Parere 21 sulla Raccomandazione 1614 (2003) dell’Assemblea parlamentare “ambiente e diritti dell’uomo ”

1. Considerando che:

a. il primo importante strumento di diritto internazionale che associa gli obiettivi in materia di diritti dell’uomo con quelli relativi alla tutela ambientale, ossia la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, ha avuto come risultato una progressiva sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle incidenze che possono avere i fattori ambientali sulla promozione e sulla protezione dei diritti dell’uomo e una costante consapevolezza delle ripercussioni sui diritti dell’uomo delle politiche e dei programmi volti a tutelare l’ambiente e a garantire uno sviluppo sostenibile;

b. a livello internazionale, numerosi trattati importanti tengono conto della dimensione ambientale dei diritti dell’uomo; considerando inoltre che un certo numero di strumenti internazionali trattano del legame tra i diritti dell’uomo e l’ambiente, in particolare in termini di accesso all’informazione e di partecipazione del pubblico all’attività decisionale;

c. i diritti procedurali all’informazione e alla partecipazione contribuiscono a proteggere i diritti dell’uomo e parallelamente l’ambiente, come lo dimostra la Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione dei cittadini al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 1998);

d. a livello nazionale, il diritto ad un ambiente sano è stato ufficialmente riconosciuto in oltre 90 costituzioni nazionali adottate dopo il 1992 e che spesso tale diritto è espressamente giustiziabile;

e. a livello locale e regionale, il CPLRE ha spesso raccomandato il miglioramento dell’accesso all’informazione e della partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale: infatti, la Risoluzione 64 (1998) e la Raccomandazione 42 (1998) riguardano la sicurezza nucleare e la necessità di consultare le popolazioni locali in merito all’installazione, la gestione e lo smantellamento di centrali nucleari, nonché al trasporto di rifiuti nucleari;

f. la Risoluzione 115 (2001) e la Raccomandazione 95 (2001) raccomandano l’informazione del pubblico e la sua partecipazione al processo decisionale al momento dell’installazione e della gestione di stazioni di base per la telefonia mobile.

g.il rapporto in preparazione in seno al Congresso (CG/DEV (10) 5), sui problemi di traffico legato al transito transalpino metterà l’accento sul livello d’inquinamento insostenibile al quale sono sottomesse le popolazione delle valli.

2. Consapevole:

a. dei numerosi problemi che si devono ancora affrontare per ottenere una convergenza degli approcci in materia di diritti dell’uomo e in materia ambientale, in considerazione del fatto che il ruolo essenziale della promozione e della protezione dei diritti dell’uomo sotto il profilo della tutela ambientale non è ancora pienamente riconosciuto o accettato e che il «diritto all’ambiente» a tutt’oggi non è stato ancora incluso in nessun strumento internazionale relativo ai diritti dell’uomo;

b. del fatto che, in tale contesto, gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo sono in ritardo rispetto all’atteggiamente internazionale attuale e a quello di numerosi Stati membri, che hanno inserito il diritto a un ambiente sano nelle loro costituzioni e legislazioni nazionali.

3. Convinto:

a. della necessità di fare maggiormente comprendere i legami esistenti tra i diritti dell’uomo e la tutela ambientale, visto che i difensori dei diritti dell’uomo devono studiare l’importanza del degrado ambientale, sotto tutte le sue forme, per consentire l’esercizio dei diritti individuali non solo dei loro contemporanei, ma ugualmente di quelli delle generazioni future;

b. che la dignità dell’uomo è intimamente legata all’ambiente, e che per lo sviluppo sostenibile il rispetto dei diritti dell’uomo è una condizione preliminare, come lo è la tutela ambientale per l’effettivo esercizio della salvaguardia dei diritti dell’uomo, al punto che tali diritti e l’ambiente sono interdipendenti e intimamente collegati;

c. che dei diritti procedurali esercitati efficacemente, quali il diritto all’informazione in materia ambientale, la partecipazione alle decisioni relative all’ambiente e il diritto di ricorrere alla giustizia contro il degrado ambientale, costituiscono una base essenziale per i progressi futuri e che in numerosi paesi e regioni che hanno riconosciuto ufficialmente il legame esistente tra i diritti dell’uomo e l’ambiente, la prima tappa è stata rappresentata dal riconoscimento di tali diritti.

4. Il Congresso:

a. aderisce senza riserve all’opinione dell’Assemblea parlamentare secondo la quale il sistema di tutela dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa dovrebbe contribuire alla tutela ambientale;

b. approva le raccomandazioni rivolte ai governi degli Stati membri, che sottolineano in particolare la necessità di garantire i diritti procedurali dei singoli individui relativi all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, quali enunciati nella Convenzione di Aarhus;

c. approva la proposta volta ad aggiungere ai diritti enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo delle disposizioni relative al riconoscimento dei diritti procedurali individuali, allo scopo di rafforzare la tutela dell’ambiente;

d. sostiene pienamente la raccomandazione rivolta al Comitato dei Ministri affinché venga elaborato a tal fine un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

e. riconosce che l’elaborazione di una raccomandazione agli Stati membri, volta a precisare le modalità previste nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo per garantire una tutela individuale contro il degrado ambientale, che proponga l’adozione, a livello nazionale, di un diritto dei singoli individui di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, e che inviti a privilegiare in campo ambientale un’interpretazione ampia del diritto a un effettivo ricorso alla giustizia, costituirebbe una tappa provvisoria in vista della stesura di un protocollo addizionale.