17a SESSIONE PLENARIA

Strasburgo, 13-15 ottobre 2009

Pari condizioni di accesso alle elezioni amministrative locali e regionali

Raccomandazione 273 (2009)[1]

Il Congresso,

1. Considerando l’Articolo 2, comma 1.b., della Risoluzione statutaria (2000)1 del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel “presentare proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale”, e l’Articolo 2-3 della Risoluzione statutaria (2007)6 del Comitato dei Ministri;

2. Ricordando che i principi fondamentali della partecipazione democratica di tutti i cittadini al processo decisionale sono stati sanciti dal Consiglio d’Europa in numerosi strumenti giuridici e politici, che costituiscono un corpus di norme comuni in materia di democrazia per tutta l’Europa;

3. Considerando la Carta europea dell’autonomia locale, e segnatamente il suo Preambolo e il suo Articolo 3, che stabilisce che i consigli o le assemblee locali debbano essere costituiti da “membri eletti a suffragio libero e segreto, paritario, diretto e universale (…)”;

4. Riferendosi alle motivazioni del rapporto sulle pari condizioni di accesso alle elezioni amministrative locali e regionali;

5. Raccomanda al Comitato dei Ministri di esortare i governi degli Stati membri a:

a. invitare il Congresso dei poteri locali e regionali a osservare le elezioni locali e regionali nei loro paesi, al fine di accertarsi che siano rispettate le condizioni di parità di accesso all’elettorato nelle elezioni locali e regionali;

b. per ottenere una pari rappresentanza dei generi, a istituire un sistema elettorale per le elezioni locali e regionali atto a garantire un’alternanza di candidati uomini-donne all’interno delle liste (con un minimo di 1 donna per 3 uomini) abbinandolo, in caso di mancato rispetto, a sanzioni finanziarie e permettere al genere sottorappresentato di accedere a cariche di responsabilità in seno agli esecutivi dei comuni e delle regioni;

c. accordare il diritto di voto e il diritto di presentare la propria candidatura alle cariche elettive nelle elezioni locali a tutti gli abitanti che risiedono legalmente sul loro territorio da almeno tre anni, indipendentemente dalla loro origine;


d. invitare le autorità locali e regionali a vigilare affinché sia disponibile il materiale elettorale in una lingua regionale o minoritaria e accertarsi che sia rispettato il diritto per i candidati di gruppi minoritari di utilizzare la loro lingua materna nel corso della campagna pre-elettorale, al fine di garantire un pari accesso alle elezioni locali e regionali ai membri di un gruppo minoritario;

e. assistere le autorità locali e regionali negli sforzi compiuti per organizzare campagne di sensibilizzazione destinate soprattutto ai giovani, e per parteciparvi, e sostenere le iniziative locali a favore dei consigli comunali dei giovani, al fine di promuovere la loro partecipazione al processo decisionale a livello locale;

f. stimolare la creazione di forme affidabili e sicure di voto alternativo, quali il voto per corrispondenza, il voto per procura e sistemi sicuri di voto elettronico;

g. riesaminare le loro legislazioni nazionali per accertarsi che non sussistano disposizioni suscettibili di impedire l’iscrizione dei partiti politici o dei candidati, e garantire la trasparenza e l’equità nel finanziamento delle campagne elettorali a livello locale e regionale;

h. garantire, grazie a disposizioni nazionali adeguate, una copertura mediatica equa ed equilibrata, (TV, radio e stampa scritta) di tutti i candidati nel corso delle campagne elettorali locali e regionali, in particolare sotto il controllo di un’autorità territoriale indipendente;

i. garantire che sia fornita un’assistenza speciale da parte delle autorità locali e regionali agli elettori con handicap fisici o sensoriali, con problemi di mobilità, difficoltà di apprendimento o dislessia. Il giorno delle elezioni, devono essere previste misure alternative, nonché l’allestimento specifico dei seggi elettorali, per consentire a tali persone di esercitare il loro diritto di voto.

6. Chiede al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a dare un seguito adeguato alla sua Raccomandazione (2003)3 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini politici ai processi decisionali pubblici, nonché alla Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare 1674 (2004), che chiedeva agli Stati membri di adottare disposizioni speciali per stimolare e sostenere la volontà delle donne di partecipare alla vita politica e pubblica, introducendo provvedimenti volti a favorire la parità, (ad esempio, le quote), al fine di mutare i comportamenti e stimolare e sostenere la volontà delle donne di partecipare alla vita politica e pubblica.



[1] Discussa e adottata dal Congresso il 15 ottobre 2009, 3a seduta (vedi documento CG(17)12, relazione esplicativa, presentata da J. Wienen, Paesi Bassi (L, PPE/DC) nel nome di C. Bijl, Paesi Bassi (L, SOC), relatore).