Raccomandazione 76 (2000)1 sulla partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale
Il Congresso,
1. Ricordando :
- le numerose prese di posizione del CPLRE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso degli ultimi 25 anni e, in particolare:
. le Risoluzioni 85 (1976) e 93 (1977) della CPLRE relative rispettivamente «alle disposizioni da prendere a favore dei lavoratori migranti in materia di alloggio, scolarizzazione dei figli, diritti civici e politici» e «all'estensione dei diritti civici e politici degli immigranti»;
. la Raccomandazione 799 (1977) dell’Assemblea parlamentare, su «diritti e status politico degli stranieri» ;
. la Risoluzione 236 (1992) della CPLRE su «una nuova politica di integrazione multiculturale in Europa e la Dichiarazione di Francoforte» ;
. la Carta urbana europea del CPLRE ;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, aperta alle firme degli Stati membri dal febbraio 1992 ;
- la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e i suoi protocolli addizionali;
2. Ringraziando la città di Strasburgo e il suo Consiglio consultivo degli stranieri (CCE) per aver organizzato, in collaborazione con il CPLRE la conferenza «Quale partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale?» il 5 e 6 novembre 1999, a Strasburgo ;
3. Considerando l'Appello di Strasburgo, adottato a conclusione della conferenza da circa 400 partecipanti di 24 paesi e provenienti da 120 città europee;
4. Persuaso che il rispetto del diritto alla partecipazione politica degli stranieri nel comune dove risiedono deriva direttamente dai principi dei diritti dell'uomo e della democrazia che sono il fine dichiarato e la prerogativa del Consiglio d'Europa;
5. Convinto che l'accesso a tale diritto è un traguardo essenziale per la coesione sociale delle città e perché vengano conseguite una tolleranza e una pace durevoli nelle nostre società;
6. Ritenendo discriminatorio il mantenimento di una distinzione tra i cittadini dell'Unione europea e quelli dei paesi non comunitari;
7. Profondamente convinto che la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea non dovrà essere in contraddizione con tali principi fondamentali;
8. Constatando il numero elevato di residenti stranieri che vivono nei paesi europei, compresi certi paesi d'Europa centrale ed orientale, sia come conseguenza della ricomposizione delle frontiere nel corso della storia, o delle migrazioni per ragioni economiche, politiche, o a seguito dei conflitti che hanno straziato numerose parti del nostro continente e del mondo;
9. Convinto che i processi migratori proseguiranno, seppure regolamentati e che le città del futuro saranno multiculturali ed aperte;
10. Convinto che i principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani richiedono di non estraniare dalla vita pubblica locale i residenti stranieri stabiliti in modo legale e durevole sui territori degli stati europei,
Invita gli Stati membri a:
11. Firmare e ratificare, non appena possibile, qualora non lo avessero ancora fatto, la Convenzione sulla partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica a livello locale utilizzando i vari provvedimenti ivi proposti ed accordando progressivamente dei diritti politici a tutti i residenti stranieri insediati durevolmente, secondo dei criteri di residenza compatibili con lo spirito della Convenzione e con i principi democratici ispirati ai diritti umani, senza distinzione di razza, di etnia, di religione o di origine;
12. Sostenere le associazioni di residenti stranieri che contribuiscono in modo essenziale, con mezzi democratici, alla loro integrazione, alla lotta contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione e, di conseguenza, agiscono a favore della coesione sociale e della coabitazione armoniosa delle diverse comunità culturali nella città;
13. Agevolare l'istituzione da parte delle autorità locali e regionali di organi consultivi incaricati di rappresentare i residenti stranieri, in base agli esempi già esistenti in numerose città e regioni d'Europa;
14. Esaminare, non appena possibile, la possibilità di accordare il diritto di voto nelle elezioni locali e regionali a questi residenti stranieri, ispirandosi all'esperienza positiva dei paesi dove è già in atto;
Invita il Comitato dei Ministri a :
15. Trasmettere la presente Raccomandazione alle Direzioni generali competenti del Consiglio d'Europa e, segnatamente, alla DG I (Affari giuridici), alla DG II (Diritti dell'uomo) e alla DG III (Coesione sociale) invitandole a tenerne conto, come pure delle conclusioni della conferenza e dell'Appello di Strasburgo, al momento della stesura dei loro programmi di attività futuri, al fine di contribuire alla promozione dello scambio di esperienze, all'evoluzione delle opinioni e alla diffusione delle buone pratiche per una piena partecipazione alla democrazia locale dei residenti- cittadini, qualunque sia il loro paese d'origine;
16. Prendere in considerazione questa Raccomandazione al momento della preparazione del contributo del Consiglio d'Europa all'Anno contro il razzismo, indetto dalle Nazioni Unite per il 2001 ;
Invita l'Assemblea parlamentare a :
17. Far conoscere nel modo più ampio possibile, ai suoi membri e ai membri dei parlamenti nazionali, le preoccupazioni del Congresso e dei partecipanti alla Conferenza di Strasburgo e l'Appello adottato alla sua conclusione;
18. Incaricare la sua Commissione o le sue commissioni competenti di potenziare gli interventi volti a far meglio conoscere ed applicare le disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale e a contribuire a diffondere le buone prassi in materia, in cooperazione con il CPLRE e con la sua o le sue Commissioni competenti;
Invita l'Unione europea a:
19. Adoperarsi perché la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, in corso di elaborazione, sia coerente con lo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale e perché riconosca lo status di cittadino-residente a tutti i residenti stranieri, qualunque sia il loro paese d'origine, e accordi loro di conseguenza il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali, in base a dei criteri comuni di condizioni di residenza.
1 Discussa e adottata dal Congresso il 24 maggio 2000, 2a seduta (ved. Doc. CG (7) 5, progetto di Raccomandazione presentato dalla Sig. H. Lund, relatrice).