17a SESSIONE PLENARIA

Strasburgo, 13-15 ottobre 2009

                 

Le regioni con poteri legislativi: verso una governance multi-livello

Raccomandazione 278 (2009)[1]

1. Il Consiglio d’Europa accorda una grande importanza al rafforzamento della democrazia locale e regionale, in particolare perché è proprio a questi due livelli, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di prossimità, che la democrazia è più vicina ai cittadini. La democrazia regionale è un elemento determinante nel rispetto degli equilibri costituzionali e dei poteri, soprattutto negli stati federali, ed è il garante di una governance multi-livello democratica ed efficace. I cittadini si identificano maggiormente nella loro regione grazie ai legami culturali e linguistici, ma anche per ragioni storiche, geografiche e sociali.

2. Il Congresso è convinto che una buona governance regionale rappresenti un valore aggiunto, come lo ha dimostrato l’avanzamento del processo di regionalizzazione in numerosi Stati membri nel corso degli ultimi anni. Sono state create nuove istituzioni regionali, o in altri casi sono state conferite ulteriori responsabilità a quelle già esistenti. Ne deriva una ricca diversità delle regioni, basata sulla coesistenza di modelli differenti.

3. A seguito dell’adozione da parte del Congresso della Raccomandazione 240 (2008) relativa alla bozza di Carta europea della democrazia regionale, e vista la reticenza del Comitato dei Ministri a proseguire le attività in favore di uno strumento vincolante sulla democrazia regionale, il Congresso, convinto dei vantaggi di una buona governance regionale, coopera con il Comitato europeo sulla democrazia locale e regionale (CDLR) per giungere all’elaborazione di un quadro di riferimento sulla democrazia regionale. Tale quadro servirà a guidare le riforme regionali degli Stati membri e racchiuderà i principi fondamentali della democrazia regionale che il Congresso ritiene debbano essere rispettati. Tali principi sono i seguenti: funzionamento democratico e composizione democratica basati sulla partecipazione dei cittadini; rispetto dell’autonomia delle regioni nella legislazione/nella costituzione; principio di sussidiarietà; obblighi delle regioni nei confronti degli stati in materia di integrità e di sovranità e infine principio di lealtà e di mutuo rispetto tra i vari livelli di governance (stato, regioni, enti locali).

4. La governance multi-livello deve avere come principio guida la cooperazione e l’interazione tra le autorità europee, nazionali, regionali e locali, tenendo in debito conto i ruoli, le funzioni, le competenze e le attività di ciascun livello. Le vecchie forme di subordinazione gerarchica sono sempre più abbandonate, a favore di un approccio mirante alla cooperazione, basato sulla ricerca di soluzioni. Una precisa delimitazione delle competenze per le questioni trasversali è il requisito indispensabile per la riuscita e la buona qualità di una governance multi-livello. Al riguardo, il Congresso si congratula per il Libro bianco del Comitato delle Regioni sulla governance multi-livello, adottato il 17 giugno 2009 (Doc n° CdR 89/2009 fin).

5. La regionalizzazione rappresenta per le regioni dotate di poteri legislativi un mezzo per disporre delle competenze necessarie in materia di elaborazione delle politiche e di presa di decisioni, mentre consente alle altre regioni di essere almeno consultate su tali questioni. Tuttavia, in un mondo sempre più interdipendente e nell’ambito di un sistema di governance multi-livello, occorre che le responsabilità interne delle regioni si esprimano maggiormente a livello internazionale, poiché, dopo tutto, attraverso le loro politiche e le loro attività, devono organizzare l’applicazione delle convenzioni vincolanti del Consiglio d’Europa e l’attuazione dei principali orientamenti politici e della legislazione comunitaria dell’Ue. Dei dispositivi nazionali di consultazione e di coordinamento possono permettere di garantire la partecipazione delle regioni a un’azione coerente dei paesi/Stati membri. È beninteso evidente, pertanto, che le regioni devono inoltre potere partecipare alle attività dei comitati, dei gruppi di lavoro e di altri organi del Consiglio d’Europa e dell’Ue, incaricati di definire e preparare gli obiettivi, gli accordi e la legislazione sopraccitati, in modo che possano essere espresse le esigenze specifiche delle regioni. Uno scambio di esperienze tra il Congresso e il CDLR consentirebbe di individuare le buone prassi e le prospettive in questo campo e di definire le modalità di questa cooperazione e consultazione.

6. Le regioni con poteri legislativi hanno l’obbligo di condurre una politica a vasto raggio, ivi compreso per quanto riguarda le questioni giuridiche e tecniche, la gestione delle procedure legislative, la consultazione politica e il coordinamento; devono pertanto essere loro garantite le risorse necessarie in termini di personale e di mezzi finanziari, oltre che le strutture amministrative adeguate per rispondere a tali esigenze politiche, per esempio applicando i principi del federalismo fiscale nella ripartizione degli introiti tra lo stato federale e il livello regionale.

7. Alla luce di quanto precede, il Congresso invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a:

a.  raccomandare ai ministri responsabili delle collettività locali e regionali, in occasione della loro riunione a Utrecht (Paesi Bassi) il 16 e 17 novembre 2009, di ribadire il ruolo importante delle regioni, e in particolare delle regioni con poteri legislativi; di adottare, in quanto riferimento politico, il quadro di riferimento sulla democrazia regionale elaborato dal Comitato europeo sulla democrazia locale e regionale (CDLR) in cooperazione con il Congresso e di continuare a sostenere il proseguimento del processo di regionalizzazione in Europa;

b.  proporre al Comitato europeo sulla democrazia locale e regionale (CDLR) di scambiare esperienze sulla partecipazione delle regioni con poteri legislativi alla definizione delle prese di posizione degli Stati membri del Consiglio d’Europa e di altre istanze internazionali, per esempio includendo dei rappresentanti regionali, e avvalendosi delle loro competenze, nelle delegazioni degli Stati membri presso comitati, gruppi di lavoro e altri organi del Consiglio d’Europa, seguendo modalità analoghe alla cosiddetta procedura di “Comitologia" dell’Ue. Tale scambio di esperienze potrebbe avvenire grazie a workshops ad hoc, con partecipazione su base volontaria;

c.  Invitare il Comitato europeo sulla democrazia locale e regionale (CDLR) a esaminare come si potrebbe migliorare la partecipazione delle regioni con poteri legislativi all’interno delle delegazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa;

8. Il Congresso invita i governi degli Stati membri a:

a.  proseguire il rafforzamento del livello di governance regionale laddove già esiste. Nei casi in cui non esista un livello sottostatale tra le autorità locali e quelle nazionali, esaminare l’utilità di istituirlo, al fine di migliorare la governance democratica, la coesione sociale e lo sviluppo economico;

b.  incoraggiare gli Stati membri, nei paesi dove è necessario, a definire le relazioni tra il potere centrale e le autorità regionali, in modo da includere dei rappresentanti regionali nelle loro delegazioni presso comitati e gruppi di lavoro del Consiglio d’Europa;

c.  applicare, nei paesi dotati di un sistema federale, i principi del federalismo fiscale per la ripartizione delle entrate tra lo stato federale e il livello regionale.

9. Il Congresso apprezza profondamente il continuo sostegno fornito dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa alle assemblee legislative regionali, reso tangibile dalla firma di un accordo con la Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (CALRE).



[1] Discussa e approvata dalla Camera delle regioni dal Congresso il 14 ottobre 2009, e adottata dal Congresso il 15 ottobre 2009, 3a seduta (vedi documento CPR(17)2, relazione esplicativa, relatore: B. Petrisch, Austria (R, PPE / DC)).