Parere 12 (1999)1 sul progetto iniziale di carta mondiale dell'autonomia locale

I. PARERE

1. Consultato a proposito di un progetto iniziale di Carta Mondiale dell'autonomia locale da parte del Coordinamento delle Associazioni mondiali di Città ed Autorità locali;

2. Esaminate le considerazioni presentate dal Relatore, la Sig.ra Gaye Doganoglu (Turchia);

Il Congresso,

tenendo presente la proposta della Camera dei Poteri Locali,

3. Esprime il suo accordo di massima sull'approccio seguito;

4. Si dichiara soddisfatto per il fatto che le sue iniziative si stiano estendendo al di fuori dell'Europa;

5. Esprime l'auspicio che il processo venga proseguito in vista dell'adozione di una bozza di testo che possa venir presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite all'inizio del prossimo millennio;

6. Si dichiara pronto:

a. A partecipare in questo processo e a garantire che il CPLRE, in quanto tale, possa essere invitato a esprimere i propri punti di vista (a tal scopo, potrebbe designare immediatamente un rappresentante per assicurare la propria partecipazione diretta nel lavoro di stesura della Carta mondiale);

b. A mettere a disposizione le proprie attività in materia, soprattutto per informare i paesi appartenenti ad altre organizzazioni regionali;

7. Afferma di voler evitare di imporre, deliberatamente o in ogni altra maniera, un modello europeo di democrazia locale a tutti i paesi situati in altri continenti, senza tener conto della loro storia o della loro tradizione culturale;

8. A tal fine, suggerisce che il documento preparatorio della Carta mondiale sia mantenuto in termini sufficientemente generali, in modo da poter essere accettato come base di discussione e non come un progetto definitivo;

9. E' pronto a prendere in esame, insieme alle autorità competenti delle Nazioni Unite e del Coordinamento delle Associazioni mondiali di Città ed Autorità locali, i mezzi più efficaci perché possano venir conseguiti gli obiettivi dichiarati e, in particolare, vengano stretti i contatti più appropriati con altre organizzazioni regionali o gruppi di paesi che potrebbero costituire lo strumento adeguato per diffondere una cultura dell'autonomia locale e regionale che possa essere condivisa in tutto il mondo;

10. In merito ai suoi commenti sulle varie sezioni del progetto iniziale di Carta mondiale, si riferisce alle considerazioni più particolareggiate presentate dalla Sig. Doganoglu [CPL (6) 5]

II. ORIGINI E LOGICA DEL PROGETTO DI CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Malgrado le evidenti difficoltà dell'intento, l'idea di una Carta mondiale dell'autonomia locale non è nuova, essendo stata esposta per la prima volta già nel lontano 1985, al Congresso Mondiale della IULA (International Union of Local Authorities), a Rio de Janeiro. In quell'occasione, il Congresso aveva adottato una "Dichiarazione universale dell'autonomia locale", che riprese dieci anni dopo, nel corso della sua riunione a Toronto, in cui prese nota della netta tendenza verso il decentramento e la democratizzazione in varie parti del mondo.

Si dovette però attendere la conclusione della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (HABITAT II) perché si manifestasse l'impulso decisivo, che consenti' di attuare concretamente l'idea. HABITAT II si svolse a Istanbul immediatamente dopo l'Assemblea Mondile delle Città e Autorità locali, nel corso della quale era stato suggerito che le Nazioni Unite adottassero una Carta mondiale dell'autonomia locale.

Il 4 giugno 1996 la Commissione II tenne un'audizione ufficiale dei poteri locali per stimolare la consapevolezza dei partecipanti riguardo a tale obiettivo. Nato come un'iniziativa proposta dalle comunità di base, il progetto divenne ben presto istituzionale. La relazione del Presidente (paragrafo 23) si riferisce ad esso in questi termini: "venne ugualmente posta in risalto la necessità che vengano sviluppate normative e regolamenti nazionali finalizzati a precisare chiaramente il ruolo e le responsabilità degli enti locali nei confronti dei governi nazionali e a condurre ad un reale decentramento e ad una vera democrazia locale, tenendo conto dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di prossimità".

Poco dopo, il 29 luglio 1997, in occasione della 16a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli Insediamenti umani, a New York, venne siglato un Protocollo di intesa tra il Coordinamento delle Associazioni mondiali di Città ed autorità locali, (CAMVAL- WACLAC), la struttura che riunisce in una federazione le dieci associazioni internazionali di poteri locali, e la Commissione delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani (UNCHS Habitat). Uno dei tre punti di detto Protocollo riguardava la stesura di un progetto comune intitolato 'Carta mondiale dell'autonomia locale......al fine di rafforzare il ruolo e la capacità delle autorità locali a contribuire efficacemente allo sviluppo sostenibile degli insediamenti umani". Venne istituita a tal scopo una Task Force comune, destinata a accomunare gli elementi indispensabili e a predisporre le necessarie consultazioni prima di sottoporre il testo agli organi competenti delle Nazioni Unite.

Siamo quindi di fronte ad un processo ufficiale che, benché emerso da un'attività basata su un settore delle Nazioni unite e riguardi solo in modo indiretto l'autonomia locale, mira ad ottenere una legittimità istituzionale a livello mondiale e, per la prima volta a tal livello, stabilisce i principi dell'autonomia locale in una dichiarazione solenne. Come indicato nella lettera del 25 aprile 1998 (Allegato 1), che solleva la questione della consultazione a proposito del progetto iniziale di Carta mondiale (Allegato 2), lettera firmata da Klaus Töpfer, Direttore generale e Capo del Centro delle Nazioni Unite sugli Insediamenti umani e da Heinrich Hoffschulte, Presidente del Gruppo di esperti istituto dalla Task Force testé citata, i lavori dovrebbero concludersi con la presentazione di un testo finale alla Commissione delle Nazioni Unite sugli Insediamenti umani (UNCHS -Habitat) nel 2001.

L'obiettivo finale che si vuole conseguire è la promulgazione della Carta da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della Sessione speciale di quel medesimo anno, che verrà dedicata alla revisione della messa in opera del Programma di Habitat.

Per iniziativa congiunta del Centro Habitat delle Nazioni Unite (UNCHS) e del Coordinamento delle Associazioni di città e di autorità locali (CAMVAL-WACLAC), il Consiglio d'Europa, per il tramite del suo Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa, viene invitato a "partecipare attivamente allo sviluppo futuro di questa Carta mondiale", cosi' come i "governi nazionali e le organizzazioni internazionali, i poteri locali e le loro associazioni, i parlamentari, le ONG e le organizzazioni di ogni tipo della società civile".

Di consequenza, è stato richiesto al Gruppo di lavoro del Congresso sulla Carta europea dell'Autonomia locale di formulare un progetto di parere preliminare sul progetto iniziale della Carta mondiale. Il Gruppo venne assistito dal Sig. Alain DELCAMP, Presidente del gruppo di esperti indipendenti che lavorano sotto la sua egida. Il gruppo ha adottato il progetto di parere sul progetto iniziale di Carta mondiale alla sua riunione del 12 aprile 1999 e lo ha trasmesso alla Camera dei poteri locali del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa per adozione definitiva.

III. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Congresso non può fare a meno di rallegrarsi per questa iniziativa, soprattutto dal momento che il progetto, come lo si vedrà, ricalca molto fedelmente la Carta europea dell'autonomia locale. Nondimeno, è del parere che sarebbe stato più coerente con lo Statuto del Consiglio d'Europa e con il suo ruolo unico di difensore e promotore dell'autonomia locale se il Congresso fosse stato coinvolto nel processo preparatorio fin dall'inizio e si rammarica che non gli sia stato chiesto. Le condizioni per il suo coinvolgimento futuro, principalmente prima che il progetto venga sottoposto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dovrebbero essere quindi almeno prese in esame dagli organizzatori ed essere negoziate con i suoi organi rappresentativi.

Un motivo di grande soddisfazione è il fatto che il documento viene già considerato come una valida fonte ed un testo di riferimento.

Il Presidente di Habitat II, nelle sue conclusioni citate più sopra fece un riferimento esplicito alla Carta europea, suggerendo che 'l'esperienza acquisita nell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale potrebbe essere utilizzata come base per lo sviluppo di una carta a livello mondiale, che stabilirebbe i principi chiave che costituiscono il fondamento di un solido quadro costituzionale o giuridico per un sistema di governo locale democratico".

Nella Parte B del Memorandum allegato alla lettera di trasmissione al Congresso, vengono menzionate le condizioni della stesura della Carta europea dell'autonomia locale. Ne vengono riassunti i punti più salienti e viene evidenziato il "processo di revisione periodica dello stato dell'autonomia locale in certi stati membri, in quanto mezzo per verificare la conformità con le disposizioni previste nella Carta". Come numerose associazioni mondiali di poteri locali, gli autori sottolineano "la natura universale della maggior parte dei principi della Carta europea", ma fanno notare che la redazione di una Carta mondiale applicabile all'insieme degli Stati membri delle Nazioni Unite è inevitabilmente un'iniziativa più complessa, date le diverse condizioni e i vari livelli di sviluppo. Il modo in cui i principi della Carta sono stati adottati recentemente da paesi che non parteciparono alla sua stesura incoraggia gli autori a proseguire nel loro intento.

