Risoluzione 92 (2000)1 sulla partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale

Il Congresso,

1. Ricordando, in particolare :

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, che è stata aperta alla firma degli Stati membri dal febbraio 1992 ;

- la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e i suoi protocolli addizionali;

2. Considerando i risultati della conferenza di Strasburgo, svoltasi il 5 e il 6 novembre 1999 sul tema «Quale partecipazioni dei residenti stranieri alla vita pubblica locale?» e l'Appello adottato dai partecipanti a conclusione della conferenza;

3. Esprimendo i propri ringraziamenti alla Città di Strasburgo e al suo Consiglio Consultivo degli Stranieri (CCE) grazie ai quali è stata resa possibile l'organizzazione di questa conferenza;

4. Prendendo atto della relazione della Sig.ra Lund e della Raccomandazione N°… (2000) relativa alla « partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale » ;

5. Sottolineando l'attualità politica di questo dibattito in numerosi paesi europei;

6. Riferendosi in modo particolare al punto 8 dell'Appello di Strasburgo, che chiede al Congresso di approfondire, in partenariato con gli enti locali, la reciproca conoscenza dei vari modelli di partecipazione a vantaggio di tutti gli abitanti della collettività ;

7. Persuaso che i principi democratici richiedono di non estraniare dalla vita pubblica locale i residenti stranieri stabiliti in modo legale e durevole sui territori degli stati europei, qualunque sia il loro paese di origine;

8. Convinto che l'accesso a tale diritto è un traguardo essenziale per la coesione sociale delle città e perché vengano conseguite una tolleranza e una pace durevoli nelle nostre società;

Invita gli enti territoriali d'Europa a:

9. Adoperarsi perché venga riconosciuto ai residenti stranieri lo status di cittadini residenti attivi nella vita della comunità e protagonisti della vita pubblica;

10. Sostenere attivamente le associazioni di residenti stranieri che si adoperano per la loro integrazione, lottano contro ogni forma di intolleranza e svolgono il ruolo di interlocutori privilegiati tra gli organi decisionali a livello locale e regionale e tali residenti;

11. Rafforzare le informazioni trasmesse ai residenti stranieri sui loro diritti e doveri nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali, come pure sulle possibilità offerte loro in termini di diritto di associazione, libertà di espressione, partecipazione e consultazione;

12. Redigere, in cooperazione con le popolazioni interessate, delle Carte sui principi guida da seguire per una politica relativa ai residenti stranieri nella città;

13. Permettere ai residenti stranieri di partecipare ai referendum e ai processi di consultazione a livello locale;

14. Istituire a livello locale e/o regionale degli organi consultivi incaricati di rappresentare i residenti stranieri, ispirandosi agli esempi già esistenti in un gran numero di altre città e regioni d'Europa;

15. Riconoscere a tali organi - senza relegarli in un ruolo puramente consultivo - una capacità di iniziativa e di proposta, affinché portino all'attenzione dei Consigli comunali le tematiche di maggior interesse per loro e che riguardano la comunità dei residenti stranieri;

16. Dotare tali organi di un personale adeguato, di un budget di esercizio e di strutture che consentano loro di svolgere pienamente il ruolo che consiste nel preparare il contesto entro il quale verranno prese le decisioni in tutti i settori della politica della città che hanno delle ripercussioni sui residenti stranieri;

17. Migliorare la visibilità dei politici di origine straniera al fine di facilitare l'accettazione da parte dell'insieme della popolazione del ruolo e del posto degli stranieri nella vita della città;

18. Prendere in esame la possibilità di designare ugualmente, nei servizi pubblici di cui le città e le regioni hanno la responsabilità, delle persone qualificate che possano svolgere un ruolo di consigliere e di mediatore con i residenti stranieri;

19. Agevolare, ogni qualvolta si riveli possibile, l'integrazione in seno alle amministrazioni locali di membri delle comunità di residenti stranieri;

20. Formare il personale delle amministrazioni locali perché sia in grado di accogliere i residenti stranieri, informarli, consigliarli ed assisterli nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative;

21. Aiutare i residenti stranieri ad acquisire le competenze, ivi comprese quelle linguistiche, che consentano loro una completa integrazione nella vita economica, sociale e culturale della città;

22. Partecipare allo scambio di esperienze tra città e regioni d'Europa e sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della completa partecipazione dei residenti-cittadini alla democrazia locale e regionale, qualunque sia il loro paese d'origine;

23. Dibattere questa questione in seno ai vari partiti politici, difendendo il principio secondo il quale non può esistere una vera democrazia locale senza una piena partecipazione di tutti gli abitanti della collettività;

24. Adoperarsi per una politica globale di integrazione, coraggiosa e generosa, in tutti i settori della vita sociale, economica e culturale che rispetti la pari dignità di tutti i cittadini;

Invita il Comitato delle Regioni dell'Unione europea a:

25. Diffondere tra tutti i suoi membri le conclusioni della conferenza di Strasburgo e l'Appello adottato dai suoi partecipanti;

26. Utilizzare tutta l'influenza di cui dispone perché vengano adottate in tutti i paesi dell'Unione europea delle disposizioni che facciano rinunciare alla discriminazione tra cittadini dell'Unione ed extracomunitari in materia di diritti civili e politici, rispettando cosi' l'opinione espressa dal Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel 1997 ;

Raccomanda all'Ufficio di presidenza del Congresso di incaricare le sue Commissioni statutarie competenti di:

27. Prevedere nelle sue attività di dare un seguito alla conferenza di Strasburgo e, in particolare, di predisporre un vasto scambio di esperienze tra città e regioni d'Europa in questo campo, in cooperazione con gli organi interessati del Consiglio d'Europa e con le altre organizzazioni attive in questo settore;

28. Prevedere ugualmente, a tempo debito, di indire un'altra conferenza per tracciare il bilancio di tali scambi di esperienze ed esortare gli eletti locali e regionali dei vari paesi europei a prendere delle iniziative, nel rispetto delle legislazioni nazionali, volte a far evolvere le opinioni pubbliche e le buone pratiche in materia di riconoscimento dei diritti dei residenti-cittadini nei comuni in cui risiedono, qualunque sia il loro paese d'origine.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 24 maggio 2000, 2a seduta (ved. Doc. CG (7) 5, progetto di Risoluzione presentato dalla Sig.ra H. Lund, relatrice).