Raccomandazione 53 (1999)1 sulle politiche per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie

Il Congresso,

Avendo preso conoscenza,

1. Dei risultati della Conferenza Internazionale sulle politiche per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie, organizzata su iniziativa del CPLRE con il sostegno delle autorità di San Pietroburgo dal 2 al 4 aprile 1998, e segnatamente della Dichiarazione finale adottata all’unanimità al termine della Conferenza a cui hanno partecipato, in qualità di relatori, non solamente città e regioni europee ma anche ONG impegnate nella protezione dell’infanzia e nella lotta contro la miseria;

2. Della relazione presentata dal sig. K.-C. Zahn (Germania) in seguito a tale Conferenza.

Ricordando:

3. Che gli obiettivi fondamentali del Consiglio d’Europa sono la salvaguardia e la promozione dei diritti dell’uomo, dello Stato di diritto e della democrazia e che il Piano d’azione adottato in occasione del 2° Vertice dei Capi di Stato e di governo ha posto particolarmente l’accento sulla protezione della dignità umana contro l’esclusione sociale e sulla protezione dell’infanzia;

4. La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, la Carta sociale europea e la Carta sociale riveduta;

3. La Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino;

5. La Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale adottata dalla Risoluzione 237 della CPLRE, nonché gli altri testi afferenti ai diritti fondamentali e ai diritti del cittadino dei meno abbienti in Europa2;

6. Le prese di posizione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, segnatamente la Raccomandazione 1121 (1990) relativa ai diritti del bambino e la Raccomandazione 1286 (1996) relativa a una strategia europea per i bambini;

7. La Raccomandazione n. R (87)3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee, che mira a garantire il rispetto delle regole minime d’umanità e di dignità negli istituti penitenziari;

8. Le “Conclusioni e Raccomandazioni” formulate nel 1994 dal Comitato direttivo sulla politica sociale del Consiglio d’Europa riguardo ai “bambini di strada”;

9. Il sostegno determinante apportato dal CPLRE ai progetti condotti dalle ONG a San Pietroburgo tra il 1995 e il 1997 a favore della gioventù diseredata, con l’appoggio finanziario dell’Ufficio comunitario d’aiuto umanitario (ECHO).

Constata:

10. Che giovani, adolescenti, se non addirittura bambini in tenera età, nonché famiglie veramente meno abbienti, e segnatamente donne sole con i loro bambini, sono attualmente in Europa condannati a vivere, provvisoriamente o per lunghi periodi di tempo, nelle strade e negli altri spazi delle nostre città, regioni e campagne;

11 Che le condizioni di vita di tali minori senza alloggio, privi di risorse, di cure e d’educazione, sono a dire il vero inumane e li espongono per di più a entrare in conflitto con le leggi penali;

12. Che gli adolescenti/i giovani di strada in attesa di giudizio sono incarcerati in condizioni estremamente deleterie per la loro salute, la loro educazione, il loro inserimento sociale, che ipotecano, in poche parole, il loro futuro;

Dichiara:

13. Che tali situazioni costituiscono una violazione non solo dei diritti dell’uomo e dei diritti del bambino, ma anche della dignità di tutta la società;

14. Che spetta alla società civile, e in primo luogo ai suoi rappresentanti eletti, applicare il diritto dei bambini alla protezione giuridica;

15. Che ogni minore ha il diritto inalienabile di vivere in modo dignitoso nella famiglia d’origine o, allorché ciò non sia possibile, in adeguate strutture sostitutive;

Sottolinea:

16. Il ruolo centrale che possono e devono svolgere le autorità locali e le autorità giudiziarie per la concezione e l’attuazione d’una politica globale dell’infanzia e della gioventù in pericolo;

17. L’impellente necessità di combattere senza indugio lo stato di abbandono in cui si trovano i bambini/gli adolescenti di strada tramite nuovi approcci, un assiduo lavoro di controllo, un’identificazione delle famiglie, un lavoro di reinserimento sociale, ivi compreso l’orientamento dei minori senza famiglia;

