Seconda parte
Monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale inBulgaria
Raccomandazione 460(2021)[1]
1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa ricorda:
c. il Capitolo XVIII delle Regole e Procedure del Congresso sull’organizzazione delle procedure di monitoraggio;
f. le Linee guida volte a promuovere la partecipazione civile al processo decisionale politico, adottate dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2017;
i. la Raccomandazione 310(2011)[2] sul monitoraggio della Carta europea dell’autonomia locale in Bulgaria;
j. le motivazioni del rapporto sul monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Bulgaria.
a. la Bulgaria ha aderito al Consiglio d’Europa il 7 maggio 1992, ha firmato la Carta europea dell’autonomia locale (STE n. 122, qui di seguito "la Carta") il 3 ottobre 1994 e l’ha ratificata il 10 maggio 1995, dichiarandosi vincolata da tutte le disposizioni della Carta, tranne l’Articolo 7, comma 2. La Carta è entrata in vigore in Bulgaria il 1° settembre 1995. A seguito dell’adozione di una Legge da parte dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria l’11 luglio 2012, il paese ha ritirato la sua dichiarazione relativa all’Articolo 7, comma 2 ed è pertanto vincolato da tutti i paragrafi della Parte I della Carta;
b. la Commissione per il rispetto degli obblighi e impegni assunti dagli Stati membri ai sensi della Carta europea dell’autonomia locale (qui di seguito: la Commissione di Monitoraggio) ha deciso di esaminare la situazione della democrazia locale in Bulgaria alla luce della Carta. Ha incaricato le Sig.re Bryony Rudkin, Regno Unito (L, SOC/V/DP) e Randi Mondorf, Danimarca (R, GILD), di preparare e sottoporre al Congresso un rapporto sull’applicazione della Carta in Bulgaria;
c. la visita di monitoraggio a distanza si è svolta il 14 e 15 dicembre 2020. La delegazione del Congresso ha incontrato rappresentanti di varie istituzioni a tutti i livelli di governo. Il programma dettagliato della visita a distanza è allegato alle motivazioni del presente rapporto;
d. le co-relatrici desiderano ringraziare la Rappresentanza permanente della Bulgaria presso il Consiglio d’Europa e tutti gli interlocutori che hanno rincontrato durante le riunioni.
3. Il Congresso nota con soddisfazione:
a. i notevoli progressi compiuti dalla Bulgaria, grazie all’attuazione di una strategia di decentramento, che prevede il conferimento di competenze e il trasferimento di responsabilità al livello locale, in particolare nel campo dell’istruzione, della sanità e dei servizi sociali;
b. la ratifica dell’Articolo 7.2 della Carta, il che significa che la Bulgaria è ora vincolata da tutti gli articoli della Carta;
c. l’istituzionalizzazione di numerose procedure di consultazione su questioni legate agli enti locali e l’attiva partecipazione dell’Associazione nazionale dei comuni della Repubblica di Bulgaria al processo di consultazione;
d. la ratifica del Protocollo addizionale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali;
e. l’istituzione di Consigli per lo sviluppo regionale, al cui interno dei rappresentanti degli enti locali partecipano al processo decisionale riguardante le politiche di sviluppo regionale.
4. il Congresso esprime preoccupazione sui seguenti punti:
a. la sovrapposizione delle competenze e la frammentazione delle responsabilità, che riducono l’autonomia decisionale degli enti locali in materia di erogazione dei servizi pubblici che rientrano nell’ambito delle loro competenze (articolo 4.4);
b. la scarsa libertà delle collettività locali di adattare l’esercizio delle competenze loro delegate alle condizioni locali (articolo 4.5);
c. il basso livello di autonomia finanziaria delle collettività locali, dovuto al fatto che i comuni bulgari dipendono fortemente dai trasferimenti finanziari dello Stato, e la scarsa libertà di manovra dei comuni di definire le proprie priorità di spesa quando le attività corrispondenti sono finanziate mediante sovvenzioni statali (Articoli 9.1, 9.7);
d. l’assenza di risorse finanziarie proporzionate alle funzioni svolte dagli enti locali, mentre nella pratica i comuni assumono numerosi compiti gravosi senza essere sufficientemente finanziati. Gli strumenti di finanza locale non sono sufficientemente evolutivi per garantire che le competenze delegate siano accompagnate dai finanziamenti necessari (Articoli 9.2, 9.4);
e. la quota ridotta delle risorse finanziarie locali provenienti da tasse e imposte locali (Articolo 9.3);
f. le norme restrittive applicate all’elaborazione dei bilanci locali, che limitano l’autonomia di bilancio degli enti locali (Articolo 9.1);
g. la mancanza di personale qualificato specializzato, in particolare nei piccoli comuni (Articolo 6.2).
5. In considerazione di quanto precedentemente esposto, il Congresso chiede al Comitato dei Ministri di invitare le autorità bulgare a:
a. precisare la ripartizione delle competenze assegnate ai vari livelli di governo, al fine di eliminare la sovrapposizione delle responsabilità;
b. ampliare il margine di libertà degli enti locali, affinché possano adattare l’esercizio delle competenze loro delegate alle condizioni locali;
c. ridurre il grado di dipendenza degli enti locali dai trasferimenti erariali, aumentando le entrate locali mediante la determinazione di una quota più importante di tasse e imposte locali (o aumentando la quota delle entrate tributarie spettanti ai comuni);
d. introdurre un sistema oggettivo, flessibile, affidabile e preciso per calcolare le risorse proporzionate ai costi per l’adempimento dei compiti comunali;
e. rivedere la legislazione, al fine di accrescere l’autonomia di bilancio degli enti locali, accrescendo le competenze impositive locali;
f. semplificare le regole applicabili ai bilanci locali, al fine di alleggerire le misure di controllo del bilancio e, in tal modo, garantire una maggiore autonomia di bilancio;
g. prevedere un sistema efficace e accessibile di formazione del personale locale, per rafforzare la capacità amministrativa dei comuni;
h. introdurre un diritto di ricorso giurisdizionale, che consenta agli enti locali di adire direttamente la Corte costituzionale ogni qualvolta una legge leda il loro statuto, le disposizioni della Carta o entrambi.
6. Il Congresso invita il Comitato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a prendere in considerazione la presente raccomandazione sul monitoraggio dell’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale in Bulgaria e le sue motivazioni, nell’ambito delle loro attività riguardanti questo Stato membro.
[1] Discussa e approvata dal Congresso il 17 giugno 2021, 3a seduta (si veda il documento CG(2021)40-20, relazione esplicativa), corelatrici: Bryony RUDKIN, Regno Unito (L, SOC/G/DP) e Randi MONDORF, Danimarca (R, ILDG).
[2] Discussa e adottata dal Congresso il 18 ottobre 2011, 1ª seduta (vedi Documento CG(21)14, motivazioni), relatori: A. Torres PEREIRA, Portogallo (L, PPE/DC) e J. SAUWENS, Belgio (R, PPE/DC).