Parere N° 13 (2000)1 relativo al progetto di Convenzione europea del paesaggio preparato dal Comitato ristretto di esperti istituito dal Comitato dei Ministri

Il Congresso :

1. Visto il progetto di Convenzione europea del paesaggio che ha adottato in occasione della sua 5a Sessione plenaria nel quadro della sua Raccomandazione 40 (1998) :

2. Si compiace :

a) della decisione del Comitato dei Ministri - che ha tenuto conto dell'opinione favorevole del Comitato del Patrimonio Culturale (CC-Pat) e del Comitato sulle attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) – di istituire un Comitato ristretto di esperti e di incaricarlo di finalizzare detto progetto di convenzione in vista della sua adozione e della sua apertura alla firma,

b) del lavoro svolto dal suddetto Comitato di esperti, che ha potuto finalizzare il progetto di Convenzione rispettandone le caratteristiche fondamentali,

c) dell'opinione favorevole espressa il 10 marzo 2000 dal CC-Pat e dal CO-DBP nel corso della loro riunione congiunta sul progetto finale di Convenzione elaborato dal Comitato ristretto di esperti, che ottiene ormai un consenso generale;

3. Ringrazia l'Assemblea parlamentare che, per il tramite della sua Commissione sull'ambiente, l'assetto territoriale e i poteri locali, ha sostenuto il progetto di Convenzione europea del paesaggio con la propria Risoluzione 1150 (1998), la propria Raccomandazione 1393 (1998) come pure in occasione delle attività intergovernative volte a portare a termine il progetto;

4. Tiene ad esprimere, in particolare, che, per quanto riguarda :

a) il controllo dell'applicazione della Convenzione, condivide l'opinione espressa da certe delegazioni del CC-Pat e del CO-DBP durante la sopraccitata riunione, nel senso che tale controllo debba venir affidato ai comitati intergovernativi esistenti presso il Consiglio d'Europa,

b) la questione relativa al riconoscimento dei paesaggi di interesse europeo, auspica che non ritardi l'adozione della Convenzione, che deve riferirsi a tutti i paesaggi europei;

c) il numero minimo di Parti contraenti necessarie all'entrata in vigore della Convenzione, condivide il parere espresso dalle delegazioni presso i suddetti comitati, che hanno proposto di aumentare tale numero;

5. Si compiace del fatto che nel suo ultimo progetto di parere sul progetto di Convenzione europea del paesaggio [doc. 8732], l'Assemblea parlamentare:

a) continui a sostenere questo progetto di convenzione in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri;

b) rispetto alle questioni particolari citate al precedente punto 4, condivida la posizione del Congresso e delle delegazioni interessate del CC-Pat e del CO-DBP ; 

6. Visto quanto precede, invita il Comitato dei Ministri ad adottare:

a) il progetto di Convenzione europea del paesaggio preparato dal Comitato ristretto di esperti, ad eccezione delle disposizioni relative al "Comitato europeo del paesaggio" , sostituendo gli articoli 10, 11 e 12 di tale progetto con gli articoli 10 e 11 che figurano qui appresso all'allegato I, dopo aver emendato l'articolo 14.2 in modo da aumentare a dieci il numero minimo delle Parti contraenti necessarie per l'entrata in vigore della Convenzione,

b) il progetto di relazione esplicativa della Convenzione europea del paesaggio preparato dal Comitato ristretto di esperti, sostituendo i paragrafi del capitolo III riguardanti gli articoli 10, 11 e 12 con i paragrafi che figurano all'allegato II qui appresso.

ALLEGATO I

Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della Convenzione

1 Il Comitato di esperti competenti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, è incaricato del controllo dell'applicazione della Convenzione.

2 Dopo ogni riunione del Comitato di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, come pure al Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa.

3. Nell'ambito delle sue competenze statutarie, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa può indirizzare un parere al Comitato dei Ministri circa il rapporto menzionato qui sopra.

4 Il Comitato di esperti propone al Comitato dei Ministri, in consultazione con il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, i criteri per l'assegnazione e il regolamento del "Premio europeo del Paesaggio".

Articolo 11 – Premio europeo del paesaggio

1 Il "Premio europeo del paesaggio" può essere assegnato alle collettività locali e regionali che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o adottato dei provvedimenti volti alla protezione, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee.