Non sorprende quindi che il progetto preliminare del documento sul quale il Congresso è invitato a esprimere la sua opinione ricalchi molto fedelmente la Carta europea, che è d'altronde spesso ripresa testualmente. Il progetto è il risultato del lavoro del gruppo di esperti ad hoc che si riuni' a Nairobi (Kenia) dal 28 al 30 aprile 1998.

IV. OSSERVAZIONI E COMMENTI SUL CONTENUTO DEL PROGETTO INIZIALE DI CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Un'analisi del testo della Carta può concentrarsi su cinque punti principali: i cambiamenti resi necessari dal contesto "mondiale" nel quale si inserirà la futura Carta; i cambiamenti inerenti alla realtà delle attività dell'UNCHS; i cambiamenti e le aggiunte basati sull'osservazione della messa in opera della Carta nella pratica; e un certo numero di cambiamenti che sembrano essere il risultato dell'analisi effettuata dagli stessi autori. E' anche evidente che gli articoli che sono stati presi testualmente richiederanno un breve commento, per garantire che il lavoro del Congresso non venga utilizzato per giustificare delle proposte per ulteriori cambiamenti.

1. Cambiamenti resi necessari dal contesto "mondiale" nel quale si inserirà la futura Carta:

Riguardano in primo luogo il Preambolo, che non dà per scontata l'autonomia locale. Il Preambolo è basato sull'articolo 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che istituisce come base di ogni governo la volontà dei popoli. Sottolinea il fatto che "molti problemi mondiali...devono essere trattati a livello locale", il che costituisce in sè un'innovazione rilevante.

Il Preambolo contiene un appello perché venga promosso il decentramento attraverso i poteri locali e vengano rafforzate quelle che sono definite "le loro capacità finanziarie ed istituzionali" e fa un riferimento esplicito al principio di "sussidiarietà".

Oltre e al di là della sua proclamata intenzione, che costituisce un riconoscimento essenziale della necessità dell'autonomia locale, è incorporato nel Preambolo in realtà solo un paragrafo del preambolo della Carta europea, riguardante i ruoli e le responsabilità (ultimo paragrafo del testo proposto del Preambolo).

Sarebbe utile ampliare il preambolo, in modo che esprima la necessità e l'importanza del rafforzamento dei valori legati all'autonomia locale a livello mondiale, che rappresentano un valore universale poiché incarnano il concetto della protezione e della promozione dei diritti umani, il cui obiettivo fondamentale è il benessere degli invidui e la loro partecipazione attiva nella vita della società.

Invece, la parte operativa riprende molto fedelmente quella della Carta europea. Come verrà indicato qui appresso, molti dei suoi articoli sono stati presi tali e quali, generalmente con modifiche poco importanti a livello della redazione del testo.

Due articoli soltanto vennero aggiunti alla Parte I, uno dei quali riguarda direttamente il contesto della nuova Carta:

- L'articolo 10 della Carta europea, relativo al diritto di associazione, è stato separato in due parti, per dare maggiore enfasi all'obiettivo della "cooperazione internazionale". L'Articolo 12 (nuovo) della Carta Mondiale contiene un primo paragrafo che afferma chiaramente il diritto degli enti locali di appartenere ad associazioni internazionali di enti locali. Il paragrafo 2 è identico all'articolo 10, paragrafo 3 della Carta europea (cooperazione con gli enti omologhi di altri paesi) e il paragrafo 3 sottolinea giustamente ancora un aspetto particolare: il coinvolgimento nella programmazione di piani d'azione internazionali "riguardanti il loro ruolo e la loro sfera di competenze".

L'articolo 10 del nuovo testo ("Partecipazione dei cittadini e partnership") sembra basato maggiormente sul contesto del settore nel quale la Carta mondiale venne istituita.

2. Cambiamenti inerenti alla realtà delle attività dell'UNCHS

Va da sè che il Preambolo contiene dei riferimenti espliciti all"Agenda 21" e al Programma di Habitat. Se è comprensibile allo stato attuale delle cose, sia per motivi pratici, che "tattici", si ritiene nondimento che tali riferimenti possano chiaramente sminuire la finalità ultima della Carta, la quale, alla stregua di quella della Carta europea, dovrebbe essere più generale.

Pare tuttavia che delle preoccupazioni legate direttamente alla necessità di un'applicazione pratica di una politica a favore degli "insediamenti umani" abbiano spinto gli autori a discostarsi dallo spirito stesso della Carta.

Per esempio, viene posta in risalto la necessità di intensificare il "dialogo" e la "cooperazione" tra lo stato e gli enti locali. Questi ultimi sono indicati come i "partner più vicini ai governi centrali". L'effetto conseguito è che non vengono citati i livelli intermedi e regionali e viene accordata una maggiore attenzione al concetto dell'applicazione delle politiche nazionali: nell'articolo 8 (2) sul controllo dei compiti che sono stati delegati, viene affermato che "il controllo amministrativo da parte di un'autorità di livello superiore può tuttavia andare al di là del controllo della legalità dell'atto, volto a garantire la conformità con la politica nazionale". L'articolo 8, paragrafo 3 (riferimento al concetto di "proporzionalità" nella Carta europea), che è stato rimaneggiato cosi' profondamente da alterarne il significato, potrebbe venir interpretato come una giustificazione dell'intervento da parte del governo centrale ("Il controllo delle autorità locali deve venir esercitato, ove necessario, proporzionalmente all'importanza degli interessi che intende proteggere").

In materia di finalità delle politiche locali, viene posto l'accento sull'idea della "lotta all'esclusione sociale" (un obiettivo essenzialmente connesso con le politiche a favore dell'alloggio). Viene anche fatto riferimento alla partecipazione da parte delle "organizzazioni della comunità", nozione per la quale è necessaria una spiegazione, poiché potrebbe costituire un pericolo per l'idea stessa di cittadinanza esposta nella Carta, che è basata su un concetto individuale dei diritti. Il nuovo articolo 11, dedicato completamente alla partecipazione, cita l' "esercizio", da parte degli enti locali "della loro funzione di leader della comunità". E' un punto che deve essere chiarificato prima di venir incluso, eventualmente in un testo di portata più generale. Indubbiamente nell'interesse del coordinamento, gli autori hanno eliminato dall'articolo 3 la frase relativa alle assemblee di cittadini, ai referendum o a qualsiasi altra forma di partecipazione diretta dei cittadini, fatto che può invece sminuire proprio la portata dell'obiettivo che gli autori del progetto sembrano voler conseguire.

3. Cambiamenti ed aggiunte basati sull'osservazione della messa in opera della Carta nella pratica

Vale la pena di sottolineare che gli autori hanno anche cercato di trarre insegnamenti dalla messa in applicazione della Carta europea. Pur non essendo né vecchie, né superate, come d'altronde lo hanno dimostrato i rapporti del gruppo di esperti e il Gruppo di lavoro sulla Carta, alcune delle sue disposizioni possono non aver resistito bene al tempo o possono necessitare di interpretazioni nuove o più precise, visto che, ai fini della procedura di monitoraggio, devono far fronte ad un crescente numero di problemi pratici.

La principale lezione che si è potuta trarre e che risulta estremamente importante, viene rispecchiata nella proposta di includere un terzo ed ultimo nuovo articolo nella Parte III che introduca formalmente la "procedura di monitoraggio". La proposta è che venga redatto in modo da approssimarsi di più alla Carta Sociale che alla Carta europea, poiché tale organo sarebbe nominato dagli stati parti e potrebbe soltanto "comprendere" dei membri dei comuni. Si tratta di una soluzione temporanea, che merita di essere esaminata in maniera più approfondita. Perché, per esempio, non si potrebbe stabilire che alcuni dei membri vengano nominati dagli stati tra personalità di spicco che ricoprono incarichi a livello locale e sono nominati da associazioni internazionali? Gli Stati (o perfino le Nazioni Unite), potrebbero ugualmente designare un gruppo di esperti indipendenti incaricato di assistere i rappresentanti eletti. Ci si può inoltre domandare se i membri del Congresso dei poteri locali e regionali, data la loro esperienza in materia, non dovrebbero partecipare in questa procedura.

La seconda aggiunta fondamentale al testo riguarda la tutela dei rappresentanti eletti e dei consigli contro eventuali procedimenti di sospensione o di destituzione. E' stato aggiunto un paragrafo specifico su questo punto all'articolo 7, basato cosi' sugli studi del gruppo di lavoro per il controllo dell'applicazione della Carta. Sarebbe forse sufficiente un emendamento nella redazione del testo: la fine della prima frase del nuovo testo sarebbe la seguente: "Lo si dovrebbe fare conformemente a procedure preventivamente definite in modo chiaro, che rispettino il principio del contradditorio".

