Parere 10 (1999)1 sul progetto di raccomandazione del comitato dei ministri agli stati membri preparato dal cdlr sulla promozione della cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali in campo culturale

Il Congresso,

Essendo stato invitato dal Comitato Direttivo sulla Democrazia Locale e Regionale a sottoporre un parere sul progetto di Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri inerente alla promozione della cooperazione transfrontaliera tra colettività o autorità territoriali in campo culturale;

Considerando che gli scambi sul piano culturale ed educativo costituiscono la base indispensabile per un solido sviluppo a lungo termine della cooperazione transfrontaliera, nella misura in cui essi sono necessari per una buona comprensione reciproca tra le autorità e le popolazioni di frontiera;

Considerando che in particolare la conoscenza della lingua del vicino e l’acquisizione di esperienze interculturali negli ambiti scolastici ed extrascolastici sono necessarie affinché i futuri responsabili sappiano sviluppare buone capacità di lavoro in comune da entrambe le parti della frontiera;

Considerando che la cooperazione culturale da entrambe le parti di una frontiera appare falsamente agevole, mentre in realtà resta spesso superficiale in mancanza di una chiara coscienza delle dimensioni interculturali e istituzionali che essa stessa comporta;

Rilevando che, pur essendo già numerose le pratiche e le esperienze già avviate dalle autorità pubbliche in materia di cooperazione culturale transfrontaliera, si constata tuttavia un fenomeno d’uniformizzazione culturale che porta le nuove generazioni ad allontanarsi tanto dalle proprie radici culturali quanto da quelle dei loro vicini, rischiando in tal modo d’impoverire la ricchezza della cooperazione culturale transfrontaliera;

Cosciente del fatto che la cooperazione transfrontaliera delle collettività regionali e locali in materia culturale e scolastica comporta difficoltà specifiche legate alla molteplicità delle istanze competenti e dei protagonisti, che essa implica in particolare un buon coordinamento tra le amministrazioni di Stato (segntamente nell’ambito scolastico), gli organismi pubblici autonomi (segnatamente gli enti radiotelevisivi) e le collettività regionali e locali;

Preoccupato del rispetto del principio di sussidiarietà e in particolare delle notevoli competenze attribuite, in alcuni Stati, alle autorità locali e regionali in materia d’educazione e di cultura;

Convinto del fatto che una tale materia giustifica uno sforzo particolare e la ricerca di soluzioni originali al fine di fornire degli strumenti giuridici, istituzionali e finanziari adeguati alle specificità dell’azione educativa e culturale e ai modi d’organizzazione degli Stati;

Si felicita per il progetto di Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati su tale argomento;

Si rallegra per lo spirito d’apertura del progetto di Raccomandazione che gli è stato comunicato;

Approva le grandi linee delle proposte e degli orientamenti che figurano nel progetto di Raccomandazione;

Desidera, per dare maggior forza ed efficacia al progetto di Raccomandazione, fare le seguenti osservazioni:

1. La definizione della cooperazione tranfrontaliera tra collettività o autorità locali non deve escludere un’eventuale partecipazione a tale cooperazione dei servizi decentrati dei ministeri di Stato per quel che concerne la loro competenza in materia educativa e culturale. Lo stesso vale per gli istituti d’insegnamento e per gli enti pubblici radiotelevisivi. Tuttavia, nei casi in cui lo Stato centrale è competente in materia di cooperazione culturale transfrontaliera, dovrebbe farsi coadiuvare da una collettività locale o regionale. Tale osservazione vale ugualmente per i punti 2) e 4) qui di seguito.

2. È importante che gli Stati costituiscano le basi giuridiche adeguate affinché possano essere conclusi accordi di cooperazione transfrontaliera in materia educativa e culturale che associno al meglio, da entrambe le parti della frontiera, collettività locali e regionali, amministrazioni decentrate degli Stati, istituti scolastici pubblici e enti radiotelevisivi pubblici.

Sarebbe utile, a tal riguardo, che nella Raccomandazione sia fatto un riferimento agli accordi modello per la partecipazione delle autorità o collettività territoriali alla cooperazione scolastica transnazionale e transfrontaliera che figurano in allegato alla Risoluzione 259 (1994) relativa alle autorità e collettività territoriali e alla cooperazione scolastica. Si tratta in particolare di fornire i presupposti amministrativi, giuridici e finanziari che permettano di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici con il sostegno delle collettività locali, di istituire curricoli scolastici transfrontalieri e di creare scuole medie transfrontaliere.