18. La necessità di creare istituzioni specializzate per le donne sole e i loro bambini senza alloggio;

19. L’urgente necessità di smantellare strutture antiquate, superflue, insalubri di reclusione preventiva di lunga durata e di sostituirle con “comunità” o “centri di accoglienza”;

20. L’esigenza di rivedere le strutture e il funzionamento della giustizia dei minori3, segnatamente l’età della responsabilità penale, le procedure, l’eliminazione della reclusione preventiva di lunga durata, l’introduzione di pene sostitutive all’incarcerazione, la durata delle pene d’incarcerazione, la sostituzione dei provvedimenti repressivi con provvedimenti educativi e la sostituzione delle carceri con istituzioni affidate ad associazioni autorizzate di volontari;

21. La priorità di politiche incentrate sulla prevenzione rispetto a politiche repressive4 per evitare l’ingresso o la progressione dei giovani nel sistema penale, procurando loro un sostegno e un ambito di vita stabili, mettendo in piedi una politica di promozione ben pianificata, coordinata e periodicamente valutata per i minori meno abbienti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni pubbliche e private che si occupano delle famiglie, dell’infanzia e della gioventù

22. Gli sforzi già sostenuti qui e là dalle autorità locali e giudiziarie, nonché dalla società civile (ONG, associazioni di volontari, ecc.), miranti a riformare le politiche dell’infanzia e della famiglia e il sistema giudiziario dei minori.

Raccomanda:

I. Agli Stati membri del Consiglio d’Europa

23. Di applicare in tutta la sua totalità la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino;

24. Di prendere in considerazione, a tal fine, gli orientamenti contenuti nella Dichiarazione finale adottata al termine della Conferenza di San Pietroburgo, incentrata sulla presente Raccomandazione, al fine d’introdurre delle riforme nelle loro politiche a favore dell’infanzia e delle famiglie diseredate, nonché nel sistema giudiziario e penitenziario;

25. Di lottare contro ogni forma d’abuso sessuale o economico e altro, nonché qualsiasi tipo di sfruttamento dei bambini diseredati;

26. D’istituire, ai diversi livelli territoriali, “mediatori” incaricati di promuovere e di difendere i diritti dell’uomo e i diritti del bambino;

27. D’esaminare attentamente la divisione delle competenze e delle risorse con le collettività locali nel campo delle politiche per l’infanzia, la gioventù in pericolo e le loro famiglie;

II. Al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

28. Di prendere nota dei risultati della Conferenza di San Pietroburgo (2-4 aprile 1998) e più particolarmente della Dichiarazione finale adottata al termine della Conferenza;

29. Di trasmettere tali risultati, nonché la presente Raccomandatione, al Comitato direttivo per i diritti dell’uomo, al Comitato europeo per i problemi criminali e agli organi della gioventù perché ne tengano conto nell’ambito dell’attuazione dei programmi intergovernativi d’attività;

30. Di pronunciarsi, alla luce dei lavori dell’Assemblea parlamentare e del CPLRE, sulla creazione di “mediatori”, ai diversi livelli territoriali degli Stati membri, incaricati di promuovere e di difendere i diritti dell’uomo e i diritti del bambino e di proporre una Raccomandazione da indirizzare agli Stati membri;

31. D’aiutare le ONG aventi statuto consultivo presso il Consiglio d’Europa a dare vita a progetti, nell’ambito delle Attività per lo sviluppo e il consolidamento della stabilità democratica (ADACS), miranti allo sviluppo della società civile mediante la formazione, segnatamente in quei paesi che sono entrati da poco in democrazia, di un personale competente nel campo della protezione dei bambini, della promozione delle famiglie diseredate e dei minori di strada, della riabilitazione dei minori che sono stati condannati a una pena di reclusione o a una pena sostitutiva, della gestione dei “centri d’accoglienza” o delle “comunità” d’accompagnamento dei minori;