Nel nuovo articolo 11 ("Associazioni di enti locali"), che è in parte il risultato dell'aver separato in due l'articolo 10 della Carta europea, il ruolo delle associazioni di rappresentanti eletti è spiegato molto meglio e la loro "consultazione", prima della preparazione di "legislazioni che abbiano un'incidenza sul governo locale" è chiaramente stipulata in quanto obbligo applicabile a tutti i livelli di governo (il testo in questo punto riconsidera la natura restrittiva del preambolo, poiché prevede senza ambiguità l'ipotesi che delle normative che hanno un'influenza sui comuni siano emanate a livelli diversi da quello del governo centrale (per maggiore sicurezza, si potrebbe aggiungere il termine "regolamenti" al termine "legislazione").

4. Un certo numero di cambiamenti che sembrano essere il risultato dell'analisi effettuata dagli stessi autori

Il testo della Carta europea è stato evidentemente sottoposto ad un'accurata rilettura e sono stati apportati dei cambiamenti di fondo ed altri nella formulazione del testo, compresi alcuni che non sono direttamente collegati al contesto istituzionale nel quale venne preparata la Carta mondiale.

Vale la pena di citare un certo numero di miglioramenti a livello della compilazione del documento. Per esempio, all'articolo 4, che tratta essenzialmente dell'attribuzione delle competenze, il paragrafo principale, (il secondo nel testo della Carta europea) è stato inserito al primo posto, come è logico. Il riferimento al principio di sussidiarietà nel paragrafo 3 - e si tratta del primo strumento internazionale che ne definisce il concetto - è stato reso più esplicito. Il paragrafo 6 è stato migliorato dal punto di vista stilistico.

Taluni cambiamenti riguardano tanto la forma, che il fondo. Alcuni possono avere un impatto positivo (il termine "tassa" nell'articolo 9 (4) sostituito dal termine " sistemi finanziari"; il riferimento esplicito alle perequazioni "verticali ed orizzontali"); altri possono essere più discutibili: i riferimenti alla legge sono stati eliminati, soprattutto all'articolo 4 (1) e
all'articolo 9 (3). La nozione di "merito" è stata sostituita con il termine "esperienza professionale" (sarebbe stato auspicabile mantenerle tutte e due) nel contesto dell'assunzione del personale (articolo 6 (2). L'aggettivo "amministrativo" non accompagna più la nozione di controllo (articolo 8).

Alcuni cambiamenti riguardano il fondo: possono essere tecnici, quali per esempio l'apparizione della nozione di tasse delle quali gli enti locali "hanno la garanzia di ricevere la quota loro spettante". Tale cambiamento, come quello riguardante la perequazione verticale ed orizzontale, e come la definizione più vasta dei poteri delegati e il controllo di opportunità, si riferiscono da vicino alla situazione tedesca.

Gli autori hanno inoltre deciso di introdurre nella Carta un riferimento al principio dell'uguaglianza tra i sessi. Malgrado il valore di tale nozione, non è certo che abbia un nesso diretto con i principi inerenti al decentramento.

Parimenti, sono stati aggiunti nuovi elementi riguardanti il governo locale: il rispetto delle "norme professionali e di condotta" e il rafforzamento delle "nostre società contro la corruzione" (Preambolo).

Anche se tali obiettivi sono encomiabili di per sé, non si deve dare ai paesi meno sviluppati la sensazione che il futuro progetto di Carta contenga una serie di "lezioni di democrazia" o di precetti morali emananti da paesi economicamente più sviluppati.

5. Articoli che sono stati presi testualmente e che possono richiedere dei cambiamenti, a seconda dei lavori del Congresso

Dieci articoli su 12 sono stati incorporati praticamente tali e quali : l'articolo 1; 2 (Fondamenti costituzionali e giuridici dell'autonomia locale); 3 (Concetto dell'autonomia locale); 4 (Portata dell'autonomia locale); 5 (Protezione dei limiti territoriali degli enti locali); 6 (Strutture amministrative e mezzi adeguati); 7 (Condizioni di esercizio delle responsabilità a livello locale); 8 (Controllo degli atti delle autorità locali); 9 (Risorse finanziarie); e 11 (Protezione legale).

Non c'è ragione di rammaricarsi per il fatto che tali articoli siano stati presi testualmente, ma esiste il rischio che rafforzino l'impressione di un "Eurocentrismo", che è stato menzionato prima, aggravato da certe nuove versioni. Sarebbe probabilmente auspicabile mettere in risalto le idee e i contributi provenienti da altri continenti. E' apparentemente l'intenzione degli autori, poiché sono previste un certo numero di riunioni regionali. Avrebbero il vantaggio di avvalersi delle informazioni sulla situazione della democrazia locale nei vari continenti. Dei rapporti in materia potrebbero venir richiesti ai vari stati membri delle Nazioni Unite.

Secondariamente, sarebbe forse utile utilizzare questo nuovo lavoro per cercare di andare oltre la lettera della Carta europea e tener conto delle osservazioni già espresse nei rapporti sul monitoraggio della situazione presentati ed adottati dal Congresso. Si potrebbero prendere maggiormente in esame gli aspetti seguenti:

- le condizioni per trasporre le norme relative all'autonomia locale;

- l'importanza di democratizzare l'amministrazione a tutti i livelli e dello svolgimento di elezioni libere;

- il principio della sussidiarietà, soprattutto il suo impatto sulla ripartizione delle competenze ai vari livelli;

- l'importanza di definire i vari poteri e, in modo particolare, l'esigenza di attribuire un "nucleo centrale " di potere autonomo ad ogni livello, soprattutto quello locale;

Si rivelerebbe d'altronde utile:

- fare una netta distinzione, dal punto di vista dell'autonomia locale, tra i poteri delegati e quelli autonomi;

- porre l'accento sulla necessità della proporzionalità tra i poteri delegati e i mezzi messi a disposizione per esercitarli. In tal contesto, dovrebbe ugualmente essere sottolineata l'importanza delle imposte per le quali i consigli comunali possono stabilire il tasso;

- dare maggior risalto all'importanza della democrazia locale per la creazione di un'elite dirigente e per diffondere veramente la democrazia;

- sottolineare l'importanza dell'individuare un sistema atto a esaminare l'operato degli enti locali che includa la nozione di autonomia nei riguardi del governo centrale;

- evidenziare la correlazione tra lo sviluppo della democrazia locale e le possibilità di una piena realizzazione personale.

Allegato I

Lettera del Coordinamento delle Associazioni Mondiali
di Città e Autorità Locali

relativa alla stesura di una
Carta Mondiale dell'Autonomia Locale

e testo del progetto di Carta mondiale dell'autonomia locale

Documento d'informazione

Coordinamento delle Associazioni Mondiali di Città e Autorità Locali
Segretariato generale: 18, Rue Saint Léger, 1204, Ginevra, Svizzera
Tel: 41 22 310 30 91 - Fax: 41 22 310 32 70 - E-Mail: [email protected]

Indirizzo per la risposta: Saxonhurst House, Durgates,
WADHURST, East Sussex TN5 6RT

Regno Unito Tel e Fax: 44 1892 783417
E-Mail: Paul [email protected]

Sig. Rinaldo Locatelli
Capo del Segretariato
Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa
Consiglio d'Europa
67075 Strasburgo -Cedex
Francia

Oggetto: CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE

9 giugno 1998

Egregio Signor Locatelli,

Come Lei certamente saprà, le associazioni internazionali di città e di autorità locali rappresentate in seno al CAMVAL/WACLAC si sono impegnate nella stesura di una Carta mondiale dell'autonomia locale che possa essere adottata e promulgata dalle Nazioni Unite. Si tratta di un obiettivo che venne proclamato durante l'Assemblea Mondiale delle Città e delle Autorità locali, svoltasi a Istanbul il 30 e 31 maggio 1996 e che venne evidenziato dalla delegazione dei poteri locali presente alla Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani, HABITAT II, durante l'audizione ufficiale del 4 giugno 1996. L'allora Presidente del CPLRE, Sig. Alexander Tchernoff partecipò attivamente alle due manifestazioni e sottolineò i risultati positivi per la democrazia locale che sono stati conseguiti in molte parti d'Europa mediante l'adozione della Carta europea dell'autonomia locale in quanto Convenzione europea.

Ho il piacere di informare il CPLRE che il lavoro per la preparazione della Carta Mondiale è ora ben avanzato, come viene indicato nell'allegata relazione della prima riunione del gruppo di Esperti in materia svoltasi a Nairobi dal 28 al 30 aprile. Il Gruppo di Esperti era presieduto dal Dr Heinrich Hoffschulte, Presidente della Sezione tedesca dell'IULA-CCRE e consulente presso il CPLRE ed è stato assistito nei lavori dal Professor Rusen Keles della Rete ARCOLE/ELGAR di esperti universitari per la ricerca sulle collettività locali.

La relazione che Le allego è un Documento di Consultazione comune elaborato dal WACLAC/CAMVAL e dal Centro delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani, che specifica le origini, gli scopi e il processo preparatorio della Carta Mondiale (che contiene ampi riferimenti alla Carta europea) ed è corredato dal testo iniziale di un progetto di Carta Mondiale (che ricalca fedelmente l'esempio europeo). Il presente documento esiste per ora soltanto in inglese, ma sono in preparazione le versioni francese e spagnola e, non appena sarà possibile, ne verrano curate le traduzioni nelle altre tre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese e russo).

