Linee guida di indirizzo politico relative a strategie nazionali integrate in materia di protezione dei bambini contro la violenza del Consiglio d’Europa, che prendono origine dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia, sono destinate a promuovere lo sviluppo e l’attuazione di strutture nazionali olistiche per la protezione dei bambini e dei ragazzi contro la violenza.

6. L’obiettivo del rapporto, della raccomandazione e della risoluzione del Congresso è assicurare un pieno supporto alle Linee Guida e contribuire a queste ultime e completarle analizzando alcune delle specificità del ruolo dei poteri locali e regionali nel contesto dei suddetti quadri nazionali.

7. Pertanto, il Congresso chiede ai poteri locali e regionali di fare in modo che le Linee Guida, in particolare per i punti che si riferiscono ai poteri locali e regionali, siano portate a conoscenza degli attori pertinenti sul proprio territorio e di stabilire contatti con il referente nazionale incaricato di agire quale collegamento tra le autorità locali competenti in materia di protezione del bambino e il Consiglio d’Europa.


8. Il Congresso invita, inoltre, i poteri locali e regionali ad inserire le seguenti tre dimensioni nelle proprie strategie di protezione del bambino:

Lavoro in rete e pianificazione partecipativa

a. esercitare pressioni per l’instaurazione di meccanismi permanenti di coordinamento con lo Stato volti ad armonizzare le politiche specifiche per i bambini e le politiche generali che hanno un impatto sulle loro condizioni di vita e la prevenzione principale e i diritti dei bambini nelle leggi, programmi e atti amministrativi e normativi a livello nazionale e regionale;

b. promuovere un analogo coordinamento e lavoro in rete inter-istituzionale e multidisciplinare nell’ambito dei livelli amministrativi decentrati, definendo meccanismi che possano operare a diversi livelli per garantire:

i.          a livello amministrativo, l’integrazione di politiche differenti, la valutazione di processi e risultati in corso e la promozione di iniziative specifiche quali la formazione, la raccolta dei dati e l’adozione di protocolli procedurali; e

ii.          a livello del management dei servizi, un team pluridisciplinare che ottimizzi le risorse professionali nel caso in cui non sia fattibile dal punto di vista finanziario o di efficienza creare un team specializzato permanente, limitando i rischi di doppioni e di ritardi negli interventi;

c. istituire una cooperazione formale tra i servizi di protezione dell’infanzia, le strutture di accoglienza femminile e i servizi per le donne vittime di violenza domestica per affrontare con determinazione la questione della testimonianza sulla violenza e mobilitare tutte le risorse disponibili per interventi e risposte di emergenza;

d. definire un piano di azione locale attraverso una “pianificazione partecipativa”, che costituisca un approccio complessivo, consensuale, con i principali attori, comprese le pertinenti associazioni professionali e di volontariato e le ONG, formalizzato da un accordo quadro che definisca gli obiettivi strategici, le priorità di azione, l’allocazione di risorse finanziarie, strutturali e professionali, gli standard e i requisiti qualitativi del servizio e le modalità di coordinamento tra i servizi locali e gli altri attori pertinenti;

Regolamentazione e criteri qualitativi

e. implementare, in conformità con le norme nazionali e internazionali, una serie di parametri e indicatori qualitativi progettati per l’adozione di sistemi di management della qualità da parte di tutti i servizi di assistenza ai bambini, nel settore pubblico e privato, comprese le procedure di accreditamento per la messa in opera di tali servizi e la supervisione degli operatori;

f. sviluppare linee guida regionali che definiscano con chiarezza procedure, ruoli e obiettivi degli interventi per l’individuazione di casi, l’accertamento e la protezione, comprese le risposte da predisporre in situazioni di emergenza per ridurre i margini di arbitrarietà o i ritardi ingiustificati;

g. riflettere sullo sviluppo e la promozione di una serie di linee guida etiche, per far fronte alla rivelazione di un abuso, da utilizzare nel sistema giudiziario e nei settori dell’educazione, del lavoro sociale e sanitario;

h. creare benchmark e criteri qualitativi favorevoli al bambino per incoraggiare organizzazioni, industrie e aziende private ad adottare politiche “favorevoli al bambino e contrarie alla violenza e allo sfruttamento” ed esigere, ad esempio nel caso del turismo sessuale, che operatori e agenzie turistiche locali adottino un codice di condotta e tengano informati i clienti di tale sfruttamento;

i. accertarsi che tutte le misure di protezione adottate dai servizi locali corrispondano alle specifiche esigenze di bambini disabili, rifugiati o altri bambini profughi, di bambini appartenenti a gruppi di minoranza o minori non accompagnati; 


Monitoraggio e valutazione

j. realizzare il monitoraggio e la valutazione dei piani e delle politiche di prevenzione in corso sulla base di un processo di revisione bottom-up, che coinvolga tutte le principali parti in causa;

k. introdurre mediatori regionali o meccanismi indipendenti per monitorare l’implementazione dei diritti e degli strumenti inerenti ai bambini nonché i canali a disposizione dei bambini per denunciare la violenza subita all’interno o all’esterno della famiglia, ad esempio a scuola o nei servizi di assistenza infantile.

9. Il Congresso invita il Comitato Economico e Sociale (ECOSOC) del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea a farsi promotore di un’analisi dell’impatto dell’attuale crisi sociale ed economica sul livello di protezione sociale e il welfare per bambini e famiglie, dedicando una particolare attenzione ai più vulnerabili, quali i bambini disabili, migranti o i minori non accompagnati.

10. Il Congresso chiede alle associazioni di poteri locali e regionali di provvedere alla diffusione dei contenuti della presente risoluzione, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento e gli Abusi Sessuali e delle sue Linee guida di indirizzo politico relative a strategie nazionali integrate in materia di protezione dei bambini contro la violenza.

11. Il Congresso si impegna a continuare a contribuire ai lavori del programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”, tramite la propria Commissione della Coesione Sociale e la partecipazione alla Piattaforma sui Diritti dell’Infanzia, lanciata in giugno 2009.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 14 ottobre 2009, 2a seduta (vedi documento CG(17)9, relazione esplicativa, presentata da C. Tascon-Mennetrier, Francia (L, SOC) nel nome di P. Bosch I Codola, Spagna (R, SOC), relatore).