Raccomandazione 115 (2002)1 sulla partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale: i consigli consultivi
Il Congresso,
1. Ricordando in particolare:
a. la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, aperta alla firma nel 1992, e firmata a tutt’oggi da 9 Stati e ratificata da 6 dei 44 paesi membri;
b. la propria Risoluzione 92 (2000) adottata a seguito della Conferenza di Strasburgo del 5 e 6 novembre 1999 su tale tema, conferenza che era stata organizzata congiuntamente dal CPLRE, dalla città di Strasburgo e dal suo Consiglio Consultivo degli Stranieri;
c. le conclusioni dell’audizione del 14 dicembre 2001, organizzata dal CPLRE su invito del Sindaco di Stoccarda, che si era particolarmente imperniata sullo scambio di esperienze europee in materia di consigli consultivi per stranieri residenti;
2. Ricordando inoltre i principi della Carta urbana europea in materia di partecipazione effettiva degli immigrati alla vita pubblica a livello locale;
3. Ricordando altresi’ i lavori recenti dell’Assemblea parlamentare e segnatamente la sua Raccomandazione 1500 (2001) sulla partecipazione degli immigrati e degli stranieri residenti alla vita pubblica negli Stati membri del Consiglio d’Europa e la Raccomandazione Rec. (2001) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale e in particolare il paragrafo 5 della sezione D dell’allegato, relativo agli stranieri, che invita gli Stati ad ispirarsi ai meccanismi previsti dalla Convenzione del 1992, anche quando le sue disposizioni non impegnano legalmente lo Stato;
4. Ringraziando il Sindaco di Stoccarda per aver ospitato nella sua città la suddetta audizione del CPLRE e per aver dichiarato la propria disponibilità ad ospitare nuovamente nel 2003 una conferenza di maggiore portata su tale tema;
5. Prendendo atto della relazione della Sig.ra Dirksen e del Sig. Schuster (CPL (9) 5 Parte II), della Risoluzione … (2002) del CPLRE sullo stesso tema e della sintesi dei dibattiti dell’audizione di Stoccarda;
6. Convinto che non possa esistere una reale democrazia locale senza una partecipazione di tutti gli abitanti della città e che occorra dunque non escludere dalla vita pubblica locale gli stranieri residenti legalmente e durevolmente sui territori degli Stati europei, qualunque sia il loro paese di origine;
7. Constatando che numerose città si trovano già in situazioni in cui una parte molto importante della loro popolazione non ha la cittadinanza del paese, ma contribuisce nondimeno alla vita culturale, sociale ed economica della città ;
8. Convinto che si debbano accordare a tali stranieri residenti legalmente e in maniera durevole sul territorio di uno Stato dei diritti, ivi compresi politici, in compenso dei doveri che accettano di assumere rispetto alla comunità che li accoglie;
9. Constando che numerose città in tutta Europa hanno già intrapreso al loro livello delle iniziative per ovviare a tale carenza democratica, in particolar modo istituendo dei consigli consultivi degli stranieri;
10. Convinto che la presenza degli immigrati e dei residenti stranieri sia una fonte di ricchezza per le nostre società, sia dal punto di vista umano, che culturale ed economico;
11. Rammaricandosi della carenza di informazioni sulle situazioni nei vari Stati europei, dell’assenza di scambi di esperienze a livello europeo tra le città interessate e degli scarsi dibattiti pubblici su tali questioni;
12. Ritenendo che tale questione costituisca una sfida cruciale per le società democratiche che dovranno irrevocabilmente affrontare dei crescenti movimenti migratori, in un futuro più o meno prossimo e persuaso che si tratti di una questione fondamentale in materia di diritti umani e di democrazia;
13. Constatando che il Trattato di Maastricht apre la strada al riconoscimento di una cittadinanza di residenza, chiaramente distinta dalla nozione di nazionalità, ma che limita purtroppo tale cittadinanza di residenza ai cittadini dei paesi membri dell’Unione europea, introducendo in tal modo una discriminazione tra residenti di origine straniera, contrariamente ai principi raccomandati dal Consiglio d’Europa e dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo;
14. Ricordando l’impostazione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1992 che intende risolutamente non creare discriminazioni tra gli stranieri, qualunque sia il loro paese d’origine e che raccomanda tre grandi categorie di misure per accordare progressivamente agli stranieri dei diritti politici legati a dei criteri di residenza:
a. delle misure destinate ad informare pienamente gli stranieri sui loro diritti e i loro doveri civici e a garantire loro, in condizioni di parità con i cittadini nazionali, la libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, come pure delle misure tendenti ad associarli ai processi di consultazione e ai referendum su delle questioni locali;
b. la creazione di comitati consultivi o di altri meccanismi istituzionali atti a consentire ai residenti stranieri di sostenere il loro punto di vista a livello delle autorità locali;
c. la concessione del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative locali, su riserva di certi criteri di residenza;
15. Esprimendo soddisfazione per il fatto che uno dei due progetti integrati lanciati dal Segretario generale del Consiglio d’Europa per il 2002-2004, preveda di includere tale problematica in quella di carattere più generale relativa alle « istituzioni democratiche in azione » nel quadro di uno degli obiettivi adottati, ossia la promozione della partecipazione e notando con soddisfazione che prevede inoltre di sostenere le proposte e i progetti del CPLRE in materia;
16. Invita gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto a firmare e a ratificare quanto prima la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale e, nel frattempo, ad ispirarsi alle misure che raccomanda nei tre settori fondamentali testé citati, e a spronare gli enti territoriali a porre in atto in modo attivo le prime due categorie di provvedimenti;
17. Invita il Comitato dei Ministri ad incaricare il Segretario generale di lanciare un’indagine approfondita sull’applicazione dei principi di tale Convenzione nei paesi membri dell’Organizzazione, tenendo presente che parecchi paesi applicano almeno in parte alcune delle disposizioni della Convenzione senza averla peraltro firmata o ratificata;
a. suggerisce al Comitato dei Ministri che la Direzione generale degli Affari giuridici e in particolare la sua Direzione della cooperazione per la democrazia locale e regionale, nonché la Direzione generale della Coesione sociale cooperino per la realizzazione della suddetta indagine, che consentirà di colmare la seria lacuna di informazioni in questo campo, nonché di completare i dati che potrà riunire il CPLRE dal canto suo contattando i propri interlocutori privilegiati, ossia gli enti locali e regionali d’Europa e le loro associazioni;
b. propone che la Direzione generale dei Diritti dell’Uomo e in particolare la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) partecipi agli sforzi di queste altre Direzioni generali e a quelli del Congresso per riunire tali informazioni, per agevolare lo scambio di esperienze e per individuare le buone prassi e l’evoluzione possibile di tali prassi a seconda dei contesti locali, nazionali ed europei, come indicato nella Risoluzione … (2002) del CPLRE sulla « partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale: i consigli consultivi »;
18. Invita l’Assemblea parlamentare e in particolare la sua Commissione sulle migrazioni, i profughi e la demografia e la sua Commissione dell’ambiente e dell’agricoltura ad associarsi ai lavori in modo da conferire loro la risonanza che meritano a tutti i livelli di governo e di lanciare, dappertutto in Europa, un vasto dibattito pubblico basato su una documentazione obiettiva, sulla quale potranno poi basarsi le politiche per far evolvere le pratiche in materia;
19. Si compiace del fatto che la Commissione delle migrazioni, dei profughi e della demografia dell’Assemblea parlamentare abbia già organizzato, in cooperazione con la Direzione della Gioventù e dello Sport un’audizione a Budapest dal 15 al 16 novembre 2001 sulla situazione specifica dei giovani migranti e si dichiara disposto a cooperare con essa per approfondire la questione, convinto infatti che debba venir accordata un’attenzione particolare alla partecipazione e all’integrazione dei giovani migranti e dei giovani di origine immigrata, vista la posta in gioco per la coesione sociale e la democrazioa nelle nostre società attuali e per gli anni futuri;
20. Invita l’Unione europea a seguire l’impostazione non discriminatoria raccomandata dal Consiglio d’Europa e dalle sue convenzioni e di conseguenza a rivedere le proprie posizioni attuali in materia di partecipazione dei residenti stranieri alla vita pubblica locale, in modo da riconoscere la cittadinanza di residenza a tutti i residenti stranieri, qualunque sia il loro paese d’origine e ad accordare loro gli stessi diritti politici in base a criteri comuni di residenza.
1 Discussa e adottata dalla Camera dei poteri locali il 5 giugno 2002 e approvata dalla Commissione Permanente del Congresso il 6 giugno 2002 (ved. doc CPL (9) 5 , progetto di raccomandazione presentato dalla Sig.ra Dirksen ed il Sig. Schuster, relatore)