32. Di prevedere, nell’ambito dell’assistenza prestata ai paesi dell’Europa orientale, programmi di formazione specifici per il personale giudiziario, amministrativo e di pubblica sicurezza destinato ad occuparsi dei minori appartenenti ai gruppi a rischio;

33. Di promuovere, in cooperazione con l’Unione Europea e altri organizzazioni internazionali, segnatamente l’UNICEF, riforme strutturali nel sistema giudiziario e penitenziario riguardanti i minori, ivi compreso e soprattutto la sostituzione d’istituzioni sorpassate di reclusione preventiva di lunga durata con “comunità” e “centri d’accoglienza” affidati ad associazioni autorizzate;

III. All’Unione Europea

34. Di prevedere senza indugio la concessione, ai paesi europei non membri dell’Unione, di aiuti specifici finalizzati al compimento di profonde riforme strutturali nei sistemi giudiziari e penitenziari, segnatamente quelli che riguardano i minori;

35. Di cooperare, a tal riguardo, con il Consiglio d’Europa e le istituzioni internazionali come l’UNICEF, che è già impegnato in tale ambito;

36. D’aiutare il volontariato europeo a creare a San Pietroburgo un “osservatorio” sul mondo dei giovani, nonché una scuola di formazione permanente del volontariato;

IV. Alle ONG aventi statuto consultivo presso il Consiglio d’Europa

37. Che sono particolarmente attive nel campo dell’infanzia e della politica familiare, di concorrere all’applicazione della Dichiarazione finale di San Pietroburgo, favorendo la creazione di strutture per il volontorariato e prevedendo programmi di formazione per i volontari e i lavoratori sociali;

38. Di prevedere accordi di gemellaggio/collaborazione tra associazioni appartenenti a diversi paesi, e segnatamente con le associazioni di volontari di San Pietroburgo, allo scopo di creare uno scambio d’informazione e di formazione reciproche e di mutua assistenza;

V. All’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

39. Di perseguire la sua azione a favore dei bambini e degli adolescenti di strada e delle famiglie diseredate in qualsiasi parte d’Europa, ma più particolarmente nei paesi che non hanno portato a termine la loro transizione giuridica e amministrativa;

40. Di pronunciarsi rapidamente a favore della creazione di “mediatori” incaricati di promuovere e di difendere i diritti del bambino;

41. Di sostenere gli sforzi compiuti dall’UNICEF in Russia miranti a riformare i sistemi giudiziari e penitenziari dei minori.

ALLEGATO

Dichiarazione finale della Conferenza Internazionale

Le politiche per i bambini/gli adolescenti
diseredati e le famiglie

San Pietroburgo, 2-4 aprile 1998

I partecipanti alla conferenza internazionale sulle “politiche per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie”, tenutasi a San Pietroburgo dal 2 al 4 aprile 1998 su iniziativa del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa,

sentiti:

- le relazioni di responsabili politici di città e regioni di San Pietroburgo (Russia), Amburgo (Germania), Padova (Italia), Bucarest (Romania), Strasburgo (Francia), London Borough of Newham (Regno Unito), Puskin (Russia), Dublino (Irlanda), Budapest (Ungheria), nonché di altre città e regioni della Grande Europa, sulle politiche intraprese per i bambini/gli adolescenti diseredati e le famiglie;

- il punto di vista di parlamentari, eletti locali e regionali, esperti e ricercatori, direttori di istituti penitenziari e di altre istituzioni;

- le relazioni di giudici per bambini di San Pietroburgo, Bobigny (Francia), East London Borough of Tower Hamlets e Newham (Regno Unito), sul ruolo delle autorità giudiziarie in un contesto locale;

- rappresentanti d’organizzazioni non governative, d’associazioni e del volontariato di diversi paesi europei;

- le conclusioni di una tavola rotonda che ha riunito rappresentanti dei diversi gruppi di partecipanti alla conferenza;

1. Constatano l’esistenza, in tutt’Europa, di minori5 le cui condizioni di vita costituiscono una violazione ai diritti dell’uomo e ai diritti del bambino riconosciuti in svariate convenzioni internazionali adottate o ratificate dalla grande maggioranza degli Stati membri del Consiglio d’Europa;