Come viene specificato nella relazione introduttiva, il programma per questo piano d'azione è di organizzare delle consultazioni molto ampie nel periodo 1998-2000, allo scopo di giungere all'elaborazione di un testo perfezionato della Carta, da presentare per adozione alle Nazioni Unite nel 2001.

E' stato chiesto a tutte le associazioni membre del CAMVAL/WACLAC di esaminare questo Documento di Consultazione e di esporre i loro punti di vista sul progetto di Carta e sul processo di consultazione previsto. Sono ugualmente stati invitati a esprimere le loro opinioni tutti gli altri ambienti interessati in materia, comprese le singole città, le associazioni nazionali di poteri locali, i parlamentari, le organizzazioni non governative, il mondo accademico, ecc. Salvo difficoltà di ordine finanziario, le risposte verranno prese in esame dal gruppo di Esperti alla sua seconda riunione, che si svolgerà verso la fine del 1998, o agli inizi del 1999.

Il WACLAC sarebbe evidentemente lieto di ogni commento che il CPLRE intenda formulare sulle proposte indicate nel Documento di Consultazione, alla luce della sua esperienza maturata con il lancio della Carta europea e con il controllo della sua applicazione nei paesi che l'hanno ratificata. Confidiamo che il Congresso accolga positivamente l'iniziativa di una Carta mondiale e che sia disposto a sostenerla e a partecipare come lo giudicherà opportuno ai vari stadi necessari per la realizzazione di questo importante obiettivo.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

P. N. BONGERS
Consulente per la Carta Mondiale

Pc: Daby Diagne, Presidente del WACLAC/CAMVAL
Dr Heinrich Hoffschulte, Presidente del Gruppo di Esperti
Marc Hildebrand, UNCHS

Annesso II

CENTRO DELLE NAZIONI UNITE
PER GLI INSEDIAMENTI UMANI (Habitat)

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI MONDIALI DI CITTA' E DI AUTORITA' LOCALI (WACLAC)

VERSO UNA CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Documento comune di consultazione - maggio 1998

Indice:

A. Messaggio congiunto del Dr Klaus Töpfer, Direttore generale e Capo del Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (Habitat) e del Dr Heinrich Hoffschulte, Presidente del Gruppo di Esperti sulla Carta Mondiale

B. Origini, obiettivi e proposta di processo preparatorio per la Carta Mondiale

C. Progetto di Carta mondiale dell'autonomia locale

D. Gruppo di Esperti misto UNCHS/WACLAC sulla Carta Mondiale

Nairobi, 25 maggio 1998

Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani WACLAC/CAMVAL
(Habitat) 18, rue Saint Léger
PO Box 30030 1204 Ginevra
NAIROBI Svizzera
Kenia 41 22 310 3091
Tel: 254 2 623066 41 22 310 3270
Fax: 254 2 624250 E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

PARTE A

Centro delle Nazioni Unite per gli
Insediamenti Umani (UNCHS - Habitat)

Coordinamento delle Associazioni Mondiali
di Città e Autorità Locali (WACLAC-CAMVAL)

25 maggio 1998

VERSO UNA CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Questo documento di consultazione costituisce il punto di partenza effettivo di un progetto importante ed ambizioso di partnership tra le Nazioni Unite e i livelli dell'amministrazione locale. Si propone di elaborare un quadro riconosciuto a livello internazionale, sufficientemente flessibile ed adattabile per consentire il completo esercizio della democrazia locale e di dare in tal modo un contributo significativo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di tutti i continenti.

Alla Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani -HABITAT II, che si è svolta ad Istanbul nel giugno del 1996, i governi nazionali si sono impegnati a continuare la loro politica di decentramento dei poteri e delle risorse (Agenda Habitat, paragrafo 45 (c)). Hanno inoltre riconosciuto che gli enti locali sono i partner più vicini ai governi centrali, come pure degli attori ugualmente essenziali per la realizzazione dell'Agenda 21 e dell'Agenda Habitat (Dichiarazione di Istanbul, paragrafo 12).

Dopo Habitat II, il Centro UNCHS -Habitat ha rinsaldato i suoi rapporti di lavoro già stretti con le associazioni internazionali di città e di poteri locali, nel quadro di un Protocollo di Intesa con il WACLAC-CAMVAL, che definisce i nostri comuni impegni in vista di una collaborazione in certe aree chiave riguardanti la messa in opera del Programma per Habitat. La stesura di una Carta Mondiale dell'Autonomia locale costituisce uno di tali intenti comuni. Il Centro UNCHS e il WACLAC-CAMVAL riconoscono con soddisfazione le tendenze recenti verso il decentramento e la democratizzazione, osservate in vari paesi e concordano nel sottolineare come un maggiore consolidamento costituzionale dell'autonomia locale, basato sui principi riconosciuti internazionalmente possa costituire un contributo essenziale alla realizzazione efficace e sostenibile del programma per Habitat.

Il presente documento espone le origini, gli obiettivi e la logica che sono stati alla base dell'elaborazione della Carta Mondiale. Presenta ugualmente una prima bozza della Carta e percorre le grandi linee del processo di consultazione a livello mondiale e di ricerca del consenso che verrà avviato fin da ora e che dovrà condurre alla presentazione del testo finale della Carta alla Commissione delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani del 2001, in vista della sua adozione. Lo scopo finale che ci si propone è l'adozione della Carta da parte della Sessione Speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista nel 2001, che sarà dedicata all'esame della messa in opera del Programma per Habitat.

I governi nazionali, le organizzazioni internazionali, gli enti locali e le loro associazioni, i parlamentari, le ONG e le organizzazioni rappresentative della società civile sono vivamente invitati a partecipare in maniera attiva alla stesura di questa Carta mondiale, che siamo convinti rappresenterà un contributo unico e vitale per la realizzazione dei nostri comuni impegni nell'ambito di Habitat.

Dr Klaus Töpfer Dr Heinrich Hoffschulte
Direttore generale e Capo Presidente
Centro delle Nazioni Unite Gruppo di Esperti sulla Carta Mondiale
sugli Insediamenti Umani (Habitat)

PARTE B

VERS UNA CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

ORIGINI, OBIETTIVI E PROPOSTE PER L'AVVIO DI UN PROCESSO DI PREPARAZIONE PER LA CARTA MONDIALE

Contesto

1. L'Assemblea Mondiale delle Città e Autorità locali, che si è svolta ad Istanbul il 30 e 31 maggio 1996, alla vigilia della Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani (HABITAT II), invitò la comunità internazionale a prendere delle misure perché "venisse redatta, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei poteri locali, una Carta mondiale dell'autonomia locale, che stabilisse, in modo che potessero servire da guida a tutti i governi nazionali e a tutte le agenzie internazionali, i principi di base sui quali dovrebbe poggiare qualsiasi sistema democratico di governo locale". Insistette e chiese che i fondamenti della suddetta Carta poggiassero sul principio di sussidiarietà o di prossimità, secondo il quale le decisioni devono venir prese al livello più vicino a quello dei cittadini (il comune o la città) e devono venir affidati al livello superiore soltanto i compiti che il livello locale non può svolgere efficacemente da solo.

2. I dibattiti dell'Assemblea mondiale si sono soprattutto concentrati sulla posizione costituzionale occupata dai poteri locali e sulle loro relazioni con il governo centrale nell'adempimento delle loro funzioni. In tale contesto, venne evidenziata nel corso dei dibattiti l'esperienza positiva della Carta europea dell'autonomia locale, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985 in quanto Convenzione europea e firmata e ratificata a tutt'oggi dalla maggior parte dei 40 Stati membri del Consiglio d'Europa.

3. La relazione presentata dalla delegazione dei poteri locali presso il Comitato II della Conferenza HABITAT II il 4 giugno 1996 ha posto in risalto l'importanza che potrebbe avere la promulgazione di una Carta Mondiale dell'autonomia locale da parte delle Nazioni Unite e la relazione ufficiale dell'audizione (paragrafo 11) tenne conto di tale preoccupazione. La relazione dell'audizione da parte del Presidente del Comitato (para.23) si riferisce a tale questione nei seguenti termini:

"Venne ugualmente posta in risalto la necessità di sviluppare normative e regolamenti nazionali finalizzati a precisare chiaramente il ruolo e le responsabilità degli enti locali nei confronti dei governi nazionali e a condurre ad un reale decentramento ed una vera democrazia locale, tenendo conto dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di prossimità. In tal contesto, è stato raccomandato che l'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale serva da base per sviluppare una carta mondiale, che stabilisca i principi chiave necessari per consolidare un valido quadro costituzionale o legale per un sistema democratico di governo locale".

4. La preparazione di una Carta mondiale dell'autonomia locale figura tra gli obiettivi contenuti nello Statuto del Coordinamento delle Associazioni Mondiali di Città e Autorità locali (WACLAC-CAMVAL), che è la struttura istituita dalle dieci associazioni internazionali di poteri locali che avevano convocato l'Assemblea mondiale al fine di avviarsi verso "un coordinamento permanente che divenga l'interlocutore e il partner istituzionale delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate". Il Coordinamento ritenne che la procedura più efficace sarebbe stata la stesura della Carta in partenariato con i governi nazionali mediante le strutture delle Nazioni Unite, con la finalità ultima di far promulgare il testo definitivo in quanto Convenzione ufficiale delle Nazioni Unite.