2 Le candidature per l'assegnazione del “Premio europeo del paesaggio” sono trasmesse al Comitato di Esperti dagli Stati. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.

3 Su proposta del Comitato di esperti e dopo aver esaminato il parere del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del "Premio europeo del Paesaggio", ne adotta il regolamento e attribuisce il premio.

4 L'attribuzione del “Premio europeo del paesaggio” impone alle collettività locali e regionali che lo ricevono di vigilare affinché i paesaggi interessati vengano protetti, gestiti e/o pianificati in modo durevole.

ALLEGATO II

Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della convenzione

E' emerso che gli obiettivi della convenzione sarebbero raggiunti più facilmente se i rappresentanti delle Parti avessero la possibilità di incontrarsi regolarmente per mettere a punto dei programmi comuni e coordinati e garantire in modo congiunto il controllo dell'applicazione della convenzione.
A tal proposito, è stato considerato che il Consiglio d'Europa rappresenta il quadro ideale, poiché dispone di strutture competenti nell'ambito delle quali tutti gli Stati Parti della convenzione possono farsi rappresentare.
Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo dell'applicazione della convenzione potrà quindi essere affidato al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) e al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, operano nel campo di attività trattate nelle disposizioni della convenzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. Per il buon svolgimento di questo compito, questi comitati potranno riunirsi congiuntamente in modo che la convenzione possa avvalersi di un forum di discussione appropriato.
Considerando le crescenti responsabilità delle autorità locali e regionali nel campo della protezione, della gestione e della pianificazione dei paesaggi, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), l'organo che rappresenta tali autorità in seno al Consiglio d'Europa, è abilitato ad indirizzare dei pareri al Comitato dei Ministri circa i rapporti predisposti dall'istanza del Consiglio d'Europa incaricata del controllo dell'applicazione della convenzione.
Nello stesso spirito, il CPLRE è invitato ad esprimere il proprio parere sull'assegnazione del "Premio europeo del paesaggio" citato qui appresso.

Articolo 11 – Premio europeo del paesaggio
L'articolo prevede che un "Premio europeo del paesaggio" potrà essere assegnato agli enti locali e/o regionali o a dei consorzi di tali enti (all'interno di un solo paese o su base transfrontaliera) che abbiano attuato una politica o adottato dei provvedimenti relativi alla protezione, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un'efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l'Europa.
Tale premio si prefigge lo scopo di stimolare un processo che potrebbero lanciare gli Stati in tutta Europa per incoraggiare e riconoscere una gestione esemplare dei paesaggi. Il "Premio europeo del paesaggio" potrebbe in tal modo venir a completare un processo gestito a livello nazionale e comprendente eventualmente l'organizzazione di concorsi nazionali specifici e un sostegno finanziario alle collettività locali e regionali interessate.
In tale prospettiva, è previsto che gli enti locali e regionali interessati e i loro consorzi potranno presentare la loro candidatura al "Premio europeo del paesaggio" per il tramite delle autorità competenti del loro Stato, purché quest'ultimo abbia firmato e ratificato la Convenzione. Lo Stato potrà quindi valutare le candidature, eventualmente nel quadro dei concorsi citati al paragrafo precedente, ed attribuire dei premi o delle ricompense a livello nazionale.
Potrà quindi presentare all'istanza del Consiglio d'Europa incaricata del controllo dell'applicazione della Convenzione il vincitore nazionale, oppure un numero limitato di candidati, in vista dell'assegnazione del "Premio europeo del paesaggio".
Su proposta di tale istanza e dopo aver sentito il parere del Congresso dei poteri locali e regionali, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è abilitato a definire il regolamento del "Premio europeo del paesaggio", pubblicare i criteri secondo i quali verranno valutate le candidature al Premio, ed assegnare il Premio.
Per far si' che il premio contribuisca alla tutela dei paesaggi interessati, le collettività o i loro consorzi che riceveranno il Premio dovranno impegnarsi a vigilare affinché tali paesaggi vengano protetti, gestiti e pianificati in modo durevole.

1 Discusso ed adottato dalla Commissione permanente del Congresso il 25 maggio 2000 (vedi doc CG (7) 11, progetto di Parere presentato dal Sig. G. WINKLER, in sostituzione del Sig. F. PAOUR, Relatore).
Parere richiesto al Congresso dal Comitato dei Ministri il 30 marzo 2000, in occasione della sua 705a riunione