2. Constatano, in particolare, che tali condizioni di vita particolarmente inumane colpiscono soprattutto i bambini e i giovani degli ambienti più poveri, i bambini di strada e i giovani incarcerati, segnatamente quelli che sono in attesa di giudizio;

3. Sottolineano che la Convenzione relativa ai diritti del bambino delle Nazioni Unite proclama il diritto dei bambini ad essere protetti, ad avere adito ai diritti e a essere considerati come cittadini attivi;

4. Ritengono che tale diritto costituisce allo stesso tempo un ardente dovere delle società civili e delle autorità pubbliche liberamente elette o nominate a qualsiasi livello di competenza territoriale; le società civili e i rappresentanti politici e amministrativi hanno, in particolare, il dovere morale ma anche giuridico di fornire a ogni minore in difficoltà o in pericolo il sostegno e l’aiuto adeguati allo stato di gravità della sua situazione;

5. Dichiarano che ogni minore ha il diritto inalienabile di vivere in modo dignitoso nella sua famiglia d’origine e, allorché ciò non sia possibile, il diritto di essere integrato in famiglie d’accoglienza o in adeguate strutture d’accoglienza pubbliche o private;

6. Sono convinti che l’applicazione delle convenzioni e dei testi internazionali relativi ai diritti del bambino necessita una cooperazione e una solidarietà internazionali, profonde, durature e fondate sulla fiducia, che il Consiglio d’Europa e i suoi Stati membri possono concepire e attuare con i loro mezzi;

7. Sottolineano il ruolo importante che possono e devono svolgere le autorità comunali e le autorità giudiziarie in un contesto locale per incitare i diversi servizi che si occupano della gioventù a elaborare alternative innovatrici e ricche d’immaginazione alle pratiche attuali e a formulare in modo coordinato una politica per la gioventù;

8. Sottolineano l’attualità e la pertinenza delle “Conclusioni e Raccomandazioni” formulate nel 1994 dal Comitato direttivo sulla politica sociale del Consiglio dEuropa riguardo ai “bambini di strada” e condividono le considerazioni espresse dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa contenute nella Raccomandazione 1221 (1990), relativa ai dititti del bambino, e nella Raccomandazione 1286 (1996), relativa a una strategia europea per i bambini.

A. Sottolineano un’estrema urgenza: combattere senza indugio lo stato d’abbandono in cui si trovano i bambini e gli adolescenti che vivono nelle strade e in altri spazi delle nostre città , regioni e campagne mediante:

1. Un paziente lavoro d’approccio e di presenza delicati nei confronti di questi giovani, condotto da lavoratori della strada, volontari, autorità pubbliche di qualsiasi natura, con l’aiuto dei cittadini particolarmente sensibilizzati;

2. Primi contatti miranti a instaurare un rapporto di fiducia reciproca tra i giovani e gli adulti, grazie a offerte d’aiuto al fine di soddisfare i bisogni essenziali dei giovani, sia sul piano materiale che morale;

3. Un assiduo lavoro di controllo dei giovani e allo stesso tempo d’identificazione delle famiglie, quand’esse esistono, mirante a esplorare ogni possibilità di riallacciare, se necessario nell’interesse dei giovani, i contatti tra queste ultime e i giovani;

4. Un lavoro di reinserimento sociale che richiede l’intervento di svariati protagonisti sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (o altra autorità competente) incaricata di proteggere i minori, segnatamente allorché si tratti di scegliere la destinazione definitiva del giovane;

5. L’assistenza integrale, affettiva ed educativa dei bambini, quando i legami con la famigli sono definitivamente spezzati o quando essi sono senza famiglia;

6. Un orientamento educativo e professionale dei giovani adolescenti.

B. Formulano una grande richiesta: rivedere le strutture e il funzionamento della giustizia minorile, conformemente agli standard minimi delle Nazioni Unite relativi alle regole dell’amministrazione della giustizia giovanile (1985):