Un progetto condotto in partnership

5. A seguito delle trattative che vennero condotte immediatamente dopo HABITAT II e in occasione della 16a Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli Insediamenti umani dell'aprile- maggio del 1997, venne siglato a New York il 29 luglio 1997 un Protocollo di Intesa tra il Centro delle Nazioni Unite UNCHS e il WACLAC-CAMVAL, mediante il quale le due parti contraenti si impegnarono a intraprendere, in quanto una delle quattro azioni prioritarie, un lavoro per la preparazione di una Carta Mondiale.

"Al fine di rafforzare il ruolo e la capacità degli enti locali a contribuire, in modo efficace, allo sviluppo sostenibile degli insediamenti umani, le due parti, con il presente documento convengono di redigere congiuntamente un progetto intitolato "Carta Mondiale dell'autonomia locale". A tal fine, per la sua realizzazione, il WACLAC-CAMVAL e il Centro delle Nazioni Unite UNCHS costituiranno insieme un gruppo di lavoro, che si adopererà, tra l'altro per:

- la ricerca di finanziamenti per detto progetto;

- l'individuazione e la raccolta delle conoscenze di cui già si dispone (documenti, studi, relazioni, legislazioni, procedure, ecc) inerenti all'autonomia locale, a livello nazionale ed internazionale;

- l'istituzione di un gruppo di esperti ad hoc;

- l'organizzazione di consultazioni regionali o subregionali;

- la stesura di progetti di documenti da sottoporre agli organi, alle commissioni e ai comitati ad hoc delle Nazioni Unite, per il tramite della Commissione sugli Insediamenti umani.

6. La presente relazione è basata sui risultati di una prima riunione di un gruppo di esperti ad hoc svoltasi a Nairobi dal 28 al 30 aprile 1998, conformemente alle disposizioni indicate qui sopra del Protocollo di Intesa. La riunione ha passato in rassegna l'esperienza acquisita in questo campo da alcune associazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di redazione e di applicazione della Carta europea dell'autonomia locale; ha elaborato un progetto di testo per una futura Carta Mondiale e ha proposto che delle riunioni di consultazione molto aperte, volte al conseguimento di un vasto consenso vengano indette da ora fino al momento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2001, che verrà dedicata al bilancio dei cinque anni trascorsi dopo la Conferenza HABITAT II.

L'esempio della Carta europea dell'Autonomia locale

7. La prima iniziativa volta al riconoscimento internazionale dei principi dell'autonomia locale venne presa nel corso della prima Assemblea generale del Consiglio dei Comuni d'Europa, a Versailles, nel 1953. La "Carta europea delle Libertà comunali", adottata in quell'occasione, rispecchiava l'impegno di tutti coloro che l'avevano proposta di ricostruire l'Europa del dopoguerra basandosi su delle istituzioni locali forti, dotate di un livello elevato di autonomia democratica. Negli anni successivi, il CCE (che poi divenne il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, Sezione europea della IULA -International Union of Local Authorities), lanciò e sostenne una serie di iniziative per fare adottare ufficialmente questa Carta dalle istituzioni europee.

8. Si dovette però aspettare la fine degli anni '70 perché venisse data una risposta positiva a tale appello, quando venne elaborato un Progetto di Carta europea dell'autonomia locale da parte della Conferenza Permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), l'istituzione ufficiale rappresentante i governi locali e regionali in seno al Consiglio d'Europa. Il testo venne redatto da un comitato rappresentativo, assistito da un gruppo di esperti di diritto costituzionale, dopo uno studio approfondito, sotto la forma legale di una Convenzione europea, che venne adottata dalla CPLRE nel 1981 e trasmessa per la messa in opera al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il principio di una tale Convenzione venne approvato dalla 5a Conferenza dei Ministri europei responsabili dell'Amministrazione locale nel 1982 e il testo proposto dalla CPLRE venne in seguito trasmesso ad un comitato di alti funzionari degli Stati membri per esame particolareggiato (con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni locali nominati dalla CPLRE).

9. Il suddetto esame condusse al testo attuale della Carta europea, elaborato nella sua versione finale in quanto Convenzione europea aperta alle firme nel 1985. La Carta è entrata in vigore il 1° settembre 1988, a seguito della ratifica da parte di quattro paesi. Era all'epoca già stata firmata da 16 paesi e conta oggi altre 18 firme. La Carta è attualmente ratificata da 30 paesi europei e ha servito da modello a parecchi paesi dell'Europa centrale ed orientale che divennero membri del Consiglio d'Europa in questi ultimi anni e se ne servirono inserendola nella loro Costituzione o nella loro legislazione di base relativa all'amministrazione locale. Il principio dell'autonomia locale è oggi considerato una componente talmente essenziale dei principi fondamentali del Consiglio d'Europa relativi alla democrazia, al rispetto dei diritti umani e allo stato di diritto, che l'adesione di nuovi Stati membri è ormai subordinata alla firma della Carta europea dell'autonomia locale, come a quella della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Contenuto della Carta europea

10. La Carta europea impegna le parti contraenti ad applicare le norme fondamentali che garantiscono l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali. E' quindi una dimostrazione, sul piano europeo, della volontà politica di rendere concreti, a tutti i livelli dell'amministrazione territoriale, i principi fondamentali della democrazia sostenuti dal Consiglio d'Europa fin dal momento della sua istituzione nel 1949. Incarna infatti il convincimento che il livello di autonomia di cui godono gli enti locali debba essere considerato come la pietra angolare della vera democrazia.

11. La Carta espone, in dieci articoli concisi, composti di 30 paragrafi, i principi chiave dell'autonomia locale nel contesto europeo. Indica la necessità di un fondamento costituzionale/legale per l'autonomia locale, ne definisce il concetto e ne stabilisce i principi che reggono la natura e la portata dei poteri degli enti locali. Gli articoli seguenti trattano delle procedure da seguire per la protezione dei limiti territoriali, dell'autonomia delle strutture amministrative degli enti locali e delle loro possibilità di disporre di personale competente, come pure delle condizioni adeguate per l'esercizio del mandato degli amministratori eletti. Altre disposizioni mirano a fissare un ambito legale chiaro per il necessario controllo degli atti degli enti locali e a garantire che dispongano di mezzi adeguati per fronteggiare i compiti che vengono loro assegnati senza che venga lesa la loro autonomia fondamentale. La Carta tratta infine del diritto degli enti locali di cooperare tra di loro, compreso a livello internazionale, di riunirsi in federazioni e associazioni e di disporre di vie di ricorso giuridiche per tutelare la loro autonomia.

12. Al fine di garantire un equilibrio realistico tra il rispetto dei principi essenziali e la flessibilità necessaria per tener conto di detti principi nel quadro legale ed istituzionale proprio a ciascuno dei vari Stati membri, la Carta richiede alle parti contraenti di impegnarsi a rispettare almeno 20 dei 30 articoli fondamentali, di cui 10 almeno dovrebbero far parte di un elenco contenente le disposizioni chiave. Gli Stati hanno in tal modo la possibilità di escludersi dal rispetto di certe disposizioni, ma possono decidere in seguito di sottoscriverle, allorquando verranno rimossi gli ostacoli. Gli Stati hanno inoltre la facoltà di limitare l'applicazione della Carta a certi livelli o categorie di enti locali, in particolar modo per soddisfare le esigenze della situazione dei paesi organizzati in strutture federali.

13. La Carta non prevede un sistema istituzionale di controllo della sua applicazione, a parte quello che richiede agli stati parti di fornire ogni informazione pertinente riguardante le misure legislative o altre prese nell'intento di soddisfare le disposizioni della Carta. La necessità di un meccanismo speciale di controllo, quale esiste per certe altre Convenzioni europee venne studiata, ma fu deciso che l'esistenza della CPLRE, in quanto organo ufficiale del Consiglio d'Europa, rappresentante gli enti locali e regionali di tutti gli Stati membri e con accesso diretto al Comitato dei Ministri, avrebbe garantito un controllo politico adeguato del rispetto della Carta.

14. Nel corso di questi ultimi anni, la CPLRE (diventata Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa) ha istituito un processo di esame periodico dello stato dell'autonomia locale in certi Stati membri, per verificare la conformità con le disposizioni della Carta. Il CPLRE viene assistito in tale processo da un'associazione di esperti universitari recentemente costituita, l'Associazione per la Ricerca sulle Collettività locali in Europa (ELGAR, conosciuta anche sotto il nome di ARCOLE). Inoltre, il CPLRE utilizza la Carta in maniera permanente come griglia di analisi per esaminare tutta una varietà di questioni relative alla politica e al governo che vengono presentate all'ordine del giorno delle sue riunioni.