3. Un’efficace cooperazione transfrontaliera in ambito culturale ed educativo suppone nella maggior parte dei casi il superamento del problema linguistico, a partire dal momento in cui molto spesso la lingua parlata in entrambi i lati della frontiera non è la stessa. Il progetto di Racomandazione evoca, a giusto titolo, il coordinamento di programmi d’insegnamento bilingue. Sarebbe tuttavia giudizioso precisare maggiormente tale aspetto insistendo segnatamente sui provvedimenti amministrativi e giuridici necessari a facilitare gli scambi d’insegnanti, l’impiego di insegnanti originari dell’altro lato della frontiera e la formazione degli insegnanti statali nel paese partner.

Inoltre, la politica d’educazione bilingue è in stretta relazione con la promozione delle lingue regionali o minoritarie che spesso vengono parlate da enrambe le parti della frontiera. La Raccomandazione potrebbe invitare gli Stati ad appoggiarsi alle disposizioni della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che riguardano la cooperazione transfrontaliera (Art. 14 a e b2).

4. Se le collettività territoriali dispongono spesso di competenze relativamente estese in materia culturale, cosa che permette loro di avere un’azione significativa in quest’ambito in vista della cooperazione culturale transfrontaliera, tali competenze sono spesso assai ridotte nel campo scolastico e dei mass-media. Il Congresso giudica importante a tal riguardo incoraggiare gli Stati a perseguire lo sforzo di decentramento verso le regioni in materia culturale e a rafforzare il margine d’iniziativa degli istituti scolastici. Inoltre, per quanto riguarda gli enti radiotelevisivi, sarebbe opportuno favorire strutture decentrate favorevoli all’esistenza di reti o programmi autenticamente locali.

5. Tra le misure auspicabili viene evocata a giusto titolo dal progetto di Raccomandazione l’attuazione di strutture e d’organizzazioni amministrative transfrontaliere. La creazione di organi transfrontalieri “cogestiti” appare infatti auspicabile. Affinché tali organi trovino un ambito giuridico adeguato, sarebbe opportuno che la Raccomandazione facesse riferimento agli strumenti presi in considerazione dal protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera e incitasse gli Stati a concludere accordi bilaterali o plurilaterali capaci di creare un ambito giuridico transfrontaliero per organi di cogestione d’infrastrutture o di programmi culurali. A tal riguardo, rincresce il fatto che il progetto di Raccomandazione del CDLR non proponga accordi modello per l’attuazione di strutture permanenti di cooperazione.

6. Tra le iniziative che possono essere prese nell’ambito dei mass-media, sarebbe giudizioso evocare anche le nuove tecnologie e menzionare segnatamente le interconnessioni tra reti via cavo o la costituzione di reti via cavo transfrontaliere, nonché la creazione di server transfrontalieri per la rete Internet.

7. Infine, il Congresso desidera sottolineare che numerose osservazioni e note che figurano nel progetto della Raccomandazione riguardo alla cooperazione transfrontaliera valgono anche per la cooperazione interterritoriale ai sensi della Risoluzione 248 (1993) e del suo allegato che propone un progetto preliminare di Convenzione sulla cooperazione interterritoriale delle collettività o autorità territoriali.

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Di conseguenza, il Congresso propone le seguenti modifiche (indicate in grassetto nel testo):

a. Sostituire, nell’insieme del testo, l’espressione “il paese vicino” con “il/i paese/i vicino/i”.

b. Completare il 4° e il 5° considerando come segue:

Vista la Risoluzione 165 (1985) del CPLRE sulla cooperazione tra le regioni di frontiera europee che richiedeva in particolare l’elaborazione di un accordo modello per la cooperazione transfrontaliera nel campo della cultura;

Vista la Risoluzione 259 (1994) del CPLRE sulle autorità e collettività territoriali e sulla cooperazione scolastica transnazionale e transfrontaliera i cui accordi modello nel campo scolastico figurano nella lista degli accordi modello allegati alla Convenzione quadro.

c. Modificare l’8° considerando come segue:

Considerando che la cooperazione transfrontaliera nel campo culturale rafforza la comprensione e la fiducia tra le popolazioni delle regioni di frontiera che condividano o meno una lingua, una religione, un patrimonio culturale (sopprimere: comune) od origini culturali diverse;

d. Integrare un 9° considerando:

Convinti che la promozione di azioni transfrontaliere nel campo della cultura permette di valorizzare le culture regionali, minoritarie o anche nazionali che possono essere minacciate dalla globalizzazione e dal rischio d’uniformizzazione culturale.

e. Modificare il vecchio 9° considerando come segue:

Cosciente del fatto che una solida cooperazione transfrontaliera nel campo culturale favorirà l’allargamento e l’approfondimento della cooperazione in altri settori d’attività, come i servizi pubblici, l’educazione, lo sviluppo economico, la protezione dell’ambiente, l’assetto territoriale o l’aiuto reciproco nelle situazioni d’emergenza, e che essa costitusce perciò il cemento delle relazioni transfrontaliere.

f. Nel capitolo “ I. Definizione” dell’allegato (titolo “il campo della cultura”) aggiungere:

La cooperazione transfrontaliera nel campo culturale ingloba gli aspetti dell’educazione (ivi compreso della lingua), dell’azione culturale, della creazione artistica, della gioventù e degli sport, del patrimonio culturale e dei mass-media.

g. Nel capitolo “II. Principi della cooperazione transfrontaliera nel campo culturale” modificare il 6° paragrafo come segue:

6. Le amministrazioni centrali dovrebbero garantire alle collettività o autorità territoriali, a meno che non l’abbiano già previsto, o tramite legge ordinaria o tramite la Costituzione del paese, un ambito giuridico e l’autonomia necessari (sopprimere: di cui esse hanno bisogno per impegnarsi nella cooperazione transfrontaliera) nel campo culturale per poter esercitare la cooperazione transfontaliera, conformemente al principio di sussidiarietà.

h. Nel capitolo “III. I diversi campi d’azione”, parte “i. In materia d’educazione”, 5° trattino, aggiungere:

- di facilitare l’accesso del o dei paesi vicino/i, segnatamente mediante tariffe preferenziali per il trasporto, ivi compreso attraverso bracci di mare o laghi.

i. Aggiungere al 7° trattino:

- di promuovere la mobilità universitaria transfrontaliera e la cooperazione tra le università di regioni di frontiera.

j. Modificare la stesura dell’8° trattino come segue:

- di esplorare un uso congiunto d’impianti e apparecchiature, ivi compreso in materia di siti Internet, e l’organizzazione congiunta di ricerca e d’insegnamento superiore nelle zone di frontiera.

k. Nel Capitolo “III. I diversi campi d’azione”, parte “ii. In materia d’azione culturale”, aggiungere un secondo paragrafo:

Promuovere la creazione artistica dando agli artisti delle regioni e dei comuni di frontiera vantaggi supplementari.

l. Nella stessa parte modificare il 2° trattino come segue:

- organizzazione congiunta di festival, concerti, rappresentazioni teatrali e mostre di opere d’arte (sopprimere “sulle culture regionali”, aggiungere) di artisti di entrambe le parti della frontiera.

m. Modificare il titolo della parte iv:

iv. Riguardo al patrimonio culturale comune.

n. Modificare il testo del primo paragrafo come segue:

In determinate zone di frontiera il tessuto culturale preesistente è frammentato dalla divisione politica. Il patrimonio architettonico e archeologico di queste regioni è basato sui valori storici e culturali che sono spesso condivisi dalle popolazioni interessate. Potrebbero essere intraprese delle azioni transfrontaliere al fine di definire strategie volte a garantire la preservazione e la valorizzazione di tale patrimonio culturale, tra cui:.

o. Includere nel 3° trattino della parte iv.:

- il coordinamento congiunto della gestione dei siti (sopprimere: archeologici) patrimoniali transfrontalieri, ivi compreso i paesaggi.

p. Aggiungere, nel Capitolo “IV. Provvedimenti da prendere per incoraggiare l’attuazione di strutture e di un’organizzazione amministrativa transfrontaliera”, un ultimo e nuovo trattino:

- favorire la creazione di associazioni culturali a livello regionale o locale che abbiano come scopo la cooperazione culturale transfrontaliera e che si ispirino agli strumenti presi in considerazione nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

q. Modificare, nel Capitolo “VI. Provvedimenti finanziari da prendere per stimolare la cooperazione transfrontaliera nel campo culturalre”, il 3° trattino:

- a creare fondi intergovernativi bilaterali tra ministeri di Stati vicini, segnatamente i ministeri della Cultura e degli Affari Esteri, in modo da garantire un sostegno finanziario alle iniziative transfrontaliere in campo culturale, in particolar modo utilizzando ad esempio una parte degli introiti del lotto e delle lotterie nazionali come avviene in alcuni Stati membri.

r. e aggiungere un ultimo trattino:

- creare condizioni che permettano ai settori pubblico e privato di apportare un sostegno finanziario diretto o indiretto alle radio e televisioni locali o regionali al fine di controbilanciare la tendenza attuale alla concetrazione dei mass-media.

1 Discusso e adottato dalla Commissione Permanente il 5 marzo 1999 (cfr. doc. CG (5) 25 progetto di parere presentato dai sigg. M. Bucci e H.U. Stöckling, Relatori).

2 Articolo 14 - Scambi transfrontalieri
Le Parti s’impegnano:
a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che le legano agli Stati in cui la stessa lingua viene praticata in modo identico o prossimo, o a sforzarsi di concluderne, se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nel campo della cultura, dell’insegnamento, dell’informazione, della formazione professionale e dell’educazione permanente;
b. nell’interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o a promuovere la cooperazione attraverso le frontiere, segnatamente tra collettività regionali o locali sul territorio delle quali la stessa lingua viene praticata in modo identico o prossimo.