1. Riesaminando periodicamente l’età della responsabilità penale, veramente assai bassa in alcuni paesi, alla luce delle diverse politiche di prevenzione e dei loro risultati;

2. Prevedendo una protezione giudiziaria speciale e una procedura speciale per i minori (creazione di tribunali o corti per bambini, leggi penali speciali per i giovani, ecc.);

3. Garantendo ad ogni minore che è oggetto di una procedura giudiziaria un esame immediato del suo caso e nel rispetto dei termini tassativi, eliminando i tal modo la necessità di strutture di reclusione preventiva di lunga durata: “Justice delayed is justice denied”;

4. Garantendo un’assistenza giuridica, psicologica e sociale per i giovani meno abbienti che potrebbe essere fornita da professionisti volontari (Associazioni, ONG), autorizzati dalle autorità giudiziarie;

5. Prevedendo, in ultima istanza, pene sostitutive all’incarcerazione o pene d’incarcerazione aventi una durata minima strettamente fissata all’interno di parametri legalmente stabiliti;

6. Sostituendo progressivamente i provvedimenti repressivi con provvedimenti educativi, nonché le carceri con “comunità” o “centri d’accoglienza” capaci d’accompagnare da vicino i giovani, di educarli veramente e di formarli professionalmente. Tali istituzioni potrebbero essere affidate, mediante convenzione pubblica, a gruppi o associazioni di volontari riconosciuti sia dalle autorità giudiziarie che dalle autorità locali;

C. Proclamano la priorità della prevenzione sulla repressione, fondata su politiche conformi ai Principi direttivi delle Nazioni Unite sulla prevenzione della delinquenza giovanile (1985):

1. Che possano rivelarsi in fin dei conti conformi alle esigenze di una società civile, dell’umanità e dell’efficacia perché generalmente meno costose di qualsiasi altra politica centrata su strutture di repressione rigide e durevoli. È ormani accertato, infatti, che i bambini e i giovani senza alloggio rischiano, prima o poi, di entrare in conflitto con le leggi penali: conviene perciò prevenire l’ingresso o la progressione dei giovani nel sistema penale procurando loro un sostegno e un ambito di vita stabili;

2. Che mirino a fare uscire dall’isolamento e a coordinare i diversi servizi, reparti, protagonisti pubblici e privati, al fine d’evitare qualsiasi rottura inutile tra le famiglie e i bambini in tenera età o gli adolescenti;

3. Che identifichino i gruppi di giovani e le famiglie in stato di miseria, assicurino loro progressivamente una vera promozione familiare, un adito ai diritti fondamentali (salute, alloggio, ecc.), associando gli insegnanti e altri protagonisti sociali (servizi sociali e sanitari, polizia, se necessario, e giudici per bambini), senza dimenticare le persone interessate in qualità di veri e propri partner;

4. Che attuino per i genitori e i giovani programmi d’educazione dei genitori all’interno o all’esterno degli istituti scolastici;

5. Che ogni autoritá pubblica dovrebbe attuare in modo coordinato alla luce di un piano stabilito su una base di prossimità, secondo il principio di sussidiarietà e di divisione delle competenze;

6. Che si appoggino sul volontariato attivo, capace di completare l’azione dei poteri pubblici e di prendere in mano problemi che questi ultimi non si pongono neanche, e di creare in tal modo una rete di solidarietà di base senza pari;

7. Valtutate periodicamente, per mezzo di studi d’impatto, per verificare, ad esempio, che esse raggiungano veramente i meno abbienti.

Raccomandano:

Agli Stati:

1. Il totale rispetto e la completa applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino;

2. Di stabilire pene esemplari per tutti coloro che sfruttano economicamente, sessualmente o in altro modo i bambini diseredati;

3. Di creare dappertutto in Europa una nuova istituzione giuridica: l’”Ombudsman” o “mediatore” incaricato di promuovere e di difendere i diritti del bambino ancorati alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino;

4. Che la divisione delle responsabilità e delle competenze con le collettività locali in un ambito così significativo come i diritti dell’uomo e del bambino sia accompagnata da un’adeguata divisione delle risorse finanziarie.