Verso una Carta Mondiale

15. E' forse un segno dell'universalità e della concisione delle disposizioni della Carta europea il fatto che, dalla sua adozione, non venne fatto alcun tentativo per modificarne il testo e venne firmata e progressivamente ratificata da un numero significativo di paesi che non erano membri del Consiglio d'Europa al momento della sua stesura e quindi non erano stati coinvolti nel processo dell'elaborazione. L'esistenza stessa della Carta, malgrado l'assenza di uno strumento formale di controllo della messa in opera, esercita un certo grado di pressione morale su tutti i governi europei ed è certo che qualsiasi grave inosservanza dei suoi principi sarebbe oggetto di interpellanze pubbliche da parte del CPLRE, e dell'Assemblea parlamentare, come pure del Comitato dei Ministri e dei media. Se al momento della stesura del suo progetto la Carta aveva potuto essere considerata presso alcuni ambienti come un esercizio piuttosto teorico, con un'incidenza pratica limitata sulle relazioni quotidiane tra i governi centrali e le autorità locali, la storia recente ha dimostrato l'esatto contrario. Pochi Sindaci e probabilmente pochi governi europei oggi metterebbero in dubbio l'interesse che questa norma definita e riconosciuta internazionalmente come salvaguardia costituzionale dell'autonomia locale sia inserita nelle loro legislazioni.

16. La natura universale della maggior parte dei principi contenuti nella Carta europea è stata riconosciuta dall'International Union of Local Authorities (IULA) nel 1985, mediante l'adozione, al Congresso Mondiale di Rio de Janeiro, di una "Dichiarazione Mondiale dei Principi dell'Autonomia locale", la cui redazione si era ampiamente ispirata all'esempio della Carta europea. Nel 1993, il Congresso di Toronto della IULA ha ripreso il testo della Dichiarazione Mondiale del 1985, aggiornando unicamente il Preambolo, allo scopo di integrarvi i progressi osservati nel mondo in materia di decentramento e di democratizzazione. Al Congresso mondiale della IULA dell'isola Maurizio nell'aprile del 1997, le esperienze di messa in opera della Carta europea e della Dichiarazione mondiale della IULA vennero presentate nel corso di una sessione plenaria affollata, il cui obiettivo era di richiamare l'attenzione sui primi passi verso la Carta Mondiale che era stata richiesta a Istanbul. La Dichiarazione finale di quel Congresso conteneva un appello alle agenzie internazionali e ai governi nazionali affinché "si adoperassero, in collaborazione con gli enti locali, le loro associazioni e le loro reti nazionali, regionali ed internazionali, per sviluppare e promulgare una Carta Mondiale dell'autonomia locale, per il tramite delle Nazioni Unite e per proseguirne la messa in opera progressiva in tutti i continenti nel quadro di un "Decennio Mondiale dell'Autonomia Locale" (2000-2009). Precedentemente, il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Sezione europea della IULA), in occasione della sua Assemblea generale a Tessalonica nel maggio del 1996, alla vigilia dell'Assemblea mondiale delle Città ed Autorità locali e della Conferenza Habitat II ad Istanbul, aveva sollecitato la comunità internazionale affinché prendesse misure decisive verso una Carta Mondiale, in modo da aiutare l'istituzione di un quadro efficace per l'implementazione di quei compiti contenuti nei piani d'azione internazionali che possono venir realizzati unicamente a livello subnazionale.

17. La stesura di una Carta Mondiale che corrisponda alle varie situazioni e ai vari livelli di sviluppo di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite costituisce inevitabilmente un intento più complesso dell'elaborazione di una carta regionale. L'autonomia locale deve essere esaminata nel contesto globale in quanto elemento essenziale per la riuscita del processo di sviluppo e rientra negli impegni presi dagli Stati membri riguardo alle politiche di decentramento del Programma di Habitat. Sussiste tuttavia il rischio che tale causa possa non essere sostenuta, se vengono elaborati dei principi che non possono essere applicati, in pratica, in certe situazioni di estrema penuria di infrastrutture e di risorse. D'altro canto, l'adozione rapida della Carta europea da parte di numerosi paesi in transizione che non avevano svolto alcun ruolo nella sua elaborazione e l'accettazione da parte della IULA e di alcune altre associazioni internazionali di una Dichiarazione Mondiale che contiene delle disposizioni molto analoghe lascia supporre che certi principi universali della democrazia locale possano venir validamente definiti ed adottati a livello internazionale.

18. Il Gruppo di Esperti designato in virtù del Protocollo di Intesa tra il WACLAC/CAMVAL e il Centro UNCHS ha espresso il parere secondo il quale il miglior modo di avanzare nell'elaborazione di una Carta mondiale fosse quello di riesaminare le conoscenze e le esperienze esistenti in tutte le regioni, prendendo come punto di partenza le disposizioni della Carta europea, primo e unico strumento multilaterale e legale mediante il quale sono definiti e salvaguardati i principi dell'autonomia locale. Partendo da questa base, il Gruppo di Esperti ha preparato il progetto di testo di una Carta Mondiale che è contenuto nella Parte C del presente documento.

19. Il testo segue la struttura delle grandi linee della Carta europea, come vengono indicate nei paragrafi 11-12 qui sopra, con alcuni aggiornamenti alla luce delle recenti tendenze verso il decentramento osservate in numerosi paesi. E' stato aggiunto un nuovo articolo sul tema della partecipazione dei cittadini e del partenariato (art.10) e le disposizioni relative alla cooperazione tra enti locali e l'istituzione di associazioni sono state ampliate con l'inclusione di due articoli, anziché uno, che trattano del livello nazionale ed internazionale (articoli 11-12). Il Preambolo fa riferimento ai testi pertinenti delle Nazioni Unite, tra cui l'Agenda 21, la Dichiarazione di Istanbul e il Programma per Habitat, e un riferimento speciale viene fatto circa la necessità dell'uguaglianza tra i sessi (Preambolo e articolo 6).

20. Viene ugualmente preso come modello l'approccio flessibile della Carta europea riguardante le condizioni relative alla firma, basato sull'obbligo di conservare un minimo di disposizioni chiave, mentre le disposizioni riguardanti le procedure da seguire per la firma, la ratifica e l'adesione previste nelle Parti II e III sono basate sulle pratiche seguite per le convenzioni delle Nazioni Unite.

Il processo di consultazione

21. Il Centro UNCHS e il WACLAC-CAMVAL si propongono adesso di intraprendere una serie di consultazioni molto ampie sul progetto di Carta mondiale, allo scopo di ottenere un vasto consenso intorno ad una versione perfezionata del testo, che verrà rivista ove necessario alla luce delle suddette consultazioni, da presentare alla 18a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani nel maggio del 2001 per adozione e trasmissione davanti al Consiglio Economico e Sociale. Su riserva della sua approvazione a tali livelli, è previsto che la Carta Mondiale possa poi essere adottata alla Sessione speciale dell'Assemblea generale (Istanbul + 5) che si terrà lo stesso anno, in quanto uno degli strumenti concreti destinati a facilitare e a misurare la messa in opera dell'Agenda Habitat.

22. E' previsto che il processo di consultazione comprenda gli elementi seguenti:

1. Diffusione rapida del presente rapporto presso le associazioni internazionali e regionali di città e di autorità locali membre del WACLAC e suo esame alle loro riunioni e/o congressi statutari;

2. Inserimento nel progetto di programma di lavoro per il 2000-2001 del Centro delle Nazioni Unite sugli Insediamenti umani delle attività intraprese in collaborazione con le associazioni internazionali di città ed autorità locali sullo sviluppo del progetto della Carta;

3. In conformità del paragrafo 2 della Risoluzione CHS 16/12 secondo il quale la Commissione sugli Insediamenti umani delle Nazioni Unite si impegna a "offrire ai partner la possibilità di impegnarsi in un dialogo tra di loro e con i Governi che possa, ove necessario, servire in quanto contributo alle deliberazioni della Commissione", organizzazione di un Dialogo formale durante la 17a sessione della Commissione nel mese di maggio del 1999, alla quale una delegazione dei poteri locali presenterà gli obiettivi e il previsto contenuto della Carta Mondiale, ai fini di un dibattito iniziale con i governi nazionali;

4. Organizzazione, durante il 1998 e 1999, in collaborazione con città ospiti debitamente selezionate e i loro governi nazionali in Africa, Asia, America latina e, eventualmente, gli Stati Arabi, di riunioni consultive speciali a livello regionale o subregionale, dedicate alla Carta Mondiale, che coinvolgeranno i rappresentanti dei governi nazionali, degli enti locali e altri attori importanti. Il WACLAC aiuterà a scegliere le città ospiti e prenderà tutte le misure necessarie per garantire una vasta rappresentanza dell'amministrazione locale in ogni regione;

5. Iscrizione di un punto dedicato alla Carta Mondiale all'ordine del giorno delle riunioni consultive dei Ministri e degli alti funzionari che si terranno in ogni regione in vista della preparazione della 17a e della 18a Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli Insediamenti umani;

6. Consultazioni con i Parlamentari mondiali sull'Habitat e con i loro gruppi regionali, nonché con le Fondazioni e le ONG interessate e loro totale associazione in tutto il processo di elaborazione;

7. Esame periodico da parte del gruppo di esperti comune UNCHS/WACLAC dei risultati di tali consultazioni, con l'elaborazione (ove necessario) di un primo progetto rivisto di Carta entro aprile 1999, prima della 17a Sessione della Commissione e con una seconda revisione entro dicembre 2000, in vista del suo inserimento nei documenti di lavoro ufficiali da sottoporre alla 18a Sessione della Commissione nel maggio del 2001.

23. L'UNCHS e il WACLAC avvieranno quindi una strategia congiunta per la ricerca di fondi, al fine di stabilire un budget specifico che possa sostenere i costi per il processo di consultazione e di ricerca di consenso sopraccitato, in modo efficace e trasparente e di garantire il livello appropriato di rappresentatività di tutti i partner interessati nel corso dell'intero processo. E' previsto, in tal contesto, che le associazioni internazionali membre del WACLAC-CAMVAL inseriscano l'elaborazione della Carta nei loro programmi futuri. L'UNCHS stanzierà una parte del suo budget per tale compito nel 1998-1999 per assolvere i propri impegni assunti nel Protocollo d'Intesa siglato con il WACLAC, in attesa dell'iscrizione formale della Carta nel suo progetto di programma di lavoro per il 2000-2001.

Conclusioni

24. L'adozione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del Programma per Habitat e del Piano globale d'azione, nel dicembre del 1996 costituisce il mandato politico per continuare i lavori verso una Carta Mondiale dell'autonomia locale. Una volta adottata, dopo un vasto processo di consultazione, la Carta fornirà un modello riconosciuto internazionalmente per la messa in opera progressiva, ma flessibile degli impegni assunti dagli Stati membri a favore del decentramento, come stabilito nella Dichiarazione di Istanbul e nel Programma per Habitat.

25. Le recenti tendenze verso il decentramento e la democratizzazione osservate in molti paesi potrebbero venir efficacemente sostenute mediante un consolidamento dell'autonomia locale determinato dalla costituzione e formulato sulla base di principi riconosciuti internazionalmente e potrebbero servire come contributo essenziale alla messa in opera del Programma per Habitat. Una base costituzionale e legale chiara e stabile dell'autonomia locale costituisce uno dei punti di forza essenziali delle collettività locali perché possano venir riconosciute come partner nel sistema di governo di tutti i paesi. Questo fatto permetterà loro di svolgere il loro vero ruolo nella direzione degli affari delle loro comunità e di far convergere l'energia e le capacità di immaginazione e di iniziativa delle popolazioni locali nel perseguimento del duplice scopo di ottenere un alloggio adeguato per tutti e uno sviluppo sostenibile degli insediamenti umani in un mondo sempre maggiormente urbanizzato.

PARTE C

PROGETTO DI CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Preambolo

Gli Stati Parti della presente Carta:

- Considerando che un gran numero di problemi mondiali, quali sono evidenziati nell'Agenda 21 e nel Programma per Habitat, devono venir affrontati a livello locale e non possono venire risolti senza un dialogo intensificato e la cooperazione tra lo Stato e i poteri locali;

- Considerando che gli enti locali sono i partner più vicini ai governi centrali e come loro ugualmente essenziali nella messa in opera dell'Agenda 21 e dell'Agenda per Habitat;

- Ricordando il principio, contenuto nell'articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo il quale la volontà dei popoli è la base dell'autorità dei governi a tutti i livelli;

- Convinti che il principio di sussidiarietà è la base di uno sviluppo democratico e partecipativo e che ogni ripartizione dei compiti e delle responsabilità dovrebbe conformarsi ad esso;

- Impegnati a promuovere il decentramento mediante delle autorità locali democratiche e a rafforzare le loro capacità finanziarie e istituzionali;

- Convinti che l'uguaglianza tra i sessi e l'integrazione sociale devono andare di pari passo con la democrazia locale e la partecipazione e che tali finalità si arricchiscono mutualmente;

- Impegnati inoltre a facilitare e a permettere una vasta partecipazione di tutta la popolazione e delle sue organizzazioni comunitarie nel processo decisionale e nella messa in opera e il controllo delle strategie, politiche e programmi relativi agli insediamenti umani;

- Convinti che una solida democrazia locale, che poggi su poteri locali liberamente eletti, accompagnata da norme e da una gestione professionale degli affari delle amministrazioni locali offre i mezzi per promuovere la responsabilità pubblica nei confronti della popolazione e di rafforzare le nostre società contro la corruzione;

- Convinti che l'esistenza di enti locali forti con ruoli e responsabilità chiaramente definiti e dotati di risorse adeguate garantisce dei servizi tanto efficaci, quanto vicini ai cittadini.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati contraenti si impegnano a considerarsi vincolati dagli articoli che seguono nei modi e nei limiti previsti nell'articolo 14 della presente Carta.

Parte I

Articolo 2 -Fondamento costituzionale e legale dell'autonomia locale

Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto nella legislazione nazionale e, per quanto possibile, garantito dalla Costituzione.

Articolo 3 - Concetto dell'autonomia locale

1. Per autonomia locale si intende il diritto e la capacità delle autorità locali di regolare e gestire, nei limiti della legge, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della popolazione locale gran parte degli affari di pubblico interesse

2. Tale diritto viene esercitato da consigli o assemblee composti da membri eletti a suffragio diretto, equo ed universale, e dotati di organi esecutivi che saranno responsabili del loro operato dinanzi ad essi.

Articolo 4 - Portata dell'autonomia locale

1. Gli enti locali hanno piena libertà di esercitare la propria iniziativa per qualsiasi questione che non sia esclusa per legge dalle loro competenze, oppure attribuita ad un'altra autorità.

2. Le competenze e le responsabilità di base delle autorità locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legislazione. La presente disposizione non impedisce tuttavia che vengano attribuite ai poteri locali e regionali delle competenze e responsabilità in aree specifiche.

3. Secondo il principio di sussidiarietà, le responsabilità riguardanti delle questioni di pubblico interesse devono generalmente venir esercitate dalle autorità che sono maggiormente vicine ai cittadini. Nello stesso spirito, qualsiasi attribuzione di responsabilità ad un'altra autorità deve essere basata su esigenze di efficacia tecnica od economica.

4. Le competenze attribuite ai poteri locali devono normalmente essere piene e complete. Non devono essere compromesse e non possono venir limitate da un'altra autorità tranne nei casi previsti dalla legge.

5. Qualora venissero loro delegate delle competenze da parte di un'autorità centrale o regionale, gli enti locali devono poter godere della libertà di adattarne la messa in opera alle condizioni locali.

6. Gli enti locali devono essere coinvolti in tempo utile e in modo appropriato nel processo di pianificazione e di decisione per tutte le questioni che li riguardano.

Articolo 5 - Protezione dei limiti territoriali degli enti locali

Per qualsiasi modifica dei limiti territoriali locali, gli enti locali interessati devono essere consultati preventivamente, se del caso mediante referendum laddove è legalmente consentito.

Articolo 6 - Strutture e mezzi amministrativi adeguati alle missioni degli enti locali

1. Gli enti locali devono poter essere in grado di definire le proprie strutture amministrative interne, di adattarle alle loro esigenze locali e di garantirne la gestione efficace.

2. Gli enti locali devono essere sostenuti dai livelli di governo superiori per sviluppare delle capacità amministrative, tecniche e gestionali e delle strutture valide, trasparenti e responsabili.

3. Lo statuto del personale degli enti locali deve essere tale da permettere l'assunzione e la stabilità di un personale altamente qualificato, sulla base delle competenze e dell'esperienza professionale e dell'uguaglianza tra i sessi; a tal fine, devono essere messe a disposizione delle adeguate possibilità di formazione, di retribuzione e di prospettive di carriera.

Articolo 7- Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale

1. Lo statuto degli amministratori eletti locali deve garantire il libero esercizio delle loro funzioni.

2. Deve prevedere il rimborso adeguato delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, come pure, se del caso, un indennizzo per la perdita dello stipendio o una retribuzione per il lavoro effettuato e la rispettiva copertura sociale.

3. Ogni funzione ed attività considerata incompatibile con il mandato di amministratore locale deve essere specificata dalla legge.

Articolo 8 - Controllo degli atti degli enti locali

1. Il controllo degli enti locali può venir esercitato unicamente secondo le procedure e nei casi previsti dalla costituzione o dalla legge.

2. Qualsiasi controllo degli atti degli enti locali deve unicamente mirare a garantire il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. Nei casi di compiti la cui esecuzione viene delegata agli enti locali, il controllo amministrativo da parte delle autorità di livello superiore può tuttavia andare al di là del controllo di legalità per garantire la conformità con la politica nazionale.

3. Il controllo degli enti locali deve essere esercitato, ogni qualvolta si riveli necessario, proporzionalmente all'importanza degli interessi che intende tutelare.

4. Qualora la costituzione o la legislazione nazionale lo consentano, la sospensione o lo scioglimento dei consigli locali nonché la destituzione o il licenziamento dei funzionari locali potranno intervenire unicamente ai sensi di quanto è previsto dalla legge o dalla costituzione. Il loro funzionamento normale deve venir ristabilito al più presto, entro un periodo di tempo stabilito dalla legge.

Articolo 9 - Le risorse finanziarie degli enti locali

1. Gli enti locali hanno diritto a delle risorse proprie adeguate di cui possono disporre liberamente nell'ambito delle loro competenze.

2. Le risorse finanziarie degli enti locali devono essere proporzionate ai loro compiti e responsabilità.

3. Una quota ragionevole delle risorse finanziarie degli enti locali deve provenire da canoni, imposte e tasse locali di cui hanno il potere di fissare il tasso.

4. Le tasse che gli enti locali hanno il diritto di riscuotere, o delle quali hanno la garanzia di ricevere una parte, devono essere definite in modo sufficientemente globale, elastico e flessibile perché possano evolvere in maniera commisurata alle loro responsabilità.

5. La protezione degli enti locali finanziariamente più deboli richiede un sistema di perequazione finanziaria orizzontale e verticale.

6. Gli enti locali devono partecipare all'elaborazione delle norme relative alla ripartizione generale degli introiti che vengono ridistribuiti.

7. Per quanto possibile, le sovvenzioni accordate agli enti locali devono rispettare le priorità che questi ultimi hanno definito e non devono venir destinate al finanziamento di progetti specifici. L'erogazione di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale degli enti locali di applicare la propria politica nella loro propria giurisdizione.

8. Per ottenere prestiti per le loro spese di investimento, gli enti locali devono poter accedere al mercato dei capitali nazionali ed internazionali

Articolo 10 - La partecipazione dei cittadini e il partenariato

1. Gli enti locali hanno il diritto di definire delle forme appropriate di partecipazione popolare e di impegno civico associando i cittadini al processo decisionale e all'esercizio della loro funzione di leader della comunità.

2. Gli enti locali hanno il potere di stabilire e sviluppare dei partenariati con tutti gli attori della società civile, in special modo con le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base della comunità, nonché con il settore privato e altre parti in causa interessate.

Articolo 11 - Associazioni di enti locali

1. Gli enti locali hanno il diritto, nell'esercizio delle loro competenze, di associarsi per difendere e promuovere i loro comuni interessi, per fornire certi servizi ai loro membri, per cooperare e creare delle entità legali insieme ad altri enti locali, al fine di realizzare compiti di interesse comune.

2. Gli altri livelli di governo devono consultare le associazioni di enti locali al momento di elaborare delle normative che hanno un'influenza sull'amministrazione locale.

Articolo 12 - Cooperazione internazionale

1. Il diritto di associazione degli enti locali comprende quello di aderire a delle associazioni internazionali di enti locali.

2. Gli enti locali hanno ugualmente la facoltà, in virtù della legge o di trattati internazionali, di cooperare con le loro controparti in altri paesi, compreso nelle regioni transfrontaliere.

3. Gli enti locali devono essere coinvolti, in uno spirito di partnership, nelle trattative e la messa in opera di piani d'azione internazionali relativi al loro ruolo e alla loro sfera di competenze.

Articolo 13 - Protezione legale dell'autonomia locale

Gli enti locali devono disporre del diritto di ricorso giuridico per garantire la loro autonomia e far rispettare le leggi che definiscono le loro funzioni e proteggono i loro interessi.

Parte II - Disposizioni varie

Articolo 14 - Impegni

1. Ogni Stato contraente si impegna a considerarsi vincolato da almeno venti dei paragrafi della Parte I della Carta, dieci dei quali almeno devono essere scelti tra i paragrafi seguenti:

- Articolo 2;
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2;
- Articolo 4, paragrafi 1,2 e 4;
- Articolo 5;
- Articolo 7, paragrafo 1;
- Articolo 8, paragrafo 2;
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3;
- Articolo 11, paragrafo 1;
- Articolo 13.

2. Ogni Stato Parte, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite i paragrafi scelti in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento ulteriore, notificare al Segretario generale che si considera vincolato da qualsiasi altro paragrafo della presente Carta che non aveva ancora accettato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.

Questi impegni ulteriori verranno considerati parte integrante della ratifica o dell'adesione dello Stato Parte che li notifica e avranno gli stessi effetti a decorrere dal trentesimo giorno dalla data alla quale detta notifica è stata ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 15 - Collettività alle quali si applica la Carta

I principi dell'autonomia locale contenuti nella presente Carta si applicano a tutte le categorie di enti locali esistenti sul territorio dello Stato contraente. Ogni Stato contraente ha tuttavia la facoltà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, di precisare le categorie di enti locali o regionali alle quali intende limitare il campo d'applicazione, oppure che intende escludere dal campo di applicazione della presente Carta. Può ugualmente includere altre categorie di enti locali o regionali nel campo d'applicazione della Carta notificandolo ulteriormente al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 16 - Comunicazione di informazioni

Ogni Stato contraente deve trasmettere periodicamente al Segretario generale delle Nazioni Unite qualsiasi informazione pertinente relativa alle disposizioni legislative od altre che ha preso al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Carta.

Articolo 17 - Controllo

Al fine di valutare lo stato di avanzamento della messa in applicazione della presente Carta, un comitato di controllo verrà istituito dagli Stati contraenti. Detto comitato comprenderà dei rappresentanti degli enti locali. Il suo Segretariato verrà fornito dalle Nazioni Unite.

Parte III

Articolo 18 - Firma e ratifica

1. La presente Carta è aperta alla firma di tutti gli Stati

2. La presente Carta verrà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. La presente Carta resterà aperta all'adesione di qualsiasi altro Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. La presente Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratificherà o aderirà alla Carta dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue il deposito di tale strumento di ratifica o di adesione da parte dello Stato.

Articolo 20 - Clausola territoriale

1. Ogni Stato contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, precisare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Carta.

2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento ulteriore, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio che designerà in detta dichiarazione. Per tale territorio, la Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue la data in cui la suddetta dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato nella suddetta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro diventerà effettivo il trentesimo giorno che segue la data in cui tale notifica è stata ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 21 - Denuncia

Uno Stato contraente potrà denunciare la presente Carta mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia prende effetto alla scadenza di un anno dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 22 - Notifiche

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Carta.

Il Segretario generale notificherà agli Stati membri delle Nazioni Unite:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, conformemente all'Articolo 19 della stessa;

d. ogni notifica ricevuta secondo quanto stipulato nell'articolo 14, paragrafi 2 e 3;

e. ogni notifica ricevuta secondo quanto stipulato nell'articolo 15;

f. qualunque altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Carta.

Articolo 23 - Autenticità del testo

L'originale della presente Carta i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Carta.

PARTE D

GRUPPO DI ESPERTI MISTO UNCHS-WACLAC/CAMVAL SULLA CARTA MONDIALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Coordinamento delle Associazioni Mondiali di Città ed Autorità locali

Dr. Henrich Hoffschulte Presidente, Sezione tedesca, IULA-Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa,
ex Oberkreisdirektor, Kreis Steinfurt, Germania

Mbaye-Jacques Diop Deputato - Sindaco di Rufisque, Senegal,
Presidente della Commissione parlamentare delle Leggi, dell'Amministrazione generale e dei diritti dell'uomo,
Vice-Segretario generale, Unione delle Città africane

Rodrigo Gonzales Torres Sindaco di Viña del Mar, Cile
Vicepresidente dell'Associazione cilena dei Comuni

Col. Max Ng'andwe Consigliere comunale di Kabwe, Zambia,
Presidente dell'Associazione dei poteri locali dello Zambia, Presidente della sezione africana della IULA

Sig.ra Marie-Claude Tabar-Nouval Responsabile delle politiche urbane,
Federazione Mondiale delle Città Unite

Prof. Rusen Keles Centro di studi urbani Ernst Reuten, Università di Ankara, rappresentante l'Associazione per la ricerca sulle collettività locali in Europa (ELGAR/ARCOLE)

UNCHS (Habitat)

Mark Hildebrand Direttore, Ufficio del coordinamento dei programmi

Daniel Biau Capo, Divisione della cooperazione tecnica

Sig.ra Christine Auclair Consigliere, Programma degli indicatori

Gunther Karl Coordinatore, Programma delle statistiche

Shekou Sesay Consigliere interregionale

Sig.ra Seyda Turkmemetogullari Responsabile delle relazioni con i partner

Nicholas You Manager, Programma delle migliori prassi e della
leadership locale

Segretariato

Paul Bongers Consulente per il WACLAC-CAMVAL, ex direttore, Local Government International Bureau, Regno Unito

Rolf Wichmann Ufficio del direttore esecutivo e dei Programmi speciali dell'UNCHS (Habitat)

Sig.ra Vesna Djuvirovic Ufficio del direttore esecutivo e dei Programmi speciali dell'UNCHS (Habitat)

NB. Altre associazioni internazionali di città ed autorità locali designeranno probabilmente dei rappresentanti presso il Gruppo di Esperti, man mano che avanzeranno i lavori

1 Discusso e approvato dalla Camera dei poteri locali il 16 giugno 1999 e adottato dalla Commissione Permanente del Congresso il 17 giugno 1999 (ved. Doc. CPL (6) 5, progetto di parere presentato dalla Sig.ra G. Doganoglu, Relatore).