Alle collettività locali della Grande Europa:

1. Di “regolare e gestire”, conformemente alla Carta europea dell’autonomia locale, gli affari pubblici “in favore delle loro popolazioni”, ivi compreso perciò e in modo prioritario i bambini/gli adolescenti e le famiglie che si trovano in situazioni di grande precarietà;

2. D’intervenire in modo coordinato con i servizi di polizia, le autorità giudiziarie e altre autoirità interessate nel campo della prevenzione e della rieducazione dei bambini/degli adolescenti e delle famiglie appartenenti ai gruppi a rischio;

3. Di sostenere con ogni mezzo possibile, e segnatamente tramite provvedimenti legislativi e finanziari, le associazioni, i gruppi di volontari che operano per il benessere dei giovani diseredati e delle loro famiglie;

4. D’appoggiare la collaborazione con le autorità locali e giudiziarie di altre città e regioni d’Europa al fine d’organizzare programmi di scambio e di formazione intraeuropei per magistrati, avvocati, rappresentanti della polizia e rappresentanti di altre autorità interessate, attivi nel campo del diritto penale dei minori.

Per quanto riguarda San Pietroburgo:

5. Una cooperazione più spinta tra la regione di San Pietroburgo e regioni d’altri paesi europei nei settori sociali e sanitari che conduca ad accordi sul piano amministrativo e della formazione del personale;

6. L’urgente iniziazione del personale amministrativo, giudiziario e di polizia alla Convenzione relativa ai diritti del bambino e al trattamemto professionale della problematica dei bambini appartenenti ai gruppi a rischio;

7. Di favorire gli accordi autonomi e volontari di collaborazione e di gemellaggio tra associazioni appartenenti a differenti paesi, e segnatamente con le associazioni di volontari di San Pietroburgo, in vista di reciproci scambi d’informazione e formazione;

8. La creazione a San Pietroburgo, con l’aiuto del volontariato europeo, di un “Osservatorio” sul mondo dei giovani, nonché di una scuola di formazione permanente al volontariato che potrebbe promuovere, facilitare e attuare progetti e reti europei;

9. Di sostenere qualsiasi iniziativa delle autorità di san Pitroburgo finalizzata a creare un “mediatore” per i diriti del bambino che abbia i mezzi per compiere in modo effettivo la sua missione;

10. D’accogliere favorevolmente le proposte dell´UNICEF di fornire un aiuto al fine di:

- rafforzare il coordinamento degli sforzi intrapresi e delle attività condotte dalle autorità pubbliche e dal settore non governativo a favore dei bambini e degli adolescenti;

- creare la funzione di “mediatore” per i diritti dei bambini;

- sostenere iniziative in materia di giustizia giovanile, segnatamente la formazione di giudici per bambini, riproducendo un progetto pilota già portato avanti in un quartiere della città di Mosca.

1 Discussa e approvata dalla Commissione Permanente del Congresso il 5 marzo 1999 (cfr. doc. CG (5) 24, progetto di Raccomandazione, presentato dal sig. K. C. Zahn, Relatore).

2 - Risoluzione 243 (1993) su cittadinanza e grande povertà: la Dichiarazione di Charleroi;
- Risoluzione 244 (1993) sul diritto all’alloggio e sulle condizioni della sua applicazione da parte delle autorità locali e regionali;
- Risoluzione 41 e Raccomandazione 26 (1996) su “Salute e cittadinanza: l’assistenza sanitaria per i meno abbienti in Europa”;
- Risoluzione 43 (1997) sull’apertura dell’Europa a tutti i giovani: città e regioni in azione.

3 Cfr. gli standard minimi delle Nazioni Unite relativi alle regole dell’amministrazione della giustizia giovanile (1985).

4 Cfr. "I principi direttivi delle Nazioni Unite sulla prevenzione della delinquenza giovanile" (1985).

5 Minori: persone aventi meno di 18 anni